Art. 27 
(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di  indennizzo  e
      fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori) 

 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  diciotto  mesi  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   un   decreto
legislativo per l'istituzione, in materia di servizi di investimento,
di procedure di conciliazione e di  arbitrato  e  di  un  sistema  di
indennizzo in favore degli investitori  e  dei  risparmiatori,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi: 
a) previsione  di  procedure  di  conciliazione  e  di  arbitrato  da
   svolgere in contraddittorio, tenuto conto di quanto  disposto  dal
   decreto legislativo 17 gennaio 2003,  n.  5,  secondo  criteri  di
   efficienza, rapidita' ed economicita', dinanzi alla CONSOB per  la
   decisione di  controversie  insorte  fra  i  risparmiatori  o  gli
   investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche  o
   gli  altri  intermediari  finanziari  circa  l'adempimento   degli
   obblighi di informazione, correttezza e trasparenza  previsti  nei
   rapporti contrattuali con la clientela; 
b) previsione dell'indennizzo in favore  dei  risparmiatori  e  degli
   investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle
   banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei  casi  in
   cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia
   accertato  l'inadempimento  degli  obblighi  ivi  indicati,  ferma
   restando l'applicazione delle sanzioni previste per la  violazione
   dei medesimi obblighi; 
c) salvaguardia dell'esercizio del diritto  di  azione  dinanzi  agli
   organi della giurisdizione ordinaria, anche  per  il  risarcimento
   del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo  riconosciuto
   ai sensi della lettera b); 
d) salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi
   della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'articolo  3
   della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni; 
e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di
   emanare  disposizioni   regolamentari   per   l'attuazione   delle
   disposizioni di cui al presente comma. 
  2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  diciotto  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  l'istituzione  di  un  fondo  di  garanzia  per   i
risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
a) destinazione  del   fondo   all'indennizzo,   nei   limiti   delle
   disponibilita' del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati
   dalla violazione, accertata con  sentenza  passata  in  giudicato,
   delle norme che disciplinano le attivita' di cui alla parte II del
   testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
   e successive modificazioni, detratti  l'ammontare  dell'indennizzo
   di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato  e
   gli  importi  dallo  stesso  comunque  percepiti   a   titolo   di
   risarcimento; 
b) previsione   della   surrogazione   del    fondo    nei    diritti
   dell'indennizzato,  limitatamente  all'ammontare   dell'indennizzo
   erogato, e facolta' di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della
   banca o dell'intermediario responsabile; 
c) legittimazione   della   CONSOB   ad   agire   in   giudizio,   in
   rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e  l'esercizio
   della rivalsa ai sensi della lettera b), con la facolta' di  farsi
   rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1,  decimo  comma,
   del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.   95,   convertito,   con
   modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,  n.  216,  e  successive
   modificazioni, ovvero anche da propri funzionari; 
d) finanziamento del fondo esclusivamente  con  il  versamento  della
   meta' degli importi delle  sanzioni  irrogate  per  la  violazione
   delle norme di cui alla lettera a); 
e) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB; 
f) individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo  da
   parte   del   fondo,   escludendo   comunque    gli    investitori
   professionali, e determinazione della sua misura massima; 
g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla
   CONSOB. 
  3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  diciotto  mesi  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   un   decreto
legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e  degli
investitori, che individua l'insieme dei diritti loro riconosciuti  e
definisce  i  criteri  idonei  a  garantire  un'efficace   diffusione
dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione
del codice di comportamento degli operatori finanziari. 
 
          Note all'art. 27:
              -  Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 recante
          "Definizione   dei   procedimenti  in  materia  di  diritto
          societario  e  di  intermediazione  finanziaria, nonche' in
          materia  bancaria  e creditizia, in attuazione dell'art. 12
          della  legge  3 ottobre  2001,  n. 366" e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  22 gennaio  2003,  n.  17, supplemento
          ordinario.
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 30 luglio
          1998,   n.   281   recante   "Disciplina  dei  diritti  dei
          consumatori e degli utenti":
              "Art. 3 (Legittimazione ad agire). - 1. Le associazioni
          dei  consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
          all'art.  5  sono  legittimate  ad  agire  a  tutela  degli
          interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
                a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
          interessi dei consumatori e degli utenti;
                b) di  adottare  le  misure  idonee  a  correggere  o
          eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
                c) di  ordinare la pubblicazione del provvedimento su
          uno  o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale
          nei  casi  in  cui  la  pubblicita'  del provvedimento puo'
          contribuire  a  correggere  o  eliminare  gli effetti delle
          violazioni accertate.
              1-bis.   Gli  organismi  pubblici  indipendenti,  e  le
          organizzazioni  riconosciuti  in  altro  Stato  dell'Unione
          europea  ed  inseriti  nell'elenco degli enti legittimati a
          proporre   azioni   inibitorie  a  tutela  degli  interessi
          collettivi   dei  consumatori,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita' europee, possono agire ai sensi
          del  comma  1  nei confronti di atti o comportamenti lesivi
          per  i  consumatori  del  proprio Paese, posti in essere in
          tutto o in parte sul territorio dello Stato (3).
