Art. 28.
                (Disposizioni in materia di personale
                            della CONSOB)
   1.  Al  fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai
nuovi  compiti  derivanti dalla presente legge, puo' essere aumentato
con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze il numero
complessivo  dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2
del   decreto-legge   8   aprile   1974,   n.   95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  giugno  1974,  n.  216, e successive
modificazioni.  La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del
personale  di  ruolo  a  tempo indeterminato e quella del personale a
contratto a tempo determinato e' stabilita con apposita deliberazione
adottata  dalla  CONSOB  con  la  maggioranza prevista dal nono comma
dell'articolo  1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  216  del  1974,  e  successive
modificazioni.  Resta  fermo  il disposto di cui al settimo comma del
citato  articolo  2  del medesimo decreto-legge. Alla copertura degli
oneri  derivanti dal presente articolo si provvede secondo i criteri,
le  procedure  e  con  le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 28:
              -  Si  riportano  i  testi  degli  articoli 1  e  2 del
          decreto-legge   8 aprile   1974,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  7 giugno  1974,  n.  216,  e
          successive modificazioni, recante «Disposizioni relative al
          mercato  mobiliare  ed  al  trattamento  fiscale dei titoli
          azionari»:
              «Art.  1.  E' istituita con sede in Roma la Commissione
          nazionale  per le societa' e la borsa. La Commissione ha in
          Milano la sede secondaria operativa.
              La  Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha
          personalita'   giuridica   di   diritto  pubblico  e  piena
          autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.
              La  Commissione  e'  composta  da  un  presidente  e da
          quattro   membri,   scelti   tra  persone  di  specifica  e
          comprovata   competenza   ed  esperienza  e  di  indiscussa
          moralita'   e   indipendenza,   nominati  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
          stesso.  Essi durano in carica cinque anni e possono essere
          confermati   una   sola   volta.   Le   disposizioni  degli
          articoli 1,  2,  primo  comma,  3,  4, 6, 7 e 8 della legge
          24 gennaio  1978,  n.  14,  si  applicano nei confronti del
          presidente  e  dei membri della Commissione. Le Commissioni
          parlamentari  competenti  possono  procedere alla audizione
          delle  persone  designate quando non vi ostino i rispettivi
          regolamenti parlamentari.
              Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su  proposta  del  Ministro del tesoro, sono determinate le
          indennita' spettanti al presidente e ai membri.
              Il  presidente e i membri della Commissione non possono
          esercitare,   a  pena  di  decadenza  dall'ufficio,  alcuna
          attivita'  professionale, neppure di consulenza, ne' essere
          amministratori,  ovvero  soci a responsabilita' illimitata,
          di  societa'  commerciali, sindaci revisori o dipendenti di
          imprese  commerciali  o  di  enti  pubblici  o privati, ne'
          ricoprire  altri  uffici  pubblici di qualsiasi natura, ne'
          essere  imprenditori  commerciali.  Per tutta la durata del
          mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i
          dipendenti  di  enti  pubblici  sono collocati d'ufficio in
          aspettativa.  Il  rapporto di lavoro dei dipendenti privati
          e'  sospeso  ed  i  dipendenti  stessi  hanno  diritto alla
          conservazione del posto.
              Le   deliberazioni   della  Commissione  sono  adottate
          collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge,
          il  presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e cura
          l'esecuzione  delle  deliberazioni;  non  e' ammessa delega
          permanente di funzioni ai commissari.
              La  Commissione  provvede  all'autonoma  gestione delle
          spese  per  il  proprio  funzionamento nei limiti del fondo
          stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
          con  unico  capitolo, nello stato di previsione della spesa
          del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge
          in   base   al   bilancio  di  previsione  approvato  dalla
          Commissione  entro  il  31 dicembre  dell'anno precedente a
          quello  cui  il  bilancio  si  riferisce. Il contenuto e la
          struttura   del  bilancio  di  previsione,  il  quale  deve
          comunque  contenere  le spese indicate entro i limiti delle
          entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al
          successivo  comma, che disciplina anche le modalita' per le
          eventuali   variazioni.   Il   rendiconto   della  gestione
          finanziaria,   approvato   entro   il  30 aprile  dell'anno
          successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
          Il  bilancio  preventivo  e  il  rendiconto  della gestione
          finanziaria    sono   pubblicati   nel   Bollettino   della
          Commissione.
              La Commissione delibera le norme concernenti la propria
          organizzazione  ed  il proprio funzionamento, disciplinando
          in  ogni  caso i rapporti tra il presidente ed i commissari
          anche  ai  fini  della  relazione in Commissione su singoli
          affari;  quelle  concernenti  il  trattamento  giuridico ed
          economico  del  personale  e  l'ordinamento delle carriere,
          nonche'  quelle  dirette  a  disciplinare la gestione delle
          spese  nei  limiti  previsti dal presente decreto, anche in
          deroga  alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
          Stato.
              Le   deliberazioni   della  Commissione  concernenti  i
          regolamenti  di  cui  ai precedenti commi sono adottate con
          non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti
          sono  sottoposti  al Presidente del Consiglio dei ministri,
          il  quale,  sentito  il Ministro del tesoro, ne verifica la
          legittimita'  in relazione alle norme del presente decreto,
          e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e  li rende
          esecutivi,  con  proprio decreto, entro il termine di venti
          giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il
          termine  suddetto,  proprie  eventuali osservazioni. Queste
          ultime   devono   essere  effettuate,  in  unico  contesto,
          sull'insieme  del regolamento e sulle singole disposizioni.
