Art. 26.
               (Trasferimento di funzioni ministeriali
                       e poteri sanzionatori)
   1.  Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e
del  Ministero  dell'economia e delle finanze previste dagli articoli
14,  comma  4,  e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
   2.  All'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Per  le  violazioni  previste  nel  presente  titolo  cui  e'
applicabile  una  sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC,
nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle
persone e alla banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate
le  deduzioni  presentate  entro  trenta  giorni,  tenuto  conto  del
complesso  delle  informazioni  raccolte  applicano  le  sanzioni con
provvedimento motivato";
   b) il comma 2 e' abrogato;
   c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
   "3.  Il  provvedimento  di  applicazione  delle  sanzioni previste
dall'articolo 144, commi 3 e 4, e' pubblicato, per estratto, entro il
termine  di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese
della  banca,  della  societa'  o  dell'ente  al quale appartengono i
responsabili  delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale,  di  cui  uno  economico. Il provvedimento di applicazione
delle  altre  sanzioni previste dal presente titolo e' pubblicato per
estratto sul bollettino previsto dall'articolo 8.
   4.  Contro  il  provvedimento  che  applica la sanzione e' ammessa
opposizione  alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere
notificata  all'autorita'  che ha emesso il provvedimento nel termine
di  trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione  del provvedimento
impugnato  e deve essere depositata presso la cancelleria della corte
di appello entro trenta giorni dalla notifica";
   d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
   "8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della
corte di appello, all'autorita' che ha emesso il provvedimento, anche
ai  fini  della  pubblicazione  per  estratto nel bollettino previsto
dall'articolo 8".
   3.  Sono  trasferite  all'ISVAP  le  funzioni  del  Ministro delle
attivita'  produttive  previste  dagli  articoli 4, sesto comma, e 6,
quarto  comma,  della  legge  12  agosto  1982,  n. 576, e successive
modificazioni,  nonche'  le altre analoghe competenze ministeriali in
materia sanzionatoria previste da altre leggi.
   4.  Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali previste dall'articolo 18-bis, comma 5-bis,
del  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  e  successive
modificazioni.
 
          Note all'art. 26:
              - Si  riportano  i  testi  degli  articoli 14  e 45 del
          decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385  recante
          «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
              «Art. 14. (Autorizzazione all'attivita' bancaria). - 1.
          La  Banca  d'Italia  autorizza  l'attivita' bancaria quando
          ricorrano le seguenti condizioni:
                a) sia  adottata la forma di societa' per azioni o di
          societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
                a-bis)  la  sede legale e la Direzione generale siano
          situate nel territorio della Repubblica;
                b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
          a quello determinato dalla Banca d'Italia;
                c) venga    presentato   un   programma   concernente
          l'attivita'  iniziale,  unitamente  all'atto  costitutivo e
          allo statuto;
                d) i  titolari  di partecipazioni rilevanti abbiano i
          requisiti   di   onorabilita'   stabiliti  dall'art.  25  e
          sussistano     i     presupposti     per     il    rilascio
          dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;
                e) i    soggetti    che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione,  direzione e controllo abbiano i requisiti
          di  professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati
          nell'art. 26;
                f) non  sussistano,  tra  la  banca  o i soggetti del
          gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
          ostacolino   l'effettivo   esercizio   delle   funzioni  di
          vigilanza.
              2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
          verifica  delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
          garantita la sana e prudente gestione.
              2-bis.  La  Banca  d'Italia  disciplina la procedura di
          autorizzazione  e  le  ipotesi  di  decadenza  dalla stessa
          quando  la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio
          dell'attivita'.
              3.   Non   si  puo'  dare  corso  al  procedimento  per
          l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  se  non consti
          l'autorizzazione del comma 1.
              4.  Lo stabilimento in Italia della prima succursale di
          una  banca  extracomunitaria e' autorizzato con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, d'intesa con il
          Ministro  degli  affari  esteri, sentita la Banca d'Italia.
          L'autorizzazione  e'  comunque  subordinata  al rispetto di
          condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b),
          c)  ed  e).  L'autorizzazione  e'  rilasciata tenendo anche
          conto della condizione di reciprocita'.».
