Art. 37
Risoluzione di contrasti sulla gestione di societa'
1. Gli atti costitutivi delle societa' a responsabilita' limitata e
delle societa' di persone possono anche contenere clausole con le
quali si deferiscono ad uno o piu' terzi i contrasti tra coloro che
hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da
adottare nella gestione della societa'.
2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia
reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalita'
stabilite nello statuto stesso.
3. Gli atti costitutivi possono altresi' prevedere che il soggetto
o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2
puo' dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con
quelle espressamente deferitegli.
4. La decisione resa ai sensi del presente articolo e' impugnabile
a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile.
Nota all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'art. 1349 del codice di
procedura civile:
"Art. 1349 (Determinazione dell'oggetto). - Se la
determinazione della prestazione dedotta in contratto e'
deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero
rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere
con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del
terzo o se questa e' manifestamente iniqua o erronea, la
determinazione e' fatta dal giudice.
La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo
non si puo' impugnare se non provando la sua mala fede. Se
manca la determinazione del terzo e le parti non si
accordano per sostituirlo, il contratto e' nullo.
Nel determinare la prestazione il terzo deve tener
conto anche delle condizioni generali della produzione a
cui il contratto eventualmente abbia riferimento.".