ART. 33 (R) (Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato) 1. La persona o l'ente interessato puo' conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non e' fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31. 2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' tecnico operative per consentire tale conoscibilita', sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalita' telematiche, e sentito e il Garante per la protezione dei dati personali. 3. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali. 4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalita' di cui all'articolo 35, comma 2.