Art. 50
                  Obblighi in materia di controllo
               dei prezzi e di contabilita' dei costi

  1.   Ai   sensi   dell'articolo   45,   per   determinati  tipi  di
interconnessione  e  di  accesso l'Autorita' puo' imporre obblighi in
materia  di  recupero  dei  costi  e  controlli  dei  prezzi, tra cui
l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di
disporre  di  un sistema di contabilita' dei costi, qualora l'analisi
del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta
che  l'operatore  interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello
eccessivamente  elevato  o  comprimerli  a  danno dell'utenza finale.
L'Autorita'  tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore
e  gli  consente  un'equa  remunerazione  del  capitale investito, di
volume  congruo,  in  considerazione  dei  rischi  connessi  e  degli
investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.
  2.  L'Autorita'  provvede  affinche' tutti i meccanismi di recupero
dei  costi  o  metodi  di  determinazione dei prezzi resi obbligatori
servano  a  promuovere  l'efficienza  e la concorrenza sostenibile ed
ottimizzino  i  vantaggi  per  i consumatori. Al riguardo l'Autorita'
puo' anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali
comparabili.
  3.  Qualora  un  operatore  abbia  l'obbligo  di orientare i propri
prezzi  ai  costi,  ha l'onere della prova che il prezzo applicato si
basa  sui  costi,  maggiorati  di  un ragionevole margine di profitto
sugli   investimenti.   Per  determinare  i  costi  di  un'efficiente
fornitura  di servizi, l'Autorita' puo' approntare una metodologia di
contabilita'  dei costi indipendente da quella usata dagli operatori.
L'Autorita'  puo'  esigere  che un operatore giustifichi pienamente i
propri prezzi e, ove necessario, li adegui.
  4.  L'Autorita'  provvede affinche', qualora sia imposto un sistema
di  contabilita'  dei costi a sostegno di una misura di controllo dei
prezzi,  sia  pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le
categorie  principali  di  costi  e  le  regole di ripartizione degli
stessi.  La  conformita'  al  sistema  di  contabilita'  dei costi e'
verificata  da  un  organismo  indipendente  dalle parti interessate,
avente   specifiche   competenze,   incaricato   dall'Autorita'.   E'
pubblicata annualmente una dichiarazione di conformita' al sistema. I
costi  relativi  alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi
dall'articolo 34.