Art. 29.
                      Diffusioni interconnesse

  1.  La  trasmissione  di  programmi in contemporanea da parte delle
emittenti radiotelevisive private locali, anche operanti nello stesso
bacino  di  utenza,  e'  subordinata ad autorizzazione rilasciata dal
Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della
domanda;  trascorso  tale  termine senza che il Ministero medesimo si
sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.
  2.  La  domanda  di  autorizzazione  di  cui al comma 1 puo' essere
presentata  da  consorzi  di  emittenti  locali costituiti secondo le
forme  previste  dall'articolo  35  del  decreto del Presidente della
Repubblica   27  marzo  1992,  n.  255,  o  dalle  singole  emittenti
concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive intese.
  3.  L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una
durata  di  sei ore per le emittenti radiofoniche e di dodici ore per
le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in
contemporanea  da parte di soggetti autorizzati e' consentita, previa
comunicazione  da  inoltrare  al  Ministero con un anticipo di almeno
quindici  giorni.  E' fatto salvo il caso di trasmissioni informative
per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all'articolo 5, comma
1, lettera i), numero 3.
  4.  Le  diffusioni  radiofoniche  in contemporanea o interconnesse,
comunque   realizzate,   devono   evidenziare,   durante  i  predetti
programmi,  l'autonoma  e  originale  identita'  locale e le relative
denominazioni identificative di ciascuna emittente.
  5.  Alle  imprese  di  radiodiffusione  sonora  e' fatto divieto di
utilizzo  parziale  o totale della denominazione che contraddistingue
la  programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni
interconnesse.
  6.  Le  emittenti  che  operano ai sensi del presente articolo sono
considerate emittenti esercenti reti locali.
  7.  L'autorizzazione  rilasciata  ai consorzi di emittenti locali o
alle  emittenti  di  intesa  tra  loro,  che  ne  abbiano  presentato
richiesta,  a  trasmettere  in  contemporanea per un tempo massimo di
dodici   ore   al   giorno   sul  territorio  nazionale  comporta  la
possibilita'   per   detti   soggetti   di   emettere  nel  tempo  di
interconnessione  programmi  di  acquisto  o produzione del consorzio
ovvero  programmi  di  emittenti  televisive estere operanti sotto la
giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che
hanno   ratificato   la   Convenzione   europea   sulla   televisione
transfrontaliera,  resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327,
nonche'  i  programmi  satellitari.  In  caso di interconnessione con
canali  satellitari  o  con emittenti televisive estere questa potra'
avvenire  per  un  tempo  limitato  al 50 per cento di quello massimo
stabilito per l'interconnessione.
  8.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si applicano
alle  diffusioni  radiofoniche  in  contemporanea o interconnesse tra
emittenti  che  formano  circuiti  a prevalente carattere comunitario
sempreche'  le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni,
diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti
comunitarie.  L'applicazione  di  sanzioni  in  materia pubblicitaria
esclude il beneficio di cui al presente comma.
 
          Note all'art. 29:
              -  Il  testo  dell'art.  35  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  27  marzo  1992,  n. 255 (Regolamento di
          attuazione  della  legge  6 agosto 1990, n. 223, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  1°  aprile  1992, n. 77), e' il
          seguente:
              «Art.    35   (Comitati   regionali   per   i   servizi
          radiotelevisivi).  -  1.  Il  Ministro  delle poste e delle
          telecomunicazioni   e  il  Garante  possono  avvalersi  dei
          comitati  regionali  per  i  servizi  radiotelevisivi  e di
          quelli  delle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano in
          relazione  allo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  che
          involgono  questioni  connesse  alle  realta'  culturali  e
          informative  delle  singole regioni o province autonome. In
          particolare ai comitati regionali possono essere richieste:
                a) verifiche  sulla corretta applicazione della legge
          da parte delle emittenti locali;
                b) proposte    per    una   migliore   valorizzazione
          dell'emittenza locale;
                c) proposte  per una piu' funzionale ripartizione del
          territorio regionale in bacini di utenza e sulle dimensioni
          delle imprese radiotelevisive;
                d) consulenze   sulla  programmazione  delle  singole
          emittenti   ai  fini  della  valorizzazione  delle  realta'
          culturali e informative locali.
              2.  Il  Garante  puo'  esercitare la facolta' di cui al
          comma  precedente  anche  richiedendo  pareri  su questioni
          connesse  alla  tutela  degli  interessi  collettivi  degli
          utenti.
              3.  Ove  sia necessario effettuare un esame contestuale
          di  interessi  relativi  a  diverse  regioni,  puo'  essere
          indetta  una conferenza ai sensi dell'art. 14 della legge 7
          agosto 1990, n. 241.».
              -  Per  la  legge  5 ottobre 1991, n. 327, si vedano le
          note alle premesse.