Art. 28.
             Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi

  1.  Al  fine  di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica
analogica   alla   tecnica   digitale  la  diffusione  dei  programmi
radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti di diffusione
e  di collegamento legittimamente in funzione alla data di entrata in
vigore  della  legge 3 maggio 2004, n. 112. Il repertorio dei siti di
cui  al  piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per la
radiodiffusione televisiva in tecnica analogica resta utilizzabile ai
fini  della  riallocazione degli impianti che superano o concorrono a
superare  in  modo  ricorrente i limiti e i valori stabiliti ai sensi
dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
  2.  Il  Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza
le  modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e
dei  connessi  collegamenti di comunicazioni elettroniche, censiti ai
sensi  dell'articolo  32  della  legge  6 agosto 1990, n. 223, per la
compatibilizzazione radioelettrica, nonche' per l'ottimizzazione e la
razionalizzazione   delle   aree   servite   da   ciascuna  emittente
legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base
non  interferenziale  con  altri  utilizzatori  dello spettro radio e
possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.
  3.   Fino   alla   completa   attuazione  del  piano  nazionale  di
assegnazione  delle  frequenze  televisive  in  tecnica  digitale  il
Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche
degli  impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi
collegamenti   di   comunicazioni   elettroniche   censiti  ai  sensi
dell'articolo  32  della  legge  6  agosto  1990, n. 223, nel caso di
trasferimento,  a  qualsiasi  titolo, della sede dell'impresa o della
sede  della  messa  in  onda,  ovvero  nel  caso  di sfratto o finita
locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso,
il  trasferimento  degli  impianti di radiodiffusione per esigenze di
carattere  urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare
ad obblighi di legge.
  4.  Gli  organi  periferici del Ministero provvedono in ordine alle
richieste  di  autorizzazione  di  cui  ai commi 2 e 3 entro sessanta
giorni dalla richiesta.
  5.  Il  Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici,
le  modificazioni  tecnico-operative  idonee a razionalizzare le reti
analogiche  terrestri  esistenti  e ad agevolarne la conversione alla
tecnica  digitale  e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi
regionali  che  attribuiscono  tale  competenza  alla  regione e alla
provincia  ai  sensi  dell'articolo 12, autorizza le riallocazioni di
impianti necessarie per realizzare tali finalita'.
  6.  La  sperimentazione  delle  trasmissioni  televisive in tecnica
digitale   puo'   essere  effettuata  sugli  impianti  legittimamente
operanti  in  tecnica  analogica.  Gli  impianti  di  diffusione e di
collegamento  legittimamente  eserciti possono essere convertiti alla
tecnica   digitale.   L'esercente   e'   tenuto   a  darne  immediata
comunicazione al Ministero.
  7.  In  attesa  dell'attuazione  dei  piani  di  assegnazione delle
frequenze  per  la  radiodiffusione  sonora  e  televisiva in tecnica
digitale   e   sonora   in   tecnica   analogica,   gli  impianti  di
radiodiffusione  sonora  e  televisiva,  che  superano o concorrono a
superare  in  modo  ricorrente  i  limiti  di  cui  al  comma 1, sono
trasferiti,  con  onere  a  carico  del  titolare  dell'impianto,  su
iniziativa   delle  regioni  e  delle  province  autonome,  nei  siti
individuati  dal  piano  nazionale  di  assegnazione  delle frequenze
televisive  in  tecnica  analogica  e dai predetti piani e, fino alla
loro  adozione,  nei  siti  indicati  dalle  regioni e dalle province
autonome, purche' ritenuti idonei, sotto l'aspetto radioelettrico dal
Ministero,  che  dispone  il  trasferimento  e,  decorsi  inutilmente
centoventi  giorni,  d'intesa  con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, disattiva gli impianti fino al trasferimento.
  8. La titolarita' di autorizzazione o di altro legittimo titolo per
la  radiodiffusione  sonora  o televisiva da' diritto ad ottenere dal
comune  competente  il  rilascio  di  permesso  di  costruire per gli
impianti  di  diffusione e di collegamento eserciti e per le relative
infrastrutture  compatibilmente  con la disciplina vigente in materia
di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
 
          Note all'art. 28:
              - Per la legge 3 maggio 2004, n. 112, si vedano le note
          alle premesse.
