Art. 40. 
        Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva 
 
  1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto  legislativo,  non  sia   intervenuta,   ai   sensi
dell'articolo  34,  comma  1,  e  dell'articolo  37,  comma   2,   la
determinazione da parte del contratto collettivo nazionale  dei  casi
di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei
datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di  promuovere
l'accordo. In caso  di  mancata  stipulazione  dell'accordo  entro  i
quattro mesi successivi, il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali individua in via provvisoria e con  proprio  decreto,  tenuto
conto   delle   indicazioni    contenute    nell'eventuale    accordo
interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti
posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in
cui e' ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi  della
disposizione di cui all'articolo 34, comma  1,  e  dell'articolo  37,
comma 2.