Art. 24.
              (Servizio trasfusionale delle Forze armate)
  1.   Le   Forze   armate   organizzano  autonomamente  il  servizio
  trasfusionale  in  modo  da  essere  in  grado di svolgere tutte le
  competenze previste dalla presente legge.
  2. Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai
  militari, l'autorita' militare favorisce la cultura della donazione
  volontaria  di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti da
  parte  dei  militari  di  leva  presso  le  strutture trasfusionali
  militari e civili.
  3.  Il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del
  Servizio  sanitario  nazionale,  del  Ministero  dell'interno e del
  Dipartimento  della  protezione  civile,  al fine di assicurare, in
  relazione  alle  previsioni  delle  necessita' trasfusionali per le
  situazioni  di  emergenza,  il  mantenimento  di adeguate scorte di
  prodotti del sangue.
  4.  Per  la  realizzazione delle finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3
  sono  stipulate  apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero
  della  difesa,  secondo  lo schema tipo di convenzione definito con
  decreto  del  Ministro della salute da emanare entro sei mesi dalla
  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentita  la
  Consulta.