              - Il testo dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2001, n.
          36 (Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi
          elettrici,  magnetici ed elettromagnetici, pubblicate nella
          Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2001, n. 55), e' il seguente:
              «Art.  4 (Funzioni dello Stato). - 1. Lo Stato esercita
          le funzioni relative:
                a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei
          valori  di  attenzione  e  degli  obiettivi di qualita', in
          quanto  valori di campo come definiti dall'art. 3, comma 1,
          lettera  d),  numero  2),  in considerazione del preminente
          interesse  nazionale  alla definizione di criteri unitari e
          di  normative  omogenee  in relazione alle finalita' di cui
          all'art. 1;
                b) alla  promozione  di  attivita'  di  ricerca  e di
          sperimentazione     tecnico-scientifica,     nonche'     al
          coordinamento dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e
          di   diffusione   dei   dati,   informando  annualmente  il
          Parlamento  su  tale  attivita'; in particolare il Ministro
          della   sanita'   promuove,   avvalendosi   di  istituzioni
          pubbliche  e private senza fini di lucro, aventi comprovata
          esperienza  nel campo scientifico, un programma pluriennale
          di  ricerca  epidemilogica e di cancerogenesi sperimentale,
          al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a
          campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
                c) all'istituzione   del   catasto   nazionale  delle
          sorgenti  fisse  e mobili dei campi elettrici, magnetici ed
          elettromagnetici  e delle zone territoriali interessate, al
          fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;
                d) alla  determinazione  dei  criteri di elaborazione
          dei  piani  di  risanamento di cui all'art. 9, comma 2, con
          particolare  riferimento  alle  priorita' di intervento, ai
          tempi  di  attuazione  ed  alle  modalita' di coordinamento
          delle  attivita'  riguardanti  piu'  regioni  nonche'  alle
          migliori  tecnologie  disponibili  per  quanto attiene alle
          implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
                e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e
          di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;
                f) alla  realizzazione  di accordi di programma con i
          gestori  di  elettrodotti  ovvero  con  i proprietari degli
          stessi  o  delle  reti  di trasmissione o con coloro che ne
          abbiamo   comunque   la   disponibilita'  nonche'  con  gli
          esercenti  di  impianti  per  emittenza  radiotelevisiva  e
          telefonia  mobile,  al  fine  di  promuovere  tecnologie  e
          tecniche  di  costruzione  degli impianti che consentano di
          minimizzare  le  emissioni  nell'ambiente  e di tutelare il
          paesaggio;
                g) alla  definizione dei tracciati degli elettrodotti
          con tensione superiore a 150 kV;
                h) alla   determinazione   dei   parametri   per   la
          previsione  di  fasce  di  rispetto  per  gli elettrodotti;
          all'interno  di  tali  fasce  di rispetto non e' consentita
          alcuna   destinazione   di  edifici  ad  uso  residenziale,
          scolastico,  sanitario  ovvero  ad  uso  che  comporti  una
          permanenza non inferiore a quattro ore.
              2.  I  limiti  di esposizione, i valori di attenzione e
          gli  obiettivi  di  qualita',  le tecniche di misurazione e
          rilevamento    dell'inquinamento   elettromagnetico   e   i
          parametri  per  la  previsione di fasce di rispetto per gli
          elettrodotti,  di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono
          stabiliti,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge:
                a) per la popolazione, con decreto del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro della sanita',
          sentiti  il  comitato  di  cui  all'art.  6 e le competenti
          Commissioni   parlamentari,   previa   intesa  in  sede  di
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  9  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997, n. 281, di seguito denominata
          «Conferenza unificata»;
                b) per  i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando
          le    disposizioni   previste   dal   decreto   legislativo
          19 settembre  1994, n. 626, e successive modificazioni, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  del  Ministro  della  sanita', sentiti i Ministri
          dell'ambiente  e  del lavoro e della previdenza sociale, il
          comitato  di  cui  all'art.  6  e le competenti Commissioni
          parlamentari,   previa   intesa   in   sede  di  Conferenza
          unificata.  Il  medesimo  decreto  disciplina, altresi', il
          regime  di  sorveglianza  medica  sulle  lavoratrici  e sui
          lavoratori professionalmente esposti.
