Articolo 73
                        Bilancio consolidato

   1.  Gli enti di cui all'articolo 5, comma 14, redigono un bilancio
consolidato    in    modo    che    l'informazione    sulla   realta'
economico-finanziaria  dell'ente  o  del  gruppo si realizzi mediante
l'esposizione   del   bilancio   dei  singoli  organi  o  degli  enti
controllati al netto dei movimenti interni.
   2. Il bilancio consolidato e' costituito dai seguenti documenti:

a) conto di bilancio consolidato strutturato per categorie;
b) conto economico consolidato;
c) stato patrimoniale consolidato;
d) nota integrativa.

3. Al rendiconto consolidato sono allegati:

a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione;
c) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale
e il risultato economico della complessiva attivita' svolta dall'ente
e  dagli  altri organismi in cui e' articolato l'ente o dai vari enti
controllati.  Gli  enti pubblici che abbiano comunque il controllo di
societa'  da  essi  partecipate, anche se solo minoritariamente, sono
tenuti  a  corredare  il  proprio  rendiconto  generale  di copia del
bilancio delle societa' stesse da ultimo approvato e depositato.
5. Le modalita' di redazione dei bilanci consolidati, la struttura ed
il  contenuto  degli  stessi,  nonche'  i  criteri di valutazione non
possono  essere  modificati da un esercizio all'altro, se non in casi
eccezionali da illustrare nella nota integrativa.