Art. 111.
                        Diritti patrimoniali
  1.   I  diritti  nascenti  dalla  costituzione  di  nuove  varieta'
vegetali,  tranne  il  diritto  di  esserne riconosciuto autore, sono
alienabili e trasmissibili.
  2.  Qualora  la nuova varieta' vegetale venga creata nell'ambito di
un  rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo
64.