Art. 57. 
                         Moduli e formulari 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e  a  rendere
disponibili anche per via telematica  l'elenco  della  documentazione
richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i  formulari  validi
ad  ogni  effetto  di  legge,  anche  ai  fini  delle   dichiarazioni
sostitutive di certificazione e delle  dichiarazioni  sostitutive  di
notorieta'. 
  2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore  del
presente  codice,  i  moduli  o  i  formulari  che  non  siano  stati
pubblicati sul sito  non  possono  essere  richiesti  ed  i  relativi
procedimenti possono essere conclusi anche in  assenza  dei  suddetti
moduli o formulari.