Art. 35. 
                        Forma e comunicazioni 
 
  1. Il contratto di  lavoro  intermittente  e'  stipulato  in  forma
scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: 
    a)  indicazione  della  durata  e  delle  ipotesi,  oggettive   o
soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono la  stipulazione
del contratto; 
    b) luogo  e  la  modalita'  della  disponibilita',  eventualmente
garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso  di  chiamata  del
lavoratore che in ogni caso non puo' essere  inferiore  a  un  giorno
lavorativo; 
    c) il trattamento economico e normativo spettante  al  lavoratore
per  la  prestazione   eseguita   e   la   relativa   indennita'   di
disponibilita',  ove  prevista,  nei  limiti  di  cui  al  successivo
articolo 36; 
    d) indicazione delle forme e modalita',  con  cui  il  datore  di
lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione  di
lavoro, nonche' delle modalita' di rilevazione della prestazione; 
    e) i tempi e le modalita' di pagamento della retribuzione e della
indennita' di disponibilita'; 
    f) le eventuali misure  di  sicurezza  specifiche  necessarie  in
relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto. 
  2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1,  le  parti  devono
recepire  le  indicazioni  contenute  nei  contratti  collettivi  ove
previste. 
  3. Fatte salve previsioni piu' favorevoli dei contratti collettivi,
il datore di lavoro  e'  altresi'  tenuto  a  informare  con  cadenza
annuale  le  rappresentanze  sindacali  aziendali,   ove   esistenti,
sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.