ART. 33 (R) 
(Visura  delle  iscrizioni  da  parte  della  persona   o   dell'ente
                            interessato) 
 
   1. La persona o l'ente interessato puo' conoscere  senza  motivare
la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte  le  iscrizioni
ad esso riferite, comprese quelle di cui non e'  fatta  menzione  nei
certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31. 
   2. Con decreto dirigenziale del  Ministero  della  giustizia  sono
stabilite  le  modalita'  tecnico  operative  per   consentire   tale
conoscibilita', sentita la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
-Dipartimento per l'innovazione e le  tecnologie,  per  le  modalita'
telematiche, e sentito e  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. 
   3. Sono  competenti  a  consentire  la  visura  tutti  gli  uffici
territoriali e tutti gli uffici locali. 
   4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalita' di
cui all'articolo 35, comma 2.