ART. 36 (R)
                     (Certificato di emergenza)

   1.  Nel  caso  di  totale o parziale non operativita' del sistema,
l'ufficio   che  riceve  la  richiesta  rilascia  un  certificato  di
emergenza che contiene i dati acquisiti presso l'ufficio centrale.
   2.  Se,  alla  data  del  ripristino  del  sistema, e' riscontrata
qualsiasi  discordanza  nei  dati rispetto alla data di richiesta del
certificato,  l'ufficio che ha rilasciato il certificato di emergenza
provvede  all'invio  al  richiedente  del  certificato ordinario, che
sostituisce quello di emergenza.