Art. 29. Diffusioni interconnesse 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte delle emittenti radiotelevisive private locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza, e' subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata. 2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere presentata da consorzi di emittenti locali costituiti secondo le forme previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, o dalle singole emittenti concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive intese. 3. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore per le emittenti radiofoniche e di dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati e' consentita, previa comunicazione da inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. E' fatto salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 3. 4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identita' locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente. 5. Alle imprese di radiodiffusione sonora e' fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse. 6. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali. 7. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilita' per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonche' i programmi satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potra' avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreche' le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.
Note all'art. 29: - Il testo dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 (Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1992, n. 77), e' il seguente: «Art. 35 (Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi). - 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi e di quelli delle province autonome di Trento e Bolzano in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni che involgono questioni connesse alle realta' culturali e informative delle singole regioni o province autonome. In particolare ai comitati regionali possono essere richieste: a) verifiche sulla corretta applicazione della legge da parte delle emittenti locali; b) proposte per una migliore valorizzazione dell'emittenza locale; c) proposte per una piu' funzionale ripartizione del territorio regionale in bacini di utenza e sulle dimensioni delle imprese radiotelevisive; d) consulenze sulla programmazione delle singole emittenti ai fini della valorizzazione delle realta' culturali e informative locali. 2. Il Garante puo' esercitare la facolta' di cui al comma precedente anche richiedendo pareri su questioni connesse alla tutela degli interessi collettivi degli utenti. 3. Ove sia necessario effettuare un esame contestuale di interessi relativi a diverse regioni, puo' essere indetta una conferenza ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.». - Per la legge 5 ottobre 1991, n. 327, si vedano le note alle premesse.