Art. 44 
    Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di 
                          interconnessione 
    1. Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice
in materia di accesso e di interconnessione, imposti  agli  operatori
che  forniscono  reti  o   servizi   di   comunicazione   elettronica
accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoche' tali obblighi
non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai
sensi  del  comma  2.  Fino  a  tale  data  conservano  efficacia  le
deliberazioni  adottate  dall'Autorita',  relativamente  ai  suddetti
obblighi, sulla base della normativa previgente. 
    2.  Conformemente  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  19,
l'Autorita'  effettua  un'analisi  del  mercato   per   decidere   se
mantenere, modificare o revocare gli obblighi di cui al comma  1.  La
modifica  o  la  revoca  degli  obblighi  e'  comunicata  alle  parti
interessate con un congruo preavviso.