              «Art.  45.  (Fondo  interbancario di garanzia). - 1. Le
          operazioni  di  credito  agrario  possono  essere assistite
          dalla  garanzia  sussidiaria  del  Fondo  interbancario  di
          garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma
          e  sottoposto  alla vigilanza del Ministero dell'economia e
          delle finanze.
              2.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
          il  Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,
          alimentari  e forestali, individua le operazioni alle quali
          si  applica  la  garanzia  e determina i criteri e i limiti
          degli   interventi   del  Fondo,  nonche'  l'entita'  delle
          contribuzioni  a  esso  dovute  da  parte  delle banche, in
          rapporto  all'ammontare  dei  finanziamenti assistiti dalla
          garanzia.
              3.  L'organizzazione  interna  e  il  funzionamento del
          Fondo   sono  disciplinati  dallo  statuto,  approvato  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
              4.  Presso  il  Fondo  e'  operante la Sezione speciale
          prevista  dall'art.  21  della legge 9 maggio 1975, n. 153,
          dotata  di  autonomia  patrimoniale  e amministrativa. Alla
          Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
              5.  Presso il Fondo e' altresi' operante una Sezione di
          garanzia  per  il credito peschereccio, avente personalita'
          giuridica  con  amministrazione  autonoma  e gestione fuori
          bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971,
          n.   1041,   e  sottoposta  alla  vigilanza  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Alla Sezione si applicano le
          disposizioni dei commi 2 e 3.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 145 del testo unico di
          cui  al suddetto decreto legislativo, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  145.  (Procedura  sanzionatoria).  -  1.  Per le
          violazioni  previste nel presente titolo cui e' applicabile
          una  sanzione  amministrativa,  la  Banca d'Italia o l'UIC,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  contestati gli
          addebiti  alle  persone  e  alla  banca,  alla  societa'  o
          all'ente  interessati  e  valutate  le deduzioni presentate
          entro  trenta  giorni,  tenuto  conto  del  complesso delle
          informazioni    raccolte    applicano   le   sanzioni   con
          provvedimento motivato.
              2. (Abrogato).
              3.  Il  provvedimento  di  applicazione  delle sanzioni
          previste  dall'art.  144,  commi  3  e 4, e' pubblicato per
          estratto,  entro  il  termine  di  trenta giorni dalla data
          della  notificazione,  a  cura  e  spese della banca, della
          societa'  o  dell'ente al quale appartengono i responsabili
          delle  violazioni,  su  almeno  due quotidiani a diffusione
          nazionale,  di  cui  uno  economico.  Il  provvedimento  di
          applicazione  delle  altre  sanzioni  previste dal presente
          titolo e' pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto
          dall'art. 8.
              4.  Contro  il provvedimento che applica la sanzione e'
          ammessa   opposizione   alla  Corte  di  appello  di  Roma.
          L'opposizione  deve  essere notificata all'autorita' che ha
          emesso  il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla
          data  di  comunicazione  del provvedimento impugnato e deve
          essere  depositata  presso  la  cancelleria  della Corte di
          appello entro trenta giorni dalla notifica.
              5.   L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione  del
          provvedimento.  La  Corte  di  appello,  se ricorrono gravi
          motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
              6. La Corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
          termini  per  la  presentazione  di  memorie  e  documenti,
          nonche'  per  consentire  l'audizione anche personale delle
          parti (18/cost).
              7.  La  Corte  di  appello  decide  sull'opposizione in
          camera  di  consiglio,  sentito  il pubblico ministero, con
          decreto motivato.
              8.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa,  a  cura  della
          cancelleria  della  Corte  di appello, all'autorita' che ha
          emesso  il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione
          per estratto nel bollettino previsto dall'art. 8.
              9.   Alla   riscossione  delle  sanzioni  previste  dal
          presente  titolo  si  provvede  mediante  ruolo  secondo  i
          termini  e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
          della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
          dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
              10.  Le  banche,  le  societa'  o  gli  enti  ai  quali
          appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
          solido  con  questi,  del  pagamento della sanzione e delle
          spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
          e   sono   tenuti   a   esercitare   il  regresso  verso  i
          responsabili.
