Art. 24. 
Durata e limiti delle concessioni e  autorizzazioni  radiofoniche  su
              frequenze terrestri in tecnica analogica 
 
  1. Fino all'adozione del  piano  nazionale  di  assegnazione  delle
frequenze di radiodiffusione  sonora  in  tecnica  analogica  di  cui
all'articolo 42, comma  10,  la  radiodiffusione  sonora  privata  in
ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica
e' esercitata in regime di concessione  o  di  autorizzazione  con  i
diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla legge  6
agosto 1990,  n.  223,  e  successive  modificazioni,  da  parte  dei
soggetti legittimamente  operanti  in  possesso,  alla  data  del  30
settembre 2001, dei seguenti requisiti: 
    a) se emittente di radiodiffusione  sonora  in  ambito  locale  a
carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di  persone  o
di capitali  o  di  societa'  cooperativa  che  impieghi  almeno  due
dipendenti  in  regola  con  le  vigenti  disposizioni   in   materia
previdenziale; 
    b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito  nazionale  a
carattere commerciale, la natura giuridica di  societa'  di  capitali
che impieghi almeno quindici dipendenti  in  regola  con  le  vigenti
disposizioni in materia previdenziale; 
    c)  se  emittente   di   radiodiffusione   sonora   a   carattere
comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta  o  non
riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro. 
  2. I legali rappresentanti e gli amministratori delle  imprese  non
devono aver riportato condanna  irrevocabile  a  pena  detentiva  per
delitto non colposo superiore a sei mesi e non  devono  essere  stati
sottoposti  alle  misure  di  prevenzione  previste  dalla  legge  27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure  di
sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. 
  3. Uno stesso  soggetto  esercente  la  radiodiffusione  sonora  in
ambito locale, direttamente  o  attraverso  piu'  soggetti  tra  loro
collegati o controllati,  puo'  irradiare  il  segnale  fino  ad  una
copertura massima  di  quindici  milioni  di  abitanti.  In  caso  di
inottemperanza, il Ministero dispone  la  sospensione  dell'esercizio
fino all'avvenuto adeguamento. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Per la legge 6 agosto 1990, n. 223, si vedano le note
          alle premesse. 
              - La  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423  (Misure  di
          prevenzione nei confronti delle persone pericolose  per  la
          sicurezza e per la pubblica moralita) e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327.