Art. 32 
                       (Particolari titolari) 

 


 
   1. Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile al pubblico  adotta  ai  sensi  dell'articolo  31  idonee
misure tecniche e organizzative adeguate al  rischio  esistente,  per
salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi,  l'integrita'  dei  dati
relativi al  traffico,  dei  dati  relativi  all'ubicazione  e  delle
comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione  o
cognizione non consentita. 
   2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali  richiede
anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il  fornitore  del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico  adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della  rete  pubblica  di
comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta  di  uno  dei
fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le  modalita'  previste  dalla  normativa
vigente. 
   3. Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e,  ove  possibile,  gli
utenti, se  sussiste  un  particolare  rischio  di  violazione  della
sicurezza della rete, indicando, quando il rischio  e'  al  di  fuori
dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore  stesso  e'
tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi
e i relativi  costi  presumibili.  Analoga  informativa  e'  resa  al
Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.