Art. 47. 
                  Controlli ufficiali di quarantena 
  1. I Servizi fitosanitari regionali verificano che il materiale sia
conservato in condizioni di quarantena durante  l'introduzione  o  il
trasferimento di cui trattasi  e  venga  trasportato  direttamente  e
immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda. 
  2. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
sorveglia le attivita' approvate e vigila affinche' durante  l'intero
loro svolgimento, siano costantemente  rispettate  le  condizioni  di
quarantena  e  le  condizioni  generali  fissate  nell'allegato   XV,
procedendo all'esame periodico dei locali e delle attivita'. 
  3. Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti destinati  ad
essere svincolati dopo la quarantena, lo  «svincolo  ufficiale»  deve
essere approvato dal Servizio fitosanitario  regionale.  Prima  dello
svincolo ufficiale i vegetali, prodotti  vegetali  e  altri  prodotti
devono essere stati sottoposti a misure  di  quarantena,  nonche'  ad
analisi, e devono essere  risultati  esenti  da  qualsiasi  organismo
nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente  presente  nella
Comunita' europea e non elencato nel presente decreto. 
  4. La vigilanza sul rispetto delle condizioni  di  quarantena  e  i
controlli di cui al comma 3 sono effettuati dal personale dei Servizi
fitosanitari regionali o da altri organismi ufficialmente  incaricati
dai  Servizi  fitosanitari  regionali  competenti,  a   spese   degli
interessati,  conformemente  alle  disposizioni  dell'allegato   XVII
concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti  ivi
specificati. 
  5. I vegetali, prodotti vegetali e altri  prodotti  che  nel  corso
delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi  nocivi,
secondo quanto indicato al terzo comma del presente articolo, e tutti
i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti con i quali sono stati
a contatto o che possono  essere  stati  contaminati,  devono  essere
distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o  a  misure  di
quarantena, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale, allo
scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti. 
  6. Per ogni altro materiale,  compresi  gli  organismi  nocivi,  al
termine  delle  attivita'  approvate,  e  per  tutto   il   materiale
rivelatosi  contaminato  nel  corso  delle  attivita',  il   Servizio
fitosanitario regionale provvede affinche': 
    a) il materiale,  nonche'  gli  organismi  nocivi  e  l'eventuale
materiale contaminato, e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o  gli
altri prodotti con i quali e' stato a contatto o che  possono  essere
stati contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati o sottoposti
al trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale; 
    b) i locali e gli impianti in cui si  sono  svolte  le  attivita'
vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel  modo  prescritto
dal Servizio fitosanitario regionale. 
  7.  La  persona  responsabile  delle  attivita'   deve   comunicare
immediatamente al Servizio  fitosanitario  regionale  competente  per
territorio qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di
organismi nocivi elencati nel  presente  decreto  e  la  presenza  di
qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un  rischio  per
la Comunita' dal Servizio stesso e  che  sia  stato  individuato  nel
corso  delle  attivita',  nonche'   qualsiasi   caso   di   emissione
nell'ambiente degli organismi stessi. 
  8. I Servizi  fitosanitari  regionali  provvedono  affinche'  siano
prese le opportune misure di quarantena,  compreso  l'esame,  per  le
attivita' in cui si utilizzano vegetali, prodotti  vegetali  e  altri
prodotti elencati nell'allegato III e non  compresi  nella  parte  A,
sezioni I, II e III  dell'allegato  XVII.  Le  misure  di  quarantena
devono essere comunicate al Servizio fitosanitario centrale. 
  9. Entro  il  31  luglio  di  ogni  anno,  i  Servizi  fitosanitari
regionali trasmettono al  Servizio  fitosanitario  centrale,  per  il
precedente  periodo  di  un  anno  conclusosi  il   30   giugno,   le
informazioni relative ai casi  di  contaminazione,  che  siano  stati
accertati nel corso delle misure di quarantena e degli esami eseguiti
ai sensi dell'allegato XVII.