Art. 25.
   Disciplina dell'avvio delle trasmissioni televisive in tecnica
                              digitale

  1.  Fino  all'attuazione  del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze  televisive  in  tecnica  digitale,  i soggetti esercenti a
qualunque  titolo  attivita'  di radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale  e  locale, in possesso dei requisiti previsti per ottenere
l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica
digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23
gennaio  2001,  n.  5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo   2001,   n.   66,  possono  effettuare,  anche  attraverso  la
ripetizione   simultanea   dei  programmi  gia'  diffusi  in  tecnica
analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione
delle  reti, nonche' richiedere, a decorrere dalla data di entrata in
vigore  della legge 3 maggio 2004, n. 112, e nei limiti e nei termini
previsti dalla deliberazione dell'Autorita' n. 435/01/CONS, in quanto
con  essa  compatibili, le licenze e le autorizzazioni per avviare le
trasmissioni  in  tecnica  digitale terrestre, nel rispetto di quanto
previsto  dagli  articoli  23,  commi 5, 6, 7, 8 e 25, commi 11 e 12,
della medesima legge n. 112 del 2004.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  43,  i limiti
previsti   dall'articolo   2-bis,   comma   1,  quinto  periodo,  del
decreto-legge  23  gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  marzo  2001, n. 66, nonche' quelli stabiliti per la
concessionaria  del  servizio  pubblico  generale radiotelevisivo dal
Capo  VIII della delibera dell'Autorita' n. 435/01/CONS, si applicano
fino   all'attuazione  del  piano  nazionale  di  assegnazione  delle
frequenze televisive in tecnica digitale.
 
          Note all'art. 25:
              -  Il testo dell'art. 2-bis del citato decreto-legge 23
          gennaio  2001,  n.  5, convertito, con modificazioni, dalla
          legge n. 66 del 2001, e' il seguente:
              «Art.  2-bis  (Trasmissioni radiotelevisive digitali su
          frequenze  terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga
          banda).  -  1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di
          programmi  televisivi  digitali  su  frequenze terrestri, i
          soggetti  che  eserciscono  legittimamente  l'attivita'  di
          radiodiffusione   televisiva  su  frequenze  terrestri,  da
          satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di
          utenza   o   parte   di   esso,   alla  sperimentazione  di
          trasmissioni    televisive   e   servizi   della   societa'
          dell'informazione  in  tecnica  digitale.  A  tale  fine le
          emittenti  richiedenti  possono costituire consorzi, ovvero
          definire  intese,  per  la gestione dei relativi impianti e
          per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali.
          Ai  predetti  consorzi  e  intese possono partecipare anche
          editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni
          televisive  in  tecnica  digitale sono irradiate sui canali
          legittimamente  eserciti,  nonche' sui canali eventualmente
          derivanti  dalle  acquisizioni  di  cui al comma 2. Ciascun
          soggetto  che  sia  titolare  di  piu'  di  una concessione
          televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e
          servizi  diffusi  in  tecnica digitale, pari opportunita' e
          comunque  almeno  il  quaranta  per  cento  della capacita'
          trasmissiva  del  medesimo  blocco di programmi e servizi a
          condizioni  eque, trasparenti e non discriminatorie, per la
          sperimentazione  da  parte  di altri soggetti che non siano
          societa'  controllanti,  controllate  o collegate, ai sensi
          dell'art.  2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n.
          249,  compresi quelli gia' operanti da satellite ovvero via
          cavo  e  le emittenti concessionarie che non abbiano ancora
          raggiunto  la  copertura minima ai sensi dell'art. 3, comma
          5,   della   medesima   legge   31  luglio  1997,  n.  249.
          L'abilitazione    e'   rilasciata   dal   Ministero   delle
          comunicazioni  entro  sessanta  giorni  dalla presentazione
          della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da
          un progetto radioelettrico.
              2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi
          in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti,
          per  i  primi  tre anni dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di
          azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra
          questi  e  concessionari  televisivi in ambito nazionale, a
          condizione  che  le  acquisizioni  operate da questi ultimi
          siano    impiegate   esclusivamente   per   la   diffusione
          sperimentale  in  tecnica  digitale,  fermo restando quanto
          previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'art. 1.
