Art. 31 
                       (Obblighi di sicurezza) 
 
   1. I dati  personali  oggetto  di  trattamento  sono  custoditi  e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base  al
progresso  tecnico,  alla  natura  dei   dati   e   alle   specifiche
caratteristiche del  trattamento,  in  modo  da  ridurre  al  minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive  misure  di  sicurezza,  i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati  stessi,
di accesso non autorizzato o di  trattamento  non  consentito  o  non
conforme alle finalita' della raccolta.