Art. 34 
      Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie 
 
  1. Gli atti costitutivi delle societa', ad eccezione di quelle  che
fanno  ricorso  al  mercato  del  capitale   di   rischio   a   norma
dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante  clausole
compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune  ovvero
di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la
societa' che abbiano  ad  oggetto  diritti  disponibili  relativi  al
rapporto sociale. 
  2. La clausola deve prevedere il numero e le  modalita'  di  nomina
degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullita', il potere
di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla societa'. Ove
il soggetto  designato  non  provveda,  la  nomina  e'  richiesta  al
presidente del tribunale del luogo in cui  la  societa'  ha  la  sede
legale. 
  3. La clausola e' vincolante per la societa' e per  tutti  i  soci,
inclusi  coloro  la  cui  qualita'  di   socio   e'   oggetto   della
controversia. 
  4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia  ad
oggetto  controversie  promosse  da  amministratori,  liquidatori   e
sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso,  essa,  a  seguito
dell'accettazione dell'incarico, e' vincolante per costoro. 
  5.  Non  possono  essere  oggetto  di  clausola  compromissoria  le
controversie nelle quali la legge preveda  l'intervento  obbligatorio
del pubblico ministero. 
  6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive  o  soppressive
di clausole compromissorie, devono  essere  approvate  dai  soci  che
rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti
o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare
il diritto di recesso. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 34: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  2325-bis  del  codice  di
          procedura civile si veda, in questo stesso S.O.,  l'art.  1
          del decreto legislativo 17  gennaio  2003,  n.  5  "Riforma
          organica della disciplina  delle  societa'  di  capitali  e
          societa' cooperative, in attuazione della legge  3  ottobre
          2001, n. 366".