Art. 36
Decisione secondo diritto
1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a
decidere secondo equita' ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri
debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma
dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile
quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non
compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito
dalla validita' di delibere assembleari.
2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un
arbitrato internazionale.
Nota all'art. 36:
- Per il testo dell'art. 829 del codice di procedura
civile si vedano le note all'art. 35.