              2.  Le associazioni di cui al comma 1 e gli organismi e
          le  organizzazioni  di cui al comma 1-bis possono attivare,
          prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
          dinanzi  alla camera di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura  competente per territorio a norma dell'art. 2,
          comma  4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
          La  procedura  e',  in  ogni  caso, definita entro sessanta
          giorni.
              3.  Il  processo verbale di conciliazione, sottoscritto
          dalle parti e dal rappresentante della Camera di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  e' depositato per
          l'omologazione  nella  cancelleria  della pretura del luogo
          nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.
              4.  Il  pretore,  accertata  la regolarita' formale del
          processo  verbale,  lo  dichiara  esecutivo con decreto. Il
          verbale   di  conciliazione  omologato  costituisce  titolo
          esecutivo.
              5.  In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere
          proposta  solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla
          data  in  cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
          da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
          con  avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento
          lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
              5-bis.   In   caso   di  inadempimento  degli  obblighi
          stabiliti  dal  provvedimento  reso  nel giudizio di cui al
          comma  1,  ovvero  previsti dal verbale di conciliazione di
          cui   al   comma   4,   il   giudice,   anche   su  domanda
          dell'associazione  che  ha  agito  in  giudizio, dispone il
          pagamento  di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro,
          per  ogni  giorno  di  ritardo rapportato alla gravita' del
          fatto. Tale somma e' versata all'entrata del bilancio dello
          Stato  per  essere  riassegnata  con  decreto  del Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze  al  Fondo  da  istituire
          nell'ambito  di  apposita unita' previsionale di base dello
          stato   di   previsione   del   Ministero  delle  attivita'
          produttive,  per  finanziare  iniziative  a  vantaggio  dei
          consumatori.
              6.  Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza,
          l'azione    inibitoria    si    svolge    a   norma   degli
          articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
              7.  Fatte  salve  le  norme  sulla litispendenza, sulla
          continenza,   sulla   connessione   e  sulla  riunione  dei
          procedimenti,   le   disposizioni   di   cui   al  presente
          articolo non  precludono  il  diritto ad azioni individuali
          dei   consumatori  che  siano  danneggiati  dalle  medesime
          violazioni.".
              (Legge abrogata dal decreto legislativo n. 206/2005, ad
          eccezione delle disposizioni di cui all'art. 7).
              -  Il  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e
          successive   modificazioni,   recante  "Testo  unico  delle
          disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52"  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,
          n. 71, supplemento ordinario.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del decreto-legge
          8 aprile  1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  7 giugno  1974,  n. 216, e successive modificazioni,
          recante  "Disposizioni  relative al mercato mobiliare ed al
          trattamento fiscale dei titoli azionari":
              "Art.  1.  E' istituita con sede in Roma la Commissione
          nazionale  per le societa' e la borsa. La Commissione ha in
          Milano la sede secondaria operativa.
              La  Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha
          personalita'   giuridica   di   diritto  pubblico  e  piena
          autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.
              La  Commissione  e'  composta  da  un  presidente  e da
          quattro   membri,   scelti   tra  persone  di  specifica  e
          comprovata   competenza   ed  esperienza  e  di  indiscussa
          moralita'   e   indipendenza,   nominati  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
          stesso.  Essi durano in carica cinque anni e possono essere
          confermati   una   sola   volta.   Le   disposizioni  degli
          articoli 1,  2,  primo  comma,  3,  4, 6, 7 e 8 della legge
          24 gennaio  1978,  n.  14,  si  applicano nei confronti del
          presidente  e  dei membri della Commissione. Le Commissioni
          parlamentari  competenti  possono  procedere alla audizione
          delle  persone  designate quando non vi ostino i rispettivi
          regolamenti parlamentari.
              Con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
          su  proposta  del  Ministro del tesoro, sono determinate le
          indennita' spettanti al presidente e ai membri.
              Il  presidente e i membri della Commissione non possono
          esercitare,   a  pena  di  decadenza  dall'ufficio,  alcuna
          attivita'  professionale, neppure di consulenza, ne' essere
          amministratori,  ovvero  soci a responsabilita' illimitata,
          di  societa'  commerciali, sindaci revisori o dipendenti di
          imprese  commerciali  o  di  enti  pubblici  o privati, ne'
          ricoprire  altri  uffici  pubblici di qualsiasi natura, ne'
          essere  imprenditori  commerciali.  Per tutta la durata del
          mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i
          dipendenti  di  enti  pubblici  sono collocati d'ufficio in
          aspettativa.  Il  rapporto di lavoro dei dipendenti privati
          e'  sospeso  ed  i  dipendenti  stessi  hanno  diritto alla
          conservazione del posto.
              Le   deliberazioni   della  Commissione  sono  adottate
          collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge,
          il  presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e cura
          l'esecuzione  delle  deliberazioni;  non  e' ammessa delega
          permanente di funzioni ai commissari.
