Art. 36. 
                    Indennita' di disponibilita' 
 
  1. Nel contratto di lavoro intermittente  e'  stabilita  la  misura
della indennita'  mensile  di  disponibilita',  divisibile  in  quote
orarie,  corrisposta  al  lavoratore  per  i  periodi  nei  quali  il
lavoratore stesso garantisce la disponibilita' al datore di lavoro in
attesa di utilizzazione. La misura di detta indennita'  e'  stabilita
dai contratti collettivi e comunque  non  e'  inferiore  alla  misura
prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,  sentite  le  associazioni  dei
datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale. 
  2.  Sulla  indennita'  di  disponibilita'  di  cui  al  comma  1  i
contributi sono versati per il loro  effettivo  ammontare,  anche  in
deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. 
  3. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal  computo  di  ogni
istituto di legge o di contratto collettivo. 
  4. In caso di malattia o di altro evento che renda  temporaneamente
impossibile rispondere alla  chiamata,  il  lavoratore  e'  tenuto  a
informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata
dell'impedimento. Nel  periodo  di  temporanea  indisponibilita'  non
matura il diritto alla indennita' di disponibilita'. 
  5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui  al  comma
che precede, perde il diritto alla indennita' di  disponibilita'  per
un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto
individuale. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si  applicano  soltanto
nei  casi  in  cui  il  lavoratore  si  obbliga  contrattualmente   a
rispondere alla chiamata del  datore  di  lavoro.  In  tal  caso,  il
rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata puo' comportare la
risoluzione del contratto, la restituzione della quota di  indennita'
di disponibilita' riferita al periodo  successivo  all'ingiustificato
rifiuto, nonche' un  congruo  risarcimento  del  danno  nella  misura
fissata dai contratti collettivi o, in  mancanza,  dal  contratto  di
lavoro. 
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
stabilita la misura della retribuzione convenzionale  in  riferimento
alla quale i lavoratori assunti ai  sensi  dell'articolo  33  possono
versare la differenza contributiva  per  i  periodi  in  cui  abbiano
percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella  convenzionale
ovvero abbiano usufruito della indennita' di  disponibilita'  fino  a
concorrenza della medesima misura.