ART. 37 (L) (Certificati richiesti da autorita' straniere) 1. Le autorita' interessate di Stati dell'Unione europea possono richiedere i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, presso tutti gli uffici locali, i quali provvedono al rilascio. 2. La richiesta di certificati da parte di altre autorita' straniere e' disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di reciprocita'. (art. 35, primo c., r.d. n. 778/1931)
Note all'art. 37: - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 35 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, abrogato a decorrere dall'entrata in vigore dal testo unico qui pubblicato: "Art. 35. - Le richieste di certificati da parte di autorita' estere, quando le convenzioni non dispongano altrimenti, sono trasmesse all'ufficio del casellario centrale, il quale provvede alla loro esecuzione, trasmettendole ai casellari locali competenti, che le restituiscono all'ufficio medesimo con i certificati corrispondenti. Se tali richieste riguardano cittadini italiani residenti all'estero, non potranno aver corso se non sono munite del nulla osta da parte del Ministero degli affari esteri, quando non siano pervenute da un nostro ufficio diplomatico o consolare.".