Art. 104.
                             Distinzione
  1.  La  varieta'  si  reputa  distinta  quando  si contraddistingue
nettamente  da  ogni  altra  varieta' la cui esistenza, alla data del
deposito della domanda, e' notoriamente conosciuta.
  2.   In   particolare  un'altra  varieta'  si  reputa  notoriamente
conosciuta quando:
    a) per  essa e' stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda
per  il  conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un
registro  ufficiale,  purche'  detta  domanda  abbia  come effetto il
conferimento  del  diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro
ufficiale delle varieta';
    b) e' presente in collezioni pubbliche.