              La  Commissione  provvede  all'autonoma  gestione delle
          spese  per  il  proprio  funzionamento nei limiti del fondo
          stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
          con  unico  capitolo, nello stato di previsione della spesa
          del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge
          in   base   al   bilancio  di  previsione  approvato  dalla
          Commissione  entro  il  31 dicembre  dell'anno precedente a
          quello  cui  il  bilancio  si  riferisce. Il contenuto e la
          struttura   del  bilancio  di  previsione,  il  quale  deve
          comunque  contenere  le spese indicate entro i limiti delle
          entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al
          successivo  comma, che disciplina anche le modalita' per le
          eventuali   variazioni.   Il   rendiconto   della  gestione
          finanziaria,   approvato   entro   il  30 aprile  dell'anno
          successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
          Il  bilancio  preventivo  e  il  rendiconto  della gestione
          finanziaria    sono   pubblicati   nel   Bollettino   della
          Commissione.
              La Commissione delibera le norme concernenti la propria
          organizzazione  ed  il proprio funzionamento, disciplinando
          in  ogni  caso i rapporti tra il presidente ed i commissari
          anche  ai  fini  della  relazione in Commissione su singoli
          affari;  quelle  concernenti  il  trattamento  giuridico ed
          economico  del  personale  e  l'ordinamento delle carriere,
          nonche'  quelle  dirette  a  disciplinare la gestione delle
          spese  nei  limiti  previsti dal presente decreto, anche in
          deroga  alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
          Stato.
              Le   deliberazioni   della  Commissione  concernenti  i
          regolamenti  di  cui  ai precedenti commi sono adottate con
          non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti
          sono  sottoposti  al Presidente del Consiglio dei ministri,
          il  quale,  sentito  il Ministro del tesoro, ne verifica la
          legittimita'  in relazione alle norme del presente decreto,
          e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e  li rende
          esecutivi,  con  proprio decreto, entro il termine di venti
          giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il
          termine  suddetto,  proprie  eventuali osservazioni. Queste
          ultime   devono   essere  effettuate,  in  unico  contesto,
          sull'insieme  del regolamento e sulle singole disposizioni.
          In  ogni  caso,  trascorso  il  termine di venti giorni dal
          ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i
          regolamenti divengono esecutivi.
              Per  la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e
          passivi  avanti  l'autorita'  giudiziaria, le giurisdizioni
          amministrative  e  speciali  ed  i  collegi  arbitrali,  la
          Commissione  puo'  avvalersi  anche  dell'Avvocatura  dello
          Stato.
              [La  Commissione  ha  diritto  di  richiedere  notizie,
          informazioni   e   collaborazioni   a  tutte  le  pubbliche
          amministrazioni.  I  dati,  le  notizie  e  le informazioni
          acquisiti   dalla   Commissione  nell'esercizio  delle  sue
          attribuzioni  sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei
          riguardi  delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del
          Ministro del tesoro].
              Il  presidente  della  Commissione  tiene  informato il
          Ministro  del  tesoro  sugli atti e sugli eventi di maggior
          rilievo  e  gli  trasmette  le notizie e i dati di volta in
          volta  richiesti;  in  ogni  caso  gli comunica gli atti di
          natura  regolamentare  diversi  da  quelli disciplinati dai
          commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma
          dell'art.  2  del  presente decreto. Il Ministro del tesoro
          puo'  formulare  le  proprie  valutazioni alla Commissione,
          informando  il  Parlamento.  Il Ministro del tesoro informa
          altresi' il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior
          rilievo  dei  quali  abbia  avuto  notizia  o comunicazione
          quando   li   ritenga   rilevanti   al  fine  del  corretto
          funzionamento del mercato dei valori mobiliari.
              Entro  il  31 marzo  di  ciascun  anno  la  Commissione
          trasmette    al   Ministro   del   tesoro   una   relazione
          sull'attivita'  svolta,  sulle  questioni  in corso e sugli
          indirizzi  e  le  linee programmatiche che intende seguire.
          Entro  il  31 maggio  successivo  il  Ministro  del  tesoro
          trasmette  detta  relazione  al  Parlamento  con le proprie
          eventuali valutazioni.
              Nel  caso  di  impossibilita'  di  funzionamento  o  di
          continuata  inattivita',  il  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  Ministro  del  tesoro,  ove intenda
          proporre  lo scioglimento della Commissione ne da' motivata
          comunicazione   al   Parlamento.  Lo  scioglimento,  previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, e' disposto con
          decreto  del Presidente della Repubblica. Con il decreto di
          scioglimento  e'  nominato un commissario straordinario per
          l'esercizio   dei   poteri   e   delle  attribuzioni  della
          Commissione.  Sono  esclusi dalla nomina il presidente ed i
          membri   della   Commissione   disciolta.   Al  commissario
          straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata
          competenza  ed  esperienza  e  di  indiscussa  moralita' ed
          indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilita',
          le  disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle
          previste  dall'art.  7  della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
          Entro  quarantacinque  giorni dallo scioglimento si procede
          alla  nomina del presidente e dei membri della Commissione.
          Il   commissario   straordinario   resta   in  carica  fino
          all'insediamento   della   Commissione.   Il   decreto   di
          scioglimento  della Commissione e di nomina del commissario
          straordinario  determina  il compenso dovuto al commissario
          medesimo  ed  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica".