Art. 34
Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie
1. Gli atti costitutivi delle societa', ad eccezione di quelle che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma
dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole
compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero
di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la
societa' che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al
rapporto sociale.
2. La clausola deve prevedere il numero e le modalita' di nomina
degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullita', il potere
di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla societa'. Ove
il soggetto designato non provveda, la nomina e' richiesta al
presidente del tribunale del luogo in cui la societa' ha la sede
legale.
3. La clausola e' vincolante per la societa' e per tutti i soci,
inclusi coloro la cui qualita' di socio e' oggetto della
controversia.
4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad
oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e
sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito
dell'accettazione dell'incarico, e' vincolante per costoro.
5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le
controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio
del pubblico ministero.
6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive
di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che
rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti
o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare
il diritto di recesso.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n.
209 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 34:
- Per il testo dell'art. 2325-bis del codice di
procedura civile si veda, in questo stesso S.O., l'art. 1
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 "Riforma
organica della disciplina delle societa' di capitali e
societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre
2001, n. 366".