Art. 47. Controlli ufficiali di quarantena 1. I Servizi fitosanitari regionali verificano che il materiale sia conservato in condizioni di quarantena durante l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi e venga trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda. 2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio sorveglia le attivita' approvate e vigila affinche' durante l'intero loro svolgimento, siano costantemente rispettate le condizioni di quarantena e le condizioni generali fissate nell'allegato XV, procedendo all'esame periodico dei locali e delle attivita'. 3. Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti destinati ad essere svincolati dopo la quarantena, lo «svincolo ufficiale» deve essere approvato dal Servizio fitosanitario regionale. Prima dello svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono essere stati sottoposti a misure di quarantena, nonche' ad analisi, e devono essere risultati esenti da qualsiasi organismo nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunita' europea e non elencato nel presente decreto. 4. La vigilanza sul rispetto delle condizioni di quarantena e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati dal personale dei Servizi fitosanitari regionali o da altri organismi ufficialmente incaricati dai Servizi fitosanitari regionali competenti, a spese degli interessati, conformemente alle disposizioni dell'allegato XVII concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti ivi specificati. 5. I vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che nel corso delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi, secondo quanto indicato al terzo comma del presente articolo, e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti con i quali sono stati a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di quarantena, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale, allo scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti. 6. Per ogni altro materiale, compresi gli organismi nocivi, al termine delle attivita' approvate, e per tutto il materiale rivelatosi contaminato nel corso delle attivita', il Servizio fitosanitario regionale provvede affinche': a) il materiale, nonche' gli organismi nocivi e l'eventuale materiale contaminato, e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri prodotti con i quali e' stato a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale; b) i locali e gli impianti in cui si sono svolte le attivita' vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel modo prescritto dal Servizio fitosanitario regionale. 7. La persona responsabile delle attivita' deve comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di organismi nocivi elencati nel presente decreto e la presenza di qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la Comunita' dal Servizio stesso e che sia stato individuato nel corso delle attivita', nonche' qualsiasi caso di emissione nell'ambiente degli organismi stessi. 8. I Servizi fitosanitari regionali provvedono affinche' siano prese le opportune misure di quarantena, compreso l'esame, per le attivita' in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato III e non compresi nella parte A, sezioni I, II e III dell'allegato XVII. Le misure di quarantena devono essere comunicate al Servizio fitosanitario centrale. 9. Entro il 31 luglio di ogni anno, i Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Servizio fitosanitario centrale, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, le informazioni relative ai casi di contaminazione, che siano stati accertati nel corso delle misure di quarantena e degli esami eseguiti ai sensi dell'allegato XVII.