              3.  Al  fine  di  consentire  l'avvio  dei  mercati  di
          programmi  radiofonici  digitali  su frequenze terrestri, i
          soggetti  titolari  di  concessione  per la radiodiffusione
          sonora  nonche'  i  soggetti che eserciscono legittimamente
          l'attivita' di radiodiffusione sonora in ambito locale sono
          abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche
          in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte
          di   esso,  oggetto  della  concessione.  A  tale  fine  le
          emittenti  richiedenti  possono costituire consorzi, ovvero
          definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e
          per   la   diffusione  dei  programmi  e  dei  servizi.  Le
          trasmissioni   radiofoniche   in   tecnica   digitale  sono
          irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione
          e'  rilasciata  dal  Ministero  delle  comunicazioni  entro
          sessanta   giorni   dalla   presentazione  della  richiesta
          corredata  da  un  progetto  di attuazione e da un progetto
          radioelettrico.
              4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale
          su  frequenze  terrestri  avviene secondo le modalita' e in
          applicazione  degli  standard  tecnici  DAB  (digital audio
          broadcasting)  per la radiodiffusione sonora e per prodotti
          e  servizi  multimediali  anche  interattivi e DVB (digital
          video  broadcasting)  per  i  programmi  televisivi  e  per
          prodotti e servizi multimediali anche interattivi.
              5.  Le  trasmissioni  televisive  dei  programmi  e dei
          servizi  multimediali  su frequenze terrestri devono essere
          irradiate  esclusivamente  in tecnica digitale entro l'anno
          2006.
              6.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni
          nella  predisposizione  dei  piani  di  assegnazione  delle
          frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il
          criterio   di  migliore  e  razionale  utilizzazione  dello
          spettro   radioelettrico,   suddividendo   le   risorse  in
          relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma
          per  l'emittenza  nazionale  reti isofrequenziali per macro
          aree di diffusione.
              7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6,
          della  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  le  licenze o le
          autorizzazioni    per   la   diffusione   di   trasmissioni
          radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di
          assegnazione  delle  frequenze  in  tecnica digitale di cui
          all'art.    1   sono   rilasciate   dal   Ministero   delle
          comunicazioni  nel rispetto delle condizioni definite in un
          regolamento,  adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni  entro  il  30 giugno 2001, tenendo conto dei
          principi  del presente decreto, della legge 31 luglio 1997,
          n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
                a) distinzione   tra  i  soggetti  che  forniscono  i
          contenuti  e i soggetti che provvedono alla diffusione, con
          individuazione  delle  rispettive responsabilita', anche in
          relazione  alla diffusione di dati, e previsione del regime
          della  licenza  individuale  per  i soggetti che provvedono
          alla diffusione;
                b) previsione  di  norme  atte a favorire la messa in
          comune delle strutture di trasmissione;
                c) definizione    dei    compiti   degli   operatori,
          nell'osservanza      dei     principi     di     pluralismo
          dell'informazione,   di   trasparenza,   di   tutela  della
          concorrenza e di non discriminazione;
                d) previsione  in ogni blocco di diffusione, oltre ai
          servizi  multimediali veicolati, di almeno cinque programmi
          radiofonici o almeno tre programmi televisivi;
                e)  obbligo  di  diffondere il medesimo programma e i
          medesimi  programmi  dati sul territorio nazionale da parte
          dei  soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei
          programmi  irradiati,  fatta  salva  l'articolazione  anche
          locale    delle    trasmissioni    radiotelevisive    della
          concessionaria del servizio pubblico;
                f)  previsione  delle  procedure  e  dei  termini  di
          rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
                g) previsione  del  regime transitorio occorrente per
          la   definitiva  trasformazione  delle  trasmissioni  dalla
          tecnica analogica alla tecnica digitale;
                h) obbligo  di  destinare  programmi  alla diffusione
          radiotelevisiva in chiaro.
              8.  In  ambito  locale il Ministero delle comunicazioni
          rilascia  licenze,  sulla  base  di un apposito regolamento
          adottato    dall'Autorita'    per    le    garanzie   nelle
          comunicazioni,    per    trasmissioni   audiovisive   anche
          interattive  su bande di frequenza terrestri attribuite dal
          piano  nazionale  di  ripartizione  delle frequenze e nelle
          altre  bande  destinate  dalla  pianificazione  europea  ai
          servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui
          al presente comma possono riguardare anche la distribuzione
          dei  segnali  radiotelevisivi  via cavo e da satellite alle
          unita' abitative.
