ART. 37 (L) 
           (Certificati richiesti da autorita' straniere) 
 
   1. Le autorita' interessate di Stati dell'Unione  europea  possono
richiedere i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico,
presso tutti gli uffici locali, i quali provvedono al rilascio. 
   2. La  richiesta  di  certificati  da  parte  di  altre  autorita'
straniere e' disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto
del principio di reciprocita'. 
   (art. 35, primo c., r.d. n. 778/1931) 
 
          Note all'art. 37:
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          dell'art.  35  del  citato regio decreto 18 giugno 1931, n.
          778,  abrogato a decorrere dall'entrata in vigore dal testo
          unico qui pubblicato:
              "Art.  35. - Le  richieste  di  certificati da parte di
          autorita'  estere,  quando  le  convenzioni  non dispongano
          altrimenti,   sono  trasmesse  all'ufficio  del  casellario
          centrale,   il   quale   provvede   alla  loro  esecuzione,
          trasmettendole  ai  casellari  locali  competenti,  che  le
          restituiscono   all'ufficio   medesimo  con  i  certificati
          corrispondenti.
              Se   tali   richieste   riguardano  cittadini  italiani
          residenti  all'estero,  non potranno aver corso se non sono
          munite  del  nulla osta da parte del Ministero degli affari
          esteri,  quando  non  siano  pervenute da un nostro ufficio
          diplomatico o consolare.".