Art. 35 
         Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale 
 
  1. La domanda  di  arbitrato  proposta  dalla  societa'  o  in  suo
confronto e' depositata  presso  il  registro  delle  imprese  ed  e'
accessibile ai soci. 
  2. Nel procedimento arbitrale promosso  a  seguito  della  clausola
compromissoria di cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a  norma
dell'articolo 105 del codice di procedura civile nonche' l'intervento
di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice e'
ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo
820, comma secondo, del codice di procedura civile. 
  3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819,  primo
comma, del codice di procedura civile; tuttavia  il  lodo  e'  sempre
impugnabile, anche  in  deroga  a  quanto  previsto  per  l'arbitrato
internazionale dall'articolo 838 del codice di  procedura  civile,  a
norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice. 
  4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la societa'. 
  5.  La  devoluzione  in  arbitrato,  anche  non  rituale,  di   una
controversia non preclude il ricorso alla tutela  cautelare  a  norma
dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se  la
clausola compromissoria  consente  la  devoluzione  in  arbitrato  di
controversie aventi ad oggetto la validita' di  delibere  assembleari
agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza  non
reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 35: 
              - Si riporta il testo degli articoli 105, 106, 107, 
          820, 819, 838, 829,  831  e  669-quinquies  del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 105  (Intervento  volontario).  -  Ciascuno  puo'
          intervenire in  un  processo  tra  altre  persone  per  far
          valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse,
          un diritto relativo all'oggetto  o  dipendente  dal  titolo
          dedotto nel processo medesimo. 
              Puo' altresi' intervenire per sostenere le  ragioni  di
          alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse. 
              Art. 106 (Intervento su istanza di parte).  -  Ciascuna
          parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale  ritiene
          comune la causa o dal quale pretende essere garantita. 
              Art. 107 (Intervento per  ordine  del  giudice).  -  Il
          giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga
          in confronto di un terzo al quale la causa  e'  comune,  ne
          ordina l'intervento.". 
              "Art. 820 (Termini per la decisione). - Se le parti non
          hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono  pronunciare
          il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione 
          della nomina. Se gli arbitri sono piu' e l'accettazione non
          e'  avvenuta  contemporaneamente  da  parte  di  tutti,  il
          termine decorre dall'ultima  accettazione.  Il  termine  e'
          sospeso quando e' proposta istanza di  ricusazione  e  fino
          alla pronuncia su di essa, ed e' interrotto quando  occorre
          procedere alla sostituzione degli arbitri. 
              Quando debbono essere assunti  mezzi  di  prova  o  sia
          stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri  possono
          prorogare per una sola volta il termine e per non  piu'  di
          centottanta giorni. 
              Nel caso di morte di una  delle  parti  il  termine  e'
          prorogato di trenta giorni. 
              Le  parti,  d'accordo,  possono  consentire  con   atto
          scritto la proroga del termine.". 
              "Art. 819 (Questioni incidentali). - Se nel  corso  del
          procedimento sorge una questione che  per  legge  non  puo'
          costituire oggetto  di  giudizio  arbitrale,  gli  arbitri,
          qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato  dipende
          dalla  definizione  di  tale   questione,   sospendono   il
          procedimento. 
              Fuori di tali ipotesi gli  arbitri  decidono  tutte  le
          questioni insorte nel giudizio arbitrale. 
              Nel caso previsto dal primo comma il termine  stabilito
          nell'art. 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle
          parti  notifichi  agli  arbitri  la  sentenza  passata   in
          giudicato che ha deciso la  causa  incidentale;  ma  se  il
          termine che resta a decorrere ha  una  durata  inferiore  a
          sessanta giorni, e' prorogato di diritto fino a raggiungere
          i sessanta giorni.". 
              "Art.    838    (Impugnazione).     -     All'arbitrato
          internazionale non si applicano le  disposizioni  dell'art.
