Art. 26.
Trasmissione   dei   programmi   e   collegamenti   di  comunicazioni
                            elettroniche

  1.   Fino   alla   completa   attuazione  del  piano  nazionale  di
assegnazione  delle  frequenze  radiofoniche  e televisive in tecnica
digitale  le  emittenti  radiotelevisive  locali  possono trasmettere
programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un
quarto  delle  ore  di  trasmissione  giornaliera  in  relazione alle
diverse  aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale
e'  rilasciata  la  concessione  o  l'autorizzazione. Successivamente
all'attuazione  dei  predetti  piani,  tale facolta' e' consentita ai
titolari  di  autorizzazione  alla  fornitura  di contenuti in ambito
locale.
  2.  Alle  emittenti  radiotelevisive locali e' consentito, anche ai
fini  di  cui al comma 1, di diffondere i propri programmi attraverso
piu' impianti di messa in onda, nonche' di utilizzare, su base di non
interferenza, i collegamenti di comunicazione elettronica a tale fine
necessari.  Alle  medesime  e',  altresi', consentito di utilizzare i
collegamenti   di   comunicazioni   elettroniche   necessari  per  le
comunicazioni  ed  i  transiti  di servizio, per la trasmissione dati
indipendentemente  dall'ambito  di copertura e dal mezzo trasmissivo,
per   i  tele-allarmi  direzionali  e  per  i  collegamenti  fissi  e
temporanei tra emittenti.
  3.  Le  imprese  di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in
ambito  locale  e  le  imprese  di radiodiffusione sonora operanti in
ambito  nazionale  possono  effettuare  collegamenti  in  diretta sia
attraverso  ponti  mobili,  sia  attraverso  collegamenti  temporanei
funzionanti  su base non interferenziale con altri utilizzatori dello
spettro  radio,  in  occasione  di  avvenimenti di cronaca, politica,
spettacolo,  cultura,  sport e attualita'. Le stesse imprese, durante
la  diffusione  dei  programmi  e  sulle  stesse frequenze assegnate,
possono trasmettere dati e informazioni all'utenza, comprensive anche
di inserzioni pubblicitarie.
  4.  L'utilizzazione  dei collegamenti di comunicazioni elettroniche
di cui ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento di ulteriori canoni o
contributi  oltre quello stabilito per l'attivita' di radiodiffusione
sonora e televisiva locale.