ART. 35 (R) (Ufficio competente al rilascio del certificato) 1. Sono competenti al rilascio del certificato tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali. 2. Il certificato puo' essere rilasciato da altri uffici, anche diversi da quelli giudiziari, individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che definisce altresi' le modalita' tecniche di collegamento telematico finalizzate all'utilizzabilita' del sistema da parte di detti uffici, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali. 3. Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 assicurano la tenuta di archivi informatici in cui confluiscono i dati relativi ai certificati rilasciati.