Art. 51.
                         Sicurezza dei dati

  1.  Le  norme  di  sicurezza  definite nelle regole tecniche di cui
all'articolo   71   garantiscono   l'esattezza,   la  disponibilita',
l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati.
  2.  I  documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono
essere  custoditi  e  controllati  con  modalita'  tali da ridurre al
minimo  i  rischi  di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o
non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.