Art. 45. Richiesta di autorizzazione 1. L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate «le attivita», degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I, II e III, di seguito denominati «il materiale», e' subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, a seguito di apposita richiesta in cui devono essere specificati: a) il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attivita'; b) il nome o i nomi scientifici del materiale, nonche', se del caso, quello degli organismi nocivi; c) il tipo di materiale; d) la quantita' di materiale; e) il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso; f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attivita' previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale; g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame; h) eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale; i) il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attivita' autorizzate, se del caso; l) il punto previsto di entrata nel territorio comunitario del materiale proveniente da Paesi terzi.