Art. 23. Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica 1. Il periodo di validita' delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi dell'articolo 25, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e delle concessioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito locale, e' prolungato dal Ministero, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale. Tale domanda puo' essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che gia' trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale. 2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti non titolari di concessione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9, della deliberazione dell'Autorita' 1° dicembre 1998, n. 78, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica analogica, con i diritti e gli obblighi del concessionario. 3. Un medesimo soggetto non puo' detenere piu' di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e piu' di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. 4. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), e' consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali di cui al comma 3. 5. Nei limiti di cui ai commi 3 e 4 ad uno stesso soggetto e' consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata. 6. Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale e' consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti dei commi 4 e 5. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.
Note all'art. 23: - Per l'art. 25 della legge n. 112 del 2004 si vedano le note all'art. 15. - L'art. 6, commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 della deliberazione dell'Autorita' n. 78 del 1° dicembre 1998, recante: «Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1998, n. 288, e' il seguente: «Art. 6 (Condizioni per la presentazione delle domande di concessione). - 1. Possono presentare domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale i soggetti di cittadinanza o nazionalita' di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE). 3. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale puo' essere richiesta esclusivamente da societa' di capitali o cooperative con patrimonio netto non inferiore a lire 300 milioni, che impieghino non meno di quattro dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. I requisiti di cui al presente comma possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o incorporazioni in societa' di capitali o in cooperative, di imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data di entrata in vigore della legge. 4. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario puo' essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e societa' cooperative prive di scopo di lucro. 6. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non puo' essere rilasciata qualora gli amministratori, i legali rappresentanti e, quanto alle associazioni, i soci delle richiedenti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. 8. Le condizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste dal presente articolo debbono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della concessione e per tutta la durata della stessa. Le emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge possono: a) documentare nella domanda di aver costituito una riserva destinata a futuro aumento di capitale che, in caso di rilascio della concessione, dovra' essere versato entro trenta giorni dal rilascio stesso; b) modificare la propria natura giuridica per adeguarsi a quanto stabilito dal comma 3 non oltre il termine finale previsto per il rilascio della concessione dal Ministero delle comunicazioni. 9. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-quater, 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».