Art. 30.
              Ripetizione di programmi radiotelevisivi

  1.  L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati,
destinati  esclusivamente  alla  ricezione  e  trasmissione via etere
simultanea  ed  integrale  dei  programmi  radiofonici  e  televisivi
diffusi  in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva
autorizzazione  del  Ministero,  il  quale  assegna  le  frequenze di
funzionamento  dei  suddetti  impianti.  Il richiedente deve allegare
alla  domanda  il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione e'
rilasciata  esclusivamente  ai  comuni,  comunita' montane o ad altri
enti  locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale
limitata  alla  circoscrizione  dell'ente  richiedente tenendo conto,
tuttavia,  della  particolarita' delle zone di montagna. I comuni, le
comunita'  montane  e gli altri enti locali o consorzi di enti locali
privi  di  copertura  radioelettrica  possono richiedere al Ministero
autorizzazione  all'installazione di reti via cavo per la ripetizione
simultanea  di  programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f).
  2.   L'esercizio  di  emittenti  televisive  i  cui  impianti  sono
destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere
simultanea  e  integrale di segnali televisivi di emittenti estere in
favore  delle  minoranze  linguistiche  riconosciute  e'  consentito,
previa  autorizzazione  del  Ministero,  che  assegna le frequenze di
funzionamento  dei  suddetti impianti. L'autorizzazione e' rilasciata
ai  comuni,  alle comunita' montane e ad altri enti locali o consorzi
di  enti  locali  e  ha  estensione  limitata  al  territorio  in cui
risiedono  le  minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della
riserva  di  frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera g),
della  legge  31  luglio  1997,  n.  249.  L'esercizio  di  emittenti
televisive  che  trasmettono  nelle  lingue delle stesse minoranze e'
consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'articolo
2, comma 1, lettera q), numero 3).
 
          Nota all'art. 30:
              -  Il  testo del comma 6 dell'art. 2 della citata legge
          n. 249 del 1997, e' il seguente:
              «6.   Nel   piano   nazionale   di  assegnazione  delle
          frequenze,  redatto per l'ubicazione degli impianti sentite
          le   regioni   e,   al   fine   di  tutelare  le  minoranze
          linguistiche,  d'intesa  con  le  regioni  Valle  d'Aosta e
          Friuli-Venezia  Giulia e con le province autonome di Trento
          e  di Bolzano, l'Autorita' fissa il numero delle reti e dei
          programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo
          conto   dell'evoluzione   tecnologica   e  delle  frequenze
          pianificate secondo i seguenti criteri:
                a) localizzazione comune degli impianti;
                b) parametri   radioelettrici   stabiliti   in   modo
          uniforme  secondo standard internazionalmente riconosciuti,
          tenendo  conto  di  un  adeguato  periodo  transitorio  per
          adeguare la situazione attuale;
                c) segnali ricevibili senza disturbi;
                d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale
          radiofonico  e  televisivo  con  tecnologia digitale ed uso
          integrato  del  satellite,  del  cavo  e dei ponti radio su
          frequenze  terrestri per i collegamenti tra gli impianti di
          radiodiffusione;
                e) riserva  in  favore  dell'emittenza  televisiva in
          ambito  locale  di un terzo dei canali irradiabili per ogni
          bacino   di   utenza;   ulteriori  risorse  possono  essere
          assegnate   all'emittenza   locale   successivamente   alla
          pianificazione.   I   bacini   televisivi   sono  di  norma
          coincidenti   con   il  territorio  della  regione,  quelli
          radiofonici con il territorio della provincia;
                f) equivalenza,   nei   limiti  delle  compatibilita'
          tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque
          bilanciamento,  su tutte le emittenti in ambito nazionale e
          locale,    dell'eventuale    insufficienza   di   frequenze
          disponibili in alcune aree di servizio;
                g) riserve  per  la diffusione dei canali irradiabili
          per  la  diffusione del segnale radiofonico e televisivo di
          emittenti  estere  in  favore  delle minoranze linguistiche
          riconosciute  e  per emittenti locali che trasmettono nelle
          lingue delle stesse minoranze».