Art. 37 
         Risoluzione di contrasti sulla gestione di societa' 
 
  1. Gli atti costitutivi delle societa' a responsabilita' limitata e
delle societa' di persone possono anche  contenere  clausole  con  le
quali si deferiscono ad uno o piu' terzi i contrasti tra  coloro  che
hanno il potere  di  amministrazione  in  ordine  alle  decisioni  da
adottare nella gestione della societa'. 
  2. Gli atti costitutivi possono  prevedere  che  la  decisione  sia
reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e  con  le  modalita'
stabilite nello statuto stesso. 
  3. Gli atti costitutivi possono altresi' prevedere che il  soggetto
o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1  e  2
puo' dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate  con
quelle espressamente deferitegli. 
  4. La decisione resa ai sensi del presente articolo e'  impugnabile
a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile. 
 
          Nota all'art. 37:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1349 del codice di
          procedura civile:
              "Art.  1349  (Determinazione  dell'oggetto).  -  Se  la
          determinazione  della  prestazione  dedotta in contratto e'
          deferita  a  un  terzo  e  non risulta che le parti vollero
          rimettersi  al  suo  mero arbitrio, il terzo deve procedere
          con  equo  apprezzamento.  Se  manca  la determinazione del
          terzo  o  se  questa e' manifestamente iniqua o erronea, la
          determinazione e' fatta dal giudice.
              La  determinazione  rimessa  al mero arbitrio del terzo
          non  si puo' impugnare se non provando la sua mala fede. Se
          manca  la  determinazione  del  terzo  e  le  parti  non si
          accordano per sostituirlo, il contratto e' nullo.
              Nel  determinare  la  prestazione  il  terzo deve tener
          conto  anche  delle  condizioni generali della produzione a
          cui il contratto eventualmente abbia riferimento.".