              9.  Ai  fini  del  conseguimento  degli  obiettivi  del
          servizio    pubblico    radiotelevisivo,    alla   societa'
          concessionaria     dello     stesso    servizio    pubblico
          radiotelevisivo  sono  riservati un blocco di diffusione di
          programmi  radiofonici  in  chiaro  e  almeno  un blocco di
          diffusione  di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di
          programmi  radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi
          della  concessionaria  pubblica  devono essere distinti dai
          blocchi  di  programmi  contenenti  programmi  degli  altri
          operatori radiotelevisivi.
              10.  All'art.  3, comma 11, della legge 31 luglio 1997,
          n.  249,  le  parole:  "il  Ministero  delle  comunicazioni
          adotta"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "l'Autorita'
          adotta".  Le  autorizzazioni  e  le  licenze  di  cui  agli
          articoli 2,  comma  13,  e  4,  commi 1 e 3, della legge 31
          luglio  1997,  n.  249, sono rilasciate dal Ministero delle
          comunicazioni  che  esercita  la  vigilanza  e il controllo
          sull'assolvimento  degli obblighi derivanti anche da quelle
          rilasciate    dall'Autorita'    per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni.
              11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base
          provinciale,   nel   rispetto   del   piano   nazionale  di
          ripartizione    delle   frequenze   nonche'   delle   norme
          urbanistiche,   ambientali  e  sanitarie,  con  particolare
          riferimento  alle norme di prevenzione dell'inquinamento da
          onde   elettromagnetiche,   le   frequenze  destinate  alle
          trasmissioni  di cui al comma 8, sentite l'Autorita' per le
          garanzie  nelle  comunicazioni  e  le province interessate,
          fermo  restando  l'obbligo,  previsto dall'art. 2, comma 6,
          della  legge  31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni
          e,  al  fine  di  tutelare  le  minoranze  linguistiche, di
          acquisire   l'intesa   con   le  regioni  Valle  d'Aosta  e
          Friuli-Venezia  Giulia e con le province autonome di Trento
          e   di   Bolzano.   L'Autorita'   per   le  garanzie  nelle
          comunicazioni  adotta  i provvedimenti necessari ad evitare
          il  determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle
          stesse  frequenze,  sulla base dei principi contenuti nella
          medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
              12.  Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando
          priorita'  ai  soggetti che intendono diffondere produzioni
          audiovisive  di  utilita'  sociale  o utilizzare tecnologie
          trasmissive  di  tipo  avanzato ovvero siano destinatari di
          finanziamenti da parte dell'Unione europea.
              13.  Al  fine  di  favorire lo sviluppo e la diffusione
          delle  nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le
          opere  di  installazione di nuovi impianti sono innovazioni
          necessarie ai sensi dell'art. 1120, primo comma, del codice
          civile.  Per l'approvazione delle relative deliberazioni si
          applica  l'art.  1136, terzo comma, dello stesso codice. Le
          disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono
          titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.
              14.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della  legge  di conversione del presente decreto, il Forum
          permanente  per  le  comunicazioni  istituito  dall'art. 1,
          comma  24,  della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un
          apposito  studio  sulla  convergenza  tra  i  settori delle
          telecomunicazioni   e   radiotelevisivo   e   sulle   nuove
          tecnologie  dell'informazione,  finalizzato  a definire una
          proposta  all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
          per    la    regolamentazione    della    radio-televisione
          multimediale.
              15.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il
          Ministero  delle  comunicazioni  adotta un programma per lo
          sviluppo  e  la diffusione in Italia delle nuove tecnologie
          di   trasmissione  radiotelevisiva  digitale  su  frequenze
          terrestri  e  da satellite e per l'introduzione dei sistemi
          audiovisivi   terrestri   a   larga   banda,   individuando
          contestualmente misure a sostegno del settore.».
              -  Per  l'art. 23 della legge n. 112 del 2004 si vedano
          le note all'art. 15.