Art. 27.
             Trasferimenti di impianti e rami d'azienda

  1.  Fino  all'attuazione  del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze  televisive in tecnica digitale sono consentiti, in tecnica
analogica, i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti
televisive  private  locali e tra queste e i concessionari televisivi
in   ambito  nazionale  che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge  23  gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 20 marzo 2001, n. 66, non abbiano raggiunto la copertura
del settantacinque per cento del territorio nazionale.
  2.  I  soggetti  non  esercenti  all'atto  di  presentazione  della
domanda,  che  hanno  ottenuto  la concessione per la radiodiffusione
televisiva  su  frequenze  terrestri  in  tecnica  analogica, possono
acquisire    impianti   di   diffusione   e   connessi   collegamenti
legittimamente   esercitati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge  23  gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
  3.  Ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono
consentiti  i  trasferimenti  di  impianti  o di rami d'azienda tra i
soggetti  che  esercitano  legittimamente  l'attivita'  televisiva in
ambito  nazionale  o locale, a condizione che le acquisizioni operate
siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.
  4.  Gli  impianti  di  radiodiffusione  sonora  e  televisiva  ed i
collegamenti  di  comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti
in  virtu' di provvedimenti della magistratura, che non siano oggetto
di  situazione  interferenziale  e  non  siano  tra  quelli risultati
inesistenti  nelle  verifiche  dei  competenti  organi del Ministero,
possono essere oggetto di trasferimento.
  5.  Durante  il  periodo  di  validita'  delle  concessioni  per la
radiodiffusione  sonora  e  televisiva  in  ambito  locale  e  per la
radiodiffusione   sonora   in  ambito  nazionale  sono  consentiti  i
trasferimenti  di  impianti  o  di rami di aziende, nonche' di intere
emittenti  televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro
concessionario,  nonche'  le  acquisizioni,  da  parte di societa' di
capitali,   di   concessionarie   svolgenti  attivita'  televisiva  o
radiofonica  costituite  in  societa'  cooperative  a responsabilita'
limitata.  Ai  soggetti  a  cui  sia  stata  rilasciata  piu'  di una
concessione  per  la radiodiffusione sonora e' consentita la cessione
di  intere emittenti a societa' di capitali di nuova costituzione. Ai
medesimi soggetti e', altresi', consentito di procedere allo scorporo
mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.
  6.  Sono  consentite  le  acquisizioni  di emittenti concessionarie
svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora a carattere comunitario
da   parte   di   societa'  cooperative  senza  scopo  di  lucro,  di
associazioni  riconosciute  o  non  riconosciute  o  di fondazioni, a
condizione  che  l'emittente  mantenga  il  carattere comunitario. E'
inoltre  consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti
in  ambito  locale  di  ottenere  che  la concessione precedentemente
conseguita  a  carattere  commerciale  sia  trasferita  ad  un  nuovo
soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria.
  7.  I  trasferimenti  di impianti di cui al presente articolo danno
titolo  ad  utilizzare  i  collegamenti  di comunicazione elettronica
necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.
 
          Nota all'art. 27:
              -   Per   il  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n.  5,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
          n. 66, si vedano le note alle premesse.