          829,  secondo  comma,  dell'art.  830,  secondo  comma,   e
          dell'art.  831  se  le   parti   non   hanno   diversamente
          convenuto.". 
              "Art. 829  (Casi  di  nullita).  -  L'impugnazione  per
          nullita' e' ammessa,  nonostante  qualunque  rinuncia,  nei
          casi seguenti: 
                1) se il compromesso e' nullo; 
                2) se gli arbitri non  sono  stati  nominati  con  le
          forme e nei modi prescritti nei capi I e  II  del  presente
          titolo, purche' la nullita' sia stata dedotta nel  giudizio
          arbitrale; 
                3) se il lodo e' stato pronunciato da chi non  poteva
          essere nominato arbitro a norma dell'art. 812; 
                4) se il lodo ha pronunciato  fuori  dei  limiti  del
          compromesso o non ha pronunciato su  alcuno  degli  oggetti
          del compromesso o  contiene  disposizioni  contraddittorie,
          salva la disposizione dell'art. 817; 
                5) se il lodo non contiene i requisiti  indicati  nei
          numeri 3), 4), 5) e 6) del  secondo  comma  dell'art.  823,
          salvo il disposto del terzo comma di detto articolo; 
                6) se il lodo e' stato pronunciato dopo  la  scadenza
          del termine  indicato  nell'art.  820,  salvo  il  disposto
          dell'art. 821; 
                7) se nel procedimento non sono  state  osservate  le
          forme prescritte per i  giudizi  sotto  pena  di  nullita',
          quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza  a  norma
          dell'art. 816 e la nullita' non e' stata sanata; 
                8) se il lodo e' contrario ad altro  precedente  lodo
          non piu' impugnabile o a  precedente  sentenza  passata  in
          giudicato tra le parti, purche' la relativa  eccezione  sia
          stata dedotta nel giudizio arbitrale; 
                9)  se  non  e'  stato  osservato  nel   procedimento
          arbitrale il principio del contraddittorio. 
              L'impugnazione per nullita' e' altresi' ammessa se gli 
          arbitri nel giudicare non  hanno  osservato  le  regole  di
          diritto, salvo che  le  parti  li  avessero  autorizzati  a
          decidere secondo equita' o avessero dichiarato il lodo  non
          impugnabile. 
              Nel caso previsto nell'art. 808, secondo comma, il lodo
          e' soggetto all'impugnazione anche per violazione  e  falsa
          applicazione dei contratti e accordi collettivi.". 
              "Art. 831 (Revocazione ed opposizione di terzo). - Il 
          lodo,  nonostante  qualsiasi  rinuncia,   e'   soggetto   a
          revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2),  3)  e  6)
          dell'art. 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel
          libro secondo. 
              Se i casi di cui al primo comma si  verificano  durante
          il corso del processo  di  impugnazione  per  nullita',  il
          termine per la proposizione della domanda di revocazione e'
          sospeso fino alla comunicazione della  sentenza  che  abbia
          pronunciato sulla nullita'. 
              Il lodo e' soggetto ad opposizione di  terzo  nei  casi
          indicati nell'art. 404. 
              Le impugnazioni per revocazione e  per  opposizione  di
          terzo si propongono davanti alla corte d'appello nella  cui
          circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. 
              La corte d'appello puo'  riunire  le  impugnazioni  per
          nullita', per revocazione e per opposizione di terzo  nello
          stesso  processo,  salvo   che   lo   stato   della   causa
          preventivamente   proposta   non   consenta    l'esauriente
          trattazione e decisione delle altre cause.". 
              "Art. 669-quinquies (Competenza  in  caso  di  clausola
          compromissoria, di compromesso o di pendenza  del  giudizio
          arbitrale). - Se la controversia  e'  oggetto  di  clausola
          compromissoria o e' compromessa in arbitri o se e' pendente
          il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che
          sarebbe stato competente a conoscere del merito.".