Art. 46. 
                           Autorizzazione 
  1. Il  Servizio  fitosanitario  centrale,  approvate  le  attivita'
indicate all'articolo 45 conformemente alle  condizioni  generali  di
cui  all'allegato  XV,  puo'  revocare  l'approvazione  in  qualsiasi
momento qualora si accerti, su indicazione dei  Servizi  fitosanitari
regionali, che detta conformita' e' venuta meno. 
  2. Il materiale autorizzato deve essere in ogni  caso  scortato  da
una  «lettera  di  autorizzazione»,  conforme  al  modello   di   cui
all'allegato XVI. 
  3. Se si tratta di materiale proveniente dalla  Comunita'  europea,
il cui luogo di origine si trovi in un altro Stato membro, la lettera
di autorizzazione che scorta il materiale deve  essere  ufficialmente
vistata dallo Stato membro di provenienza ai fini  del  trasferimento
del materiale in condizioni di quarantena. Per i  vegetali,  prodotti
vegetali e altri prodotti elencati nella parte A dell'allegato V,  il
materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle  piante
emesso conformemente all'articolo 25 e successivi, in base  all'esame
effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del  presente
decreto, diverse da  quelle  concernenti  l'organismo  nocivo  o  gli
organismi nocivi per cui sono state approvate le attivita'  ai  sensi
del primo comma; il passaporto deve  recare  la  dicitura  «Materiale
trasferito a norma della direttiva 95/44/CE». 
  4. Se l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e'
ubicato in un altro Stato membro, il Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio autorizza l'uso del passaporto delle piante
esclusivamente in base alle informazioni  concernenti  l'approvazione
di cui al comma 1, trasmesse ufficialmente  dallo  Stato  membro  cui
compete l'approvazione delle attivita', sempreche' sia assicurato  il
rispetto delle condizioni di quarantena durante il trasferimento  del
materiale. 
  5. Se si tratta di materiale  introdotto  da  un  Paese  terzo,  il
Servizio  fitosanitario  centrale,  accertato  che  la   lettera   di
autorizzazione sia stata  rilasciata  in  base  a  prove  documentali
adeguate per  quanto  concerne  il  luogo  d'origine  del  materiale,
trasmette copia di detta lettera al Servizio fitosanitario  regionale
competente. Per  i  vegetali,  prodotti  vegetali  e  altri  prodotti
elencati nell'allegato V, parte B, il materiale deve  inoltre  essere
scortato, ove previsto, da un  certificato  fitosanitario  rilasciato
nel  Paese  di  origine  emesso  conformemente  alle  condizioni  del
presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo  o
gli organismi nocivi per cui sono state  approvate  le  attivita'  ai
sensi  del  primo  comma;  il  certificato  deve  recare,  alla  voce
«dichiarazione supplementare», la  dicitura  «Materiale  importato  a
norma della direttiva 95/44/CE» e  deve  specificare,  se  del  caso,
l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi. 
 
                    Nota all'art. 46: 
                      - Per la direttiva  95/44/CE,  vedi  note  alle
          premesse.