              11.  Alle  sanzioni  amministrative pecuniarie previste
          dal  presente  titolo  non  si  applicano  le  disposizioni
          contenute  nell'art.  16  della  legge 24 novembre 1981, n.
          689.».
              - Si riportano i testi degli articoli 4 e 6 della legge
          12 agosto  1982,  n.  576  recante «Riforma della vigilanza
          sulle assicurazioni»:
              «Art.   4.   (Funzioni   dell'ISVAP).   -  L'ISVAP,  in
          conformita'  alla  normativa dell'Unione europea in materia
          assicurativa   e   nell'ambito   delle  linee  di  politica
          assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di
          vigilanza  di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio
          delle  assicurazioni  private,  approvato  con  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  13 febbraio  1959, n. 449, e
          successive  modificazioni,  ed  alle leggi e regolamenti in
          materia  di assicurazioni private e di interesse collettivo
          nei  confronti  dell'Istituto nazionale delle assicurazioni
          delle  imprese  nazionali  ed estere, comunque denominate e
          costituite,  che esercitano nel territorio della Repubblica
          attivita'   di   assicurazione   e  di  riassicurazione  in
          qualsiasi   ramo   e  in  qualsiasi  forma,  operazioni  di
          capitalizzazione  ed attivita' a queste assimilate, nonche'
          degli  altri  enti  comunque soggetti alle disposizioni che
          disciplinano l'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche
          nel  caso  di  enti  e organizzazioni che in forma singola,
          associata   o  consortile  svolgano  funzioni  parzialmente
          comprese    nel    ciclo   operativo   delle   imprese   di
          assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi. A tal
          fine provvede:
                a) al   controllo   sulla   loro   gestione  tecnica,
          finanziaria e patrimoniale;
                b) all'esame e alla verifica dei bilanci;
                c) alla  vigilanza  sull'osservanza delle leggi e dei
          regolamenti  vigenti  da parte, degli operatori del mercato
          assicurativo,   compresi   gli  agenti  e  i  mediatori  di
          assicurazione e riassicurazione;
                c-bis)  all'adozione  di  ogni provvedimento ritenuto
          utile  o  necessario  alla  tutela  delle  imprese  e degli
          utenti.
              Compete altresi' all'ISVAP:
                a) compiere  tutte  le  attivita'  necessarie  per la
          conoscenza  del  mercato  assicurativo,  comprese quelle di
          indagine   statistica   e   di  raccolta  di  elementi  per
          l'elaborazione    delle    politiche    assicurative,   con
          particolare     riguardo    all'andamento    dei    mercati
          internazionali  e comunitario, nonche' all'evoluzione, alla
          prevenzione  e  alla  copertura  dei rischi, ed al problema
          degli investimenti;
                b) procedere  alla  rilevazione  ed  acquisizione dei
          dati  e  degli  elementi  necessari  alla  formazione ed al
          controllo  delle  tariffe  ed all'esame delle condizioni di
          polizza;
                c)
                d)
                e)
                f)
                g)
                h)
                i) promuovere   tutte   le  forme  di  collaborazione
          ritenute  necessarie  con gli altri organi di controllo dei
          Paesi  della Comunita' economica europea al fine di rendere
          organica    la    vigilanza   dell'attivita'   assicurativa
          esercitata  in  libera prestazione dei servizi sia da parte
          di  imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di
          imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri.
              L'ISVAP  svolge  attivita' consultiva e di segnalazione
          nei  confronti  del  Parlamento  e del Governo, nell'ambito
          delle  competenze  per  la  regolazione  e il controllo del
          settore assicurativo.
              Restano  salvi  i  poteri  in  materia  spettanti  alle
          regioni a statuto speciale, nonche' i poteri di ispezione e
          di  controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,
          alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa sulle
          societa' con azioni quotate in borsa.
              Ferma  restando  la  competenza propria del Governo, ai
          fini   dell'esercizio   delle   proprie   funzioni  l'ISVAP
          intrattiene  i rapporti con i competenti organi dell'Unione
          europea.
              Il    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,   su   proposta   dell'ISVAP,   formulata
          successivamente  agli adempimenti di cui all'art. 18, comma
          2,  della  legge  24 novembre  1981,  n.  689,  applica  le
          sanzioni con provvedimento motivato.».
