Art. 111. Diritti patrimoniali 1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varieta' vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. 2. Qualora la nuova varieta' vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.