Art. 35
Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale
1. La domanda di arbitrato proposta dalla societa' o in suo
confronto e' depositata presso il registro delle imprese ed e'
accessibile ai soci.
2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola
compromissoria di cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma
dell'articolo 105 del codice di procedura civile nonche' l'intervento
di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice e'
ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo
820, comma secondo, del codice di procedura civile.
3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo
comma, del codice di procedura civile; tuttavia il lodo e' sempre
impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato
internazionale dall'articolo 838 del codice di procedura civile, a
norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice.
4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la societa'.
5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una
controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma
dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la
clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di
controversie aventi ad oggetto la validita' di delibere assembleari
agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non
reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n.
209 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 35:
- Si riporta il testo degli articoli 105, 106, 107,
820, 819, 838, 829, 831 e 669-quinquies del codice di
procedura civile:
"Art. 105 (Intervento volontario). - Ciascuno puo'
intervenire in un processo tra altre persone per far
valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse,
un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo
dedotto nel processo medesimo.
Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di
alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.
Art. 106 (Intervento su istanza di parte). - Ciascuna
parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale ritiene
comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
Art. 107 (Intervento per ordine del giudice). - Il
giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga
in confronto di un terzo al quale la causa e' comune, ne
ordina l'intervento.".
"Art. 820 (Termini per la decisione). - Se le parti non
hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare
il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione
della nomina. Se gli arbitri sono piu' e l'accettazione non
e' avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il
termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine e'
sospeso quando e' proposta istanza di ricusazione e fino
alla pronuncia su di essa, ed e' interrotto quando occorre
procedere alla sostituzione degli arbitri.
Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia
stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono
prorogare per una sola volta il termine e per non piu' di
centottanta giorni.
Nel caso di morte di una delle parti il termine e'
prorogato di trenta giorni.
Le parti, d'accordo, possono consentire con atto
scritto la proroga del termine.".
"Art. 819 (Questioni incidentali). - Se nel corso del
procedimento sorge una questione che per legge non puo'
costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri,
qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende
dalla definizione di tale questione, sospendono il
procedimento.
Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le
questioni insorte nel giudizio arbitrale.
Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito
nell'art. 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle
parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in
giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il
termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a
sessanta giorni, e' prorogato di diritto fino a raggiungere
i sessanta giorni.".
"Art. 838 (Impugnazione). - All'arbitrato
internazionale non si applicano le disposizioni dell'art.
829, secondo comma, dell'art. 830, secondo comma, e
dell'art. 831 se le parti non hanno diversamente
convenuto.".
"Art. 829 (Casi di nullita). - L'impugnazione per
nullita' e' ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei
casi seguenti:
1) se il compromesso e' nullo;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le
forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente
titolo, purche' la nullita' sia stata dedotta nel giudizio
arbitrale;
3) se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva
essere nominato arbitro a norma dell'art. 812;
4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del
compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti
del compromesso o contiene disposizioni contraddittorie,
salva la disposizione dell'art. 817;
5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei
numeri 3), 4), 5) e 6) del secondo comma dell'art. 823,
salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;
6) se il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza
del termine indicato nell'art. 820, salvo il disposto
dell'art. 821;
7) se nel procedimento non sono state osservate le
forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullita',
quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma
dell'art. 816 e la nullita' non e' stata sanata;
8) se il lodo e' contrario ad altro precedente lodo
non piu' impugnabile o a precedente sentenza passata in
giudicato tra le parti, purche' la relativa eccezione sia
stata dedotta nel giudizio arbitrale;
9) se non e' stato osservato nel procedimento
arbitrale il principio del contraddittorio.
L'impugnazione per nullita' e' altresi' ammessa se gli
arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di
diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a
decidere secondo equita' o avessero dichiarato il lodo non
impugnabile.
Nel caso previsto nell'art. 808, secondo comma, il lodo
e' soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa
applicazione dei contratti e accordi collettivi.".
"Art. 831 (Revocazione ed opposizione di terzo). - Il
lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, e' soggetto a
revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6)
dell'art. 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel
libro secondo.
Se i casi di cui al primo comma si verificano durante
il corso del processo di impugnazione per nullita', il
termine per la proposizione della domanda di revocazione e'
sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia
pronunciato sulla nullita'.
Il lodo e' soggetto ad opposizione di terzo nei casi
indicati nell'art. 404.
Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di
terzo si propongono davanti alla corte d'appello nella cui
circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.
La corte d'appello puo' riunire le impugnazioni per
nullita', per revocazione e per opposizione di terzo nello
stesso processo, salvo che lo stato della causa
preventivamente proposta non consenta l'esauriente
trattazione e decisione delle altre cause.".
"Art. 669-quinquies (Competenza in caso di clausola
compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio
arbitrale). - Se la controversia e' oggetto di clausola
compromissoria o e' compromessa in arbitri o se e' pendente
il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che
sarebbe stato competente a conoscere del merito.".