Art. 113. Decadenza del diritto 1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneita' e alla stabilita' non sono piu' effettivamente soddisfatte. 2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte dell'amministrazione competente: a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varieta'; b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto; c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varieta' successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata. 3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.