Art. 36 
                      Decisione secondo diritto 
 
  1. Anche se la clausola  compromissoria  autorizza  gli  arbitri  a
decidere secondo equita' ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri
debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a  norma
dell'articolo 829, secondo comma,  del  codice  di  procedura  civile
quando   per   decidere   abbiano   conosciuto   di   questioni   non
compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio  sia  costituito
dalla validita' di delibere assembleari. 
  2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso  in  un
arbitrato internazionale. 
 
          Nota all'art. 36: 
              - Per il testo dell'art. 829 del  codice  di  procedura
          civile si vedano le note all'art. 35.