Art. 113.
                        Decadenza del diritto
  1.  Il  diritto di costitutore decade quando viene accertato che le
condizioni  relative alla omogeneita' e alla stabilita' non sono piu'
effettivamente soddisfatte.
  2.  Il  diritto  decade  inoltre se il costitutore, previa messa in
mora da parte dell'amministrazione competente:
    a) non   presenta,   entro   il   termine  di  trenta  giorni  le
informazioni,  i  documenti  o  il  materiale  ritenuti  necessari al
controllo del mantenimento della varieta';
    b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio
diritto;
    c) non  propone,  in  caso  di  cancellazione della denominazione
della  varieta' successivamente al conferimento del diritto, un'altra
denominazione adeguata.
  3.  Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza e'
dichiarata  dall'Ufficio  italiano brevetti e marchi, su proposta del
Ministero delle politiche agricole e forestali.