              «Art.  6.  (Obblighi  di  comunicazione all'ISVAP). - I
          verbali   delle   adunanze   e  delle  deliberazioni  delle
          assemblee   dei   soci   degli  enti  e  delle  imprese  di
          assicurazione  debbono essere trasmessi in copia all'ISVAP,
          dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci
          o  dalle persone espressamente delegate dalle assemblee dei
          soci, entro il termine di quindici giorni.
              Le  proposte,  gli  accertamenti e le contestazioni dei
          componenti  del collegio sindacale debbono essere trasmessi
          in  copia  all'ISVAP nel termine di dieci giorni dalla loro
          presentazione   e   nello   stesso   tempo  debbono  essere
          trascritti nell'apposito libro.
              L'inosservanza  dell'obbligo  stabilito dal comma primo
          e'  punita  con  la  sanzione  prevista  dall'art. 2626 del
          codice civile.
              Le  societa'  fiduciarie,  gli  agenti di cambio e ogni
          altro  soggetto  che  abbia  acquistato azioni ordinarie di
          societa'  esercenti  alcuna delle attivita' di cui al primo
          comma  dell'art.  4  debbono  comunicare  all'ISVAP,  entro
          quindici   giorni   dalla   relativa   richiesta,  i  nomi,
          rispettivamente,  dei  mandanti fiduciari, degli acquirenti
          delle    azioni    ordinarie   trasferite   con   la   loro
          intermediazione o degli effettivi acquirenti.
              In  caso  di inosservanza dell'obbligo di comunicazione
          di  cui al precedente comma, il legale rappresentante della
          societa'  fiduciaria  o  l'agente  di  cambio o l'apparente
          acquirente  sono  puniti con una sanzione amministrativa di
          importo  pari a un sesto del valore di mercato delle azioni
          negoziate.   La  sanzione  e'  irrigata,  su  rapporto  del
          presidente  dell'ISVAP,  dal  Ministro  dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato.  I  proventi delle sanzioni
          sono devoluti all'ISVAP.
              Il  collegio  sindacale informa tempestivamente l'ISVAP
          degli  atti o fatti riguardanti l'impresa di assicurazione,
          di   cui  venga  a  conoscenza  nell'esercizio  dei  propri
          compiti,  che  possano  costituire  una irregolarita' nella
          gestione  dell'impresa  o una violazione delle disposizioni
          legislative  e  regolamentari  che disciplinano l'esercizio
          dell'attivita'  dell'impresa  di assicurazione. Il collegio
          sindacale  trasmette  in copia all'ISVAP i relativi verbali
          delle riunioni e degli accertamenti svolti entro il termine
          di    dieci    giorni   dalla   data   della   riunione   o
          dell'accertamento  nonche'  ogni  altro  dato  o  documento
          richiesto.
              La   societa'   che  esercita  attivita'  di  revisione
          contabile e gli altri incarichi previsti dalla legge presso
          l'impresa  di  assicurazione, nonche' l'attuario incaricato
          dalla    societa'    di   revisione   medesima   comunicano
          tempestivamente  all'ISVAP  gli  atti o i fatti riguardanti
          l'impresa  di  assicurazione,  rilevati  nello  svolgimento
          dell'incarico,  che possano costituire una grave violazione
          delle   disposizioni   legislative   e   regolamentari  che
          disciplinano  l'esercizio  dell'attivita'  dell'impresa  di
          assicurazione,    ovvero    pregiudicare   la   continuita'
          dell'attivita'   dell'impresa   o  comportare  un  giudizio
          negativo,  un  giudizio  con rilievi o una dichiarazione di
          impossibilita'  di  esprimere  un giudizio sul bilancio. La
          societa'  di  revisione e l'attuario inviano all'ISVAP ogni
          altro dato o documento richiesto.
              Gli  obblighi di cui ai commi quinto e sesto sussistono
          anche  per gli atti o i fatti di cui i soggetti indicati ai
          medesimi  commi  vengono  a  conoscenza  nell'ambito  di un
          incarico  esercitato  presso  un'impresa  che abbia stretti
          legami,  derivanti  da  un  legame di controllo di cui alle
          lettere  a)  e  c)  dell'art. 9-bis del decreto legislativo
          17 marzo  1995,  n.  174,  e  dell'art.  11-bis del decreto
          legislativo   17 marzo  1995,  n.  175,  con  l'impresa  di
          assicurazione   presso   la  quale  svolgono  i  rispettivi
          incarichi.
