Art. 104. Distinzione 1. La varieta' si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varieta' la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, e' notoriamente conosciuta. 2. In particolare un'altra varieta' si reputa notoriamente conosciuta quando: a) per essa e' stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale, purche' detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varieta'; b) e' presente in collezioni pubbliche.