Art. 23.
  Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni televisive su
              frequenze terrestri in tecnica analogica

  1. Il periodo di validita' delle concessioni e delle autorizzazioni
per  le  trasmissioni  televisive  in  tecnica  analogica  in  ambito
nazionale,  che  siano consentite ai sensi dell'articolo 25, comma 8,
della  legge  3  maggio  2004,  n.  112,  e  delle concessioni per le
trasmissioni  televisive  in  tecnica  analogica in ambito locale, e'
prolungato  dal  Ministero, su domanda dei soggetti interessati, fino
alla  scadenza  del  termine  previsto dalla legge per la conversione
definitiva  delle trasmissioni in tecnica digitale. Tale domanda puo'
essere  presentata  entro  il  25  luglio  2005 dai soggetti che gia'
trasmettono  contemporaneamente  in  tecnica digitale e, se emittenti
nazionali,  con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per
cento della popolazione nazionale.
  2.  Fino  all'attuazione  del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze  televisive in tecnica digitale, i soggetti non titolari di
concessione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1,
3,  4, 6, 8 e 9, della deliberazione dell'Autorita' 1° dicembre 1998,
n.   78,   possono   proseguire   l'esercizio  della  radiodiffusione
televisiva  in  tecnica  analogica,  con i diritti e gli obblighi del
concessionario.
  3. Un medesimo soggetto non puo' detenere piu' di tre concessioni o
autorizzazioni  per  la  radiodiffusione  televisiva  all'interno  di
ciascun  bacino  di  utenza in ambito locale e piu' di sei per bacini
regionali  anche non limitrofi. Nel limite massimo di sei concessioni
o  autorizzazioni  sono considerate anche quelle detenute all'interno
di ciascun bacino di utenza.
  4.  Alle  emittenti  che  trasmettono  in ambito provinciale, fermi
restando  i  limiti  di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettera p), e'
consentito   di   trasmettere,  indipendentemente  dal  numero  delle
concessioni   o   delle   autorizzazioni,   in  un'area  di  servizio
complessiva non superiore ai sei bacini regionali di cui al comma 3.
  5.  Nei  limiti  di  cui  ai  commi 3 e 4 ad uno stesso soggetto e'
consentita  la  programmazione  anche  unificata fino all'intero arco
della giornata.
  6.   Fino  alla  completa  attuazione  del  piano  nazionale  delle
frequenze  televisive  in  tecnica digitale e' consentito ai soggetti
legittimamente  operanti  in  ambito  locale  alla data di entrata in
vigore   della   legge   3   maggio   2004,  n.  112,  di  proseguire
nell'esercizio  anche  dei bacini eccedenti i limiti dei commi 4 e 5.
Le  disposizioni del presente comma si applicano anche alle emissioni
televisive provenienti da Campione d'Italia.
 
          Note all'art. 23:
              - Per  l'art.  25 della legge n. 112 del 2004 si vedano
          le note all'art. 15.
              - L'art. 6, commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 della deliberazione
          dell'Autorita'   n.   78  del  1° dicembre  1998,  recante:
          «Approvazione   del   regolamento  per  il  rilascio  delle
          concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su
          frequenze  terrestri»  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          10 dicembre 1998, n. 288, e' il seguente:
              «Art.  6 (Condizioni per la presentazione delle domande
          di   concessione).  -  1.  Possono  presentare  domanda  di
          concessione  per la radiodiffusione televisiva su frequenze
          terrestri  in  ambito  nazionale  o  locale  i  soggetti di
          cittadinanza  o  nazionalita'  di  uno  degli  Stati membri
          dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE).
              3.  La concessione per la radiodiffusione televisiva su
          frequenze  terrestri in ambito locale puo' essere richiesta
          esclusivamente  da  societa'  di capitali o cooperative con
          patrimonio  netto  non  inferiore  a  lire 300 milioni, che
          impieghino   non   meno   di   quattro  dipendenti  o  soci
          lavoratori,  in regola con le vigenti disposizioni di legge
          in  materia  previdenziale.  I requisiti di cui al presente
          comma  possono  essere acquisiti anche attraverso fusioni o
          incorporazioni in societa' di capitali o in cooperative, di
          imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data
          di entrata in vigore della legge.
              4.  La concessione per la radiodiffusione televisiva su
          frequenze   terrestri   in   ambito   locale   a  carattere
          comunitario    puo'   essere   rilasciata   a   fondazioni,
          associazioni  riconosciute  o  non  riconosciute e societa'
          cooperative prive di scopo di lucro.
              6.  La concessione per la radiodiffusione televisiva su
          frequenze  terrestri  in ambito nazionale o locale non puo'
          essere  rilasciata  qualora  gli  amministratori,  i legali
          rappresentanti  e,  quanto  alle associazioni, i soci delle
          richiedenti  abbiano riportato condanna irrevocabile a pena
          detentiva  per  delitto  non colposo superiore a sei mesi o
          siano  sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla
          legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni
          o  alle  misure  di sicurezza previste dagli articoli 199 e
          seguenti del codice penale.
              8.  Le condizioni per il rilascio delle concessioni per
          la  radiodiffusione  televisiva  su  frequenze terrestri in
          ambito  nazionale  o  locale previste dal presente articolo
          debbono  essere  possedute  al  momento della presentazione
          della  domanda,  sussistere  al  momento del rilascio della
          concessione   e  per  tutta  la  durata  della  stessa.  Le
          emittenti  legittimamente  operanti alla data di entrata in
          vigore della legge possono:
                a) documentare  nella  domanda di aver costituito una
          riserva destinata a futuro aumento di capitale che, in caso
          di  rilascio della concessione, dovra' essere versato entro
          trenta giorni dal rilascio stesso;
                b) modificare   la   propria   natura  giuridica  per
          adeguarsi  a  quanto  stabilito  dal  comma  3 non oltre il
          termine  finale  previsto per il rilascio della concessione
          dal Ministero delle comunicazioni.
              9.   Restano   salve   le   disposizioni  di  cui  agli
          articoli 10,  10-bis,  10-quater,  10-quinquies della legge
          31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».