              L'inosservanza degli obblighi previsti ai commi quinto,
          sesto e settimo comporta:
                a) per  i  sindaci l'applicazione, ai sensi dell'art.
          4,  comma  sesto,  di  una  sanzione amministrativa da lire
          cinque  milioni a lire duecento milioni. L'ISVAP ne informa
          il  Ministero  di grazia e giustizia al fine dell'esercizio
          della vigilanza sull'attivita' dei soggetti per i quali sia
          prescritta l'iscrizione al registro dei revisori contabili.
          Il  Ministero  di  grazia  e giustizia comunica all'ISVAP i
          provvedimenti adottati;
                b) per  la societa' di revisione la segnalazione alla
          CONSOB  ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti  di cui
          all'art.  163  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
          58.  La  CONSOB  informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati
          nei confronti della societa' di revisione;
                c) per   l'attuario   incaricato  dalla  societa'  di
          revisione l'applicazione ai sensi dell'art. 4, comma sesto,
          di  una  sanzione  amministrativa  da lire cinque milioni a
          lire  duecento  milioni.  L'ISVAP ne informa l'Ordine degli
          attuari  che  comunica  all'ISVAP  medesimo i provvedimenti
          adottati. In relazione alla gravita' dell'inosservanza puo'
          essere  disposta  la  revoca d'ufficio dell'incarico con le
          modalita'  di  cui  al  comma  11  dell'art. 62 del decreto
          legislativo  17 marzo 1995, n. 174, e al comma 11 dell'art.
          73  del  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 175, come
          sostituiti  rispettivamente  dagli  articoli 79  e  80  del
          decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.».
              (Articolo  abrogato,  dal  1° gennaio 2006, dal decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  18-bis del decreto
          legislativo 21 aprile 1993, n. 124 recante Disciplina delle
          forme  pensionistiche  complementari,  a norma dell'art. 3,
          comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:
              «Art.  18-bis. (Sanzioni penali e amministrative). - 1.
          Chiunque  esercita  l'attivita'  di  cui  all'art.  4 senza
          l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
          e  con  la  multa  da  lire  dieci milioni a lire cinquanta
          milioni. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono
          servite  o sono state destinate a commettere il reato o che
          ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a
          persona estranea al reato.
              2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, i
          componenti  degli  organi di amministrazione e di controllo
          di  cui all'art. 5, comma 1, e i responsabili del fondo che
          forniscono    alla   commissione   di   cui   all'art.   16
          segnalazioni,  dati  o  documenti  falsi  sono  puniti  con
          l'arresto da sei mesi a tre anni.
              3.  Il  rendiconto  e  il prospetto di cui all'art. 17,
          comma  2,  lettera g), sono considerati quali comunicazioni
          sociali  agli  effetti  di  cui  all'art.  2621  del codice
          civile.
              4.  I  componenti degli organi di cui all'art. 5, comma
          1,  e  i  responsabili del fondo che nel termine prescritto
          non  ottemperano,  anche  in  parte,  alle  richieste della
          commissione di cui all'art. 17, sono puniti con la sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire cinque
          milioni a lire trenta milioni.
              5.  I  soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le
          comunicazioni  relative  alla sopravvenuta variazione della
          condizione  di  onorabilita'  di  cui  all'art. 4, comma 3,
          lettera  c),  nel termine di quindici giorni dal momento in
          cui   sono   venuti  a  conoscenza  degli  eventi  e  delle
          situazioni   relative,   sono   puniti   con   la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire cinque
          milioni a lire trenta milioni.
              5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente
          articolo  sono  applicate con la procedura di cui al titolo
          VIII,  capo  VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.   385,   fatta   salva   l'attribuzione  delle  relative
          competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui
          fondi  pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale.  Non  si applica l'art. 16 della legge 24 novembre
          1981, n. 689, e successive modificazioni.».