              3.  Qualora  entro  il termine previsto dal comma 2 non
          siano  state  raggiunte  le  intese  in  sede di Conferenza
          unificata, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro i
          trenta  giorni  successivi adotta i decreti di cui al comma
          2, lettere a) e b).
              4.  Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei
          piani  di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si
          provvede,  entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          dell'ambiente,  sentiti  il comitato di cui all'art. 6 e la
          Conferenza unificata.
              5.  Le  regioni  adeguano  la  propria  legislazione ai
          limiti   di   esposizione,   ai  valori  di  attenzione  e,
          limitatamente  alla definizione di cui all'art. 3, comma 1,
          lettera  d), numero 2), agli obiettivi di qualita' previsti
          dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.
              6.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire 8.000 milioni per ciascuno
          degli  anni  2001,  2002  e 2003 per le attivita' di cui al
          comma  1,  lettera  b),  di  lire  2.000  milioni  annue  a
          decorrere  dall'anno  2001 per le attivita' di cui al comma
          1,  lettera  c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli
          anni  2001,  2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi
          di programma di cui al comma 1, lettera f), nonche' per gli
          ulteriori  accordi  di  programma di cui agli articoli 12 e
          13.».
              -  Il  testo  dell'art.  32 della citata legge 6 agosto
          1990, n. 223, e' il seguente:
              «Art.     32    (Autorizzazione    alla    prosecuzione
          nell'esercizio).  1. I privati, che alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge  eserciscono impianti per la
          radiodiffusione  sonora  o televisiva in ambito nazionale o
          locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono
          autorizzati  a  proseguire  nell'esercizio  degli  impianti
          stessi,  a  condizione che abbiano inoltrato domanda per il
          rilascio   della  concessione  di  cui  all'art.  16  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge e fino al rilascio della concessione stessa
          ovvero  fino  alla  reiezione  della domanda e comunque non
          oltre  settecentotrenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore della presente legge.
              2.  Nel  tempo che intercorre tra la data di entrata in
          vigore della presente legge e il rilascio della concessione
          stessa  ovvero  fino  alla  reiezione  della domanda ovvero
          ancora  la  scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore della presente legge non e' ammessa
          modificazione  della  funzionalita' tecnico-operativa degli
          impianti  di  cui  al  comma  1, ad eccezione di interventi
          derivanti  da provvedimenti di organi giurisdizionali o del
          Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  con le
          procedure  di  cui  alla  legge  8  aprile  1983,  n.  110,
          finalizzati   al   coordinamento   e   alla  compatibilita'
          elettromagnetica   con   impianti   radioelettrici   ed  in
          particolare  con impianti dei servizi pubblici nazionali ed
          esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al
          volo   e  delle  emittenti  private  gia'  esistenti.  Sono
          altresi' ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle
          poste  e  delle  telecomunicazioni  con le procedure di cui
          alla  legge  8  aprile  1983, n. 110, che non modifichino i
          parametri radioelettrici degli impianti.
              3.  I  privati  di  cui  al  comma 1 sono autorizzati a
          proseguire  nell'esercizio  degli  impianti  alla ulteriore
          condizione  che rendano entro sessanta giorni dalla data di
          entrata   in  vigore  della  presente  legge  comunicazione
          contenente  i  dati  e  gli  elementi previsti dall'art. 4,
          comma   1,  del  decreto-legge  6 dicembre  1984,  n.  807,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985,
          n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto
          del   Ministro   delle   poste  e  delle  telecomunicazioni
          13 dicembre  1984,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.
          346 del 18 dicembre 1984.
              4. E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui
          al  presente  articolo  di frequenze non indispensabili per
          l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.
              5.   L'inosservanza   delle   disposizioni  di  cui  al
          presente,    articolo    ovvero   la   radiodiffusione   di
          trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi
          o  ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da
          parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi si
          applicano  anche  agli esercenti di impianti di ripetizione
          di segnali esteri.».