Art. 26. (Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori) 1. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 2. All'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato"; b) il comma 2 e' abrogato; c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, e' pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo e' pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'articolo 8. 4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e' ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica"; d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all'autorita' che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8". 3. Sono trasferite all'ISVAP le funzioni del Ministro delle attivita' produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonche' le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi. 4. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.
Note all'art. 26: - Si riportano i testi degli articoli 14 e 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»: «Art. 14. (Autorizzazione all'attivita' bancaria). - 1. La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni o di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata; a-bis) la sede legale e la Direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; c) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19; e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati nell'art. 26; f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. 2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'. 3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1. 4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria e' autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione e' comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'.». «Art. 45. (Fondo interbancario di garanzia). - 1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonche' l'entita' delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia. 3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Presso il Fondo e' operante la Sezione speciale prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3. 5. Presso il Fondo e' altresi' operante una Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalita' giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.». - Si riporta il testo dell'art. 145 del testo unico di cui al suddetto decreto legislativo, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 145. (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato. 2. (Abrogato). 3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, e' pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo e' pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8. 4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e' ammessa opposizione alla Corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. 5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte di appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. 6. La Corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' per consentire l'audizione anche personale delle parti (18/cost). 7. La Corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, all'autorita' che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'art. 8. 9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili. 11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». - Si riportano i testi degli articoli 4 e 6 della legge 12 agosto 1982, n. 576 recante «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni»: «Art. 4. (Funzioni dell'ISVAP). - L'ISVAP, in conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attivita' di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attivita' a queste assimilate, nonche' degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche nel caso di enti e organizzazioni che in forma singola, associata o consortile svolgano funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi. A tal fine provvede: a) al controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale; b) all'esame e alla verifica dei bilanci; c) alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte, degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione; c-bis) all'adozione di ogni provvedimento ritenuto utile o necessario alla tutela delle imprese e degli utenti. Compete altresi' all'ISVAP: a) compiere tutte le attivita' necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di indagine statistica e di raccolta di elementi per l'elaborazione delle politiche assicurative, con particolare riguardo all'andamento dei mercati internazionali e comunitario, nonche' all'evoluzione, alla prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema degli investimenti; b) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di polizza; c) d) e) f) g) h) i) promuovere tutte le forme di collaborazione ritenute necessarie con gli altri organi di controllo dei Paesi della Comunita' economica europea al fine di rendere organica la vigilanza dell'attivita' assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri. L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e il controllo del settore assicurativo. Restano salvi i poteri in materia spettanti alle regioni a statuto speciale, nonche' i poteri di ispezione e di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa sulle societa' con azioni quotate in borsa. Ferma restando la competenza propria del Governo, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP intrattiene i rapporti con i competenti organi dell'Unione europea. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata successivamente agli adempimenti di cui all'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le sanzioni con provvedimento motivato.». «Art. 6. (Obblighi di comunicazione all'ISVAP). - I verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci degli enti e delle imprese di assicurazione debbono essere trasmessi in copia all'ISVAP, dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci o dalle persone espressamente delegate dalle assemblee dei soci, entro il termine di quindici giorni. Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni dei componenti del collegio sindacale debbono essere trasmessi in copia all'ISVAP nel termine di dieci giorni dalla loro presentazione e nello stesso tempo debbono essere trascritti nell'apposito libro. L'inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma primo e' punita con la sanzione prevista dall'art. 2626 del codice civile. Le societa' fiduciarie, gli agenti di cambio e ogni altro soggetto che abbia acquistato azioni ordinarie di societa' esercenti alcuna delle attivita' di cui al primo comma dell'art. 4 debbono comunicare all'ISVAP, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, i nomi, rispettivamente, dei mandanti fiduciari, degli acquirenti delle azioni ordinarie trasferite con la loro intermediazione o degli effettivi acquirenti. In caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma, il legale rappresentante della societa' fiduciaria o l'agente di cambio o l'apparente acquirente sono puniti con una sanzione amministrativa di importo pari a un sesto del valore di mercato delle azioni negoziate. La sanzione e' irrigata, su rapporto del presidente dell'ISVAP, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'ISVAP. Il collegio sindacale informa tempestivamente l'ISVAP degli atti o fatti riguardanti l'impresa di assicurazione, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione dell'impresa o una violazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attivita' dell'impresa di assicurazione. Il collegio sindacale trasmette in copia all'ISVAP i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti entro il termine di dieci giorni dalla data della riunione o dell'accertamento nonche' ogni altro dato o documento richiesto. La societa' che esercita attivita' di revisione contabile e gli altri incarichi previsti dalla legge presso l'impresa di assicurazione, nonche' l'attuario incaricato dalla societa' di revisione medesima comunicano tempestivamente all'ISVAP gli atti o i fatti riguardanti l'impresa di assicurazione, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attivita' dell'impresa di assicurazione, ovvero pregiudicare la continuita' dell'attivita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio. La societa' di revisione e l'attuario inviano all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto. Gli obblighi di cui ai commi quinto e sesto sussistono anche per gli atti o i fatti di cui i soggetti indicati ai medesimi commi vengono a conoscenza nell'ambito di un incarico esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo di cui alle lettere a) e c) dell'art. 9-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'art. 11-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con l'impresa di assicurazione presso la quale svolgono i rispettivi incarichi. L'inosservanza degli obblighi previsti ai commi quinto, sesto e settimo comporta: a) per i sindaci l'applicazione, ai sensi dell'art. 4, comma sesto, di una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire duecento milioni. L'ISVAP ne informa il Ministero di grazia e giustizia al fine dell'esercizio della vigilanza sull'attivita' dei soggetti per i quali sia prescritta l'iscrizione al registro dei revisori contabili. Il Ministero di grazia e giustizia comunica all'ISVAP i provvedimenti adottati; b) per la societa' di revisione la segnalazione alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 163 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati nei confronti della societa' di revisione; c) per l'attuario incaricato dalla societa' di revisione l'applicazione ai sensi dell'art. 4, comma sesto, di una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire duecento milioni. L'ISVAP ne informa l'Ordine degli attuari che comunica all'ISVAP medesimo i provvedimenti adottati. In relazione alla gravita' dell'inosservanza puo' essere disposta la revoca d'ufficio dell'incarico con le modalita' di cui al comma 11 dell'art. 62 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e al comma 11 dell'art. 73 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 79 e 80 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.». (Articolo abrogato, dal 1° gennaio 2006, dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209). - Si riporta il testo dell'art. 18-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 recante Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»: «Art. 18-bis. (Sanzioni penali e amministrative). - 1. Chiunque esercita l'attivita' di cui all'art. 4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'art. 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all'art. 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni. 3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'art. 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'art. 2621 del codice civile. 4. I componenti degli organi di cui all'art. 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all'art. 17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. 5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilita' di cui all'art. 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. 5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.».