Art. 34 
               Casi di ricorso al lavoro intermittente 
 
  1. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere concluso per lo
svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo  o  intermittente
secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente  piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale  o  territoriale  o,  in   via
provvisoriamente  sostitutiva,  dal  Ministro  del  lavoro  e   delle
politiche sociali, con apposito decreto da  adottarsi  trascorsi  sei
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto
legislativo. 
  2. In via sperimentale il contratto di  lavoro  intermittente  puo'
essere altresi' concluso anche per prestazioni rese  da  soggetti  in
stato di disoccupazione con  meno  di  25  anni  di  eta'  ovvero  da
lavoratori con piu' di 45 anni di eta' che siano  stati  espulsi  dal
ciclo produttivo o siano  iscritti  alle  liste  di  mobilita'  e  di
collocamento. 
  3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente: 
a) per la sostituzione di lavoratori che  esercitano  il  diritto  di
   sciopero; 
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso  unita'
   produttive  nelle  quali  si  sia  proceduto,  entro  i  sei  mesi
   precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e
   24 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  che  abbiano  riguardato
   lavoratori adibiti  alle  stesse  mansioni  cui  si  riferisce  il
   contratto di lavoro intermittente ovvero presso unita'  produttive
   nelle quali sia  operante  una  sospensione  dei  rapporti  o  una
   riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di  integrazione
   salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si
   riferisce il contratto di lavoro intermittente; 
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato  la  valutazione
   dei rischi ai sensi dell'articolo 4  del  decreto  legislativo  19
   settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. 
 
          Nota all'art. 34: 
              - Il testo degli articoli 4 e 24 della legge 23  luglio
          1991, n.  223  (Note  in  materia  di  cassa  integrazione,
          mobilita', trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di
          direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro  ed
          altre disposizioni in materia di mercato  del  lavoro),  e'
          riportato nelle note all'art. 20. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  4  del   citato   decreto
          legislativo n. 626 del 1994 si veda nota all'art. 20.