          In  ogni  caso,  trascorso  il  termine di venti giorni dal
          ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i
          regolamenti divengono esecutivi.
              Per  la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e
          passivi  avanti  l'autorita'  giudiziaria, le giurisdizioni
          amministrative  e  speciali  ed  i  collegi  arbitrali,  la
          Commissione  puo'  avvalersi  anche  dell'Avvocatura  dello
          Stato.
              [La  Commissione  ha  diritto  di  richiedere  notizie,
          informazioni   e   collaborazioni   a  tutte  le  pubbliche
          amministrazioni.  I  dati,  le  notizie  e  le informazioni
          acquisiti   dalla   Commissione  nell'esercizio  delle  sue
          attribuzioni  sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei
          riguardi  delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del
          Ministro del tesoro].
              Il  presidente  della  Commissione  tiene  informato il
          Ministro  del  tesoro  sugli atti e sugli eventi di maggior
          rilievo  e  gli  trasmette  le notizie e i dati di volta in
          volta  richiesti;  in  ogni  caso  gli comunica gli atti di
          natura  regolamentare  diversi  da  quelli disciplinati dai
          commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma
          dell'art.  2  del  presente decreto. Il Ministro del tesoro
          puo'  formulare  le  proprie  valutazioni alla Commissione,
          informando  il  Parlamento.  Il Ministro del tesoro informa
          altresi' il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior
          rilievo  dei  quali  abbia  avuto  notizia  o comunicazione
          quando   li   ritenga   rilevanti   al  fine  del  corretto
          funzionamento del mercato dei valori mobiliari.
              Entro  il  31 marzo  di  ciascun  anno  la  Commissione
          trasmette    al   Ministro   del   tesoro   una   relazione
          sull'attivita'  svolta,  sulle  questioni  in corso e sugli
          indirizzi  e  le  linee programmatiche che intende seguire.
          Entro  il  31 maggio  successivo  il  Ministro  del  tesoro
          trasmette  detta  relazione  al  Parlamento  con le proprie
          eventuali valutazioni.
              Nel  caso  di  impossibilita'  di  funzionamento  o  di
          continuata  inattivita',  il  Presidente  del Consiglio dei
          ministri,  sentito  il  Ministro  del  tesoro,  ove intenda
          proporre  lo scioglimento della Commissione ne da' motivata
          comunicazione   al   Parlamento.  Lo  scioglimento,  previa
          deliberazione  del  Consiglio dei ministri, e' disposto con
          decreto  del Presidente della Repubblica. Con il decreto di
          scioglimento  e'  nominato un commissario straordinario per
          l'esercizio   dei   poteri   e   delle  attribuzioni  della
          Commissione.  Sono  esclusi dalla nomina il presidente ed i
          membri   della   Commissione   disciolta.   Al  commissario
          straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata
          competenza  ed  esperienza  e  di  indiscussa  moralita' ed
          indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilita',
          le  disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle
          previste  dall'art.  7  della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
          Entro  quarantacinque  giorni dallo scioglimento si procede
          alla  nomina del presidente e dei membri della Commissione.
          Il   commissario   straordinario   resta   in  carica  fino
          all'insediamento   della   Commissione.   Il   decreto   di
          scioglimento  della Commissione e di nomina del commissario
          straordinario  determina  il compenso dovuto al commissario
          medesimo  ed  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica.».
              «2.  E'  istituito  un  apposito  ruolo  del  personale
          dipendente della Commissione nazionale per le societa' e la
          borsa.
              Il  numero  dei posti previsti dalla pianta organica e'
          aumentato fino a trecentocinquanta unita'.
              Il  trattamento  giuridico ed economico del personale e
          l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento
          di  cui  al  precedente  art.  1,  ottavo comma, in base ai
          criteri  fissati  dal  contratto  collettivo  di  lavoro in
          vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche
          esigenze  funzionali ed organizzative della Commissione. Il
          regolamento  detta  altresi'  norme  per l'adeguamento alle
          modificazioni  del  trattamento  giuridico ed economico che
          intervengano  nel  predetto contratto collettivo, in quanto
          applicabili.
              Il  regolamento  indicato  nel  precedente  comma  puo'
          prevedere,  per il coordinamento degli uffici, la qualifica
          di  direttore  generale,  determinandone  le  funzioni.  Il
          direttore   generale  risponde  del  proprio  operato  alla
          Commissione.  La  deliberazione relativa alla sua nomina e'
          adottata con non meno di quattro voti favorevoli.
              Gli   incarichi   e  le  qualifiche  dirigenziali  sono
          attribuiti    dalla   Commissione,   anche   in   sede   di
          inquadramento,  con  deliberazione adottata con non meno di
          quattro voti favorevoli.
              Al  personale  in  servizio presso la Commissione e' in
          ogni  caso  fatto  divieto  di  assumere  altro  impiego  o
          incarico  o esercitare attivita' professionali, commerciali
          o industriali.
              L'assunzione   del   personale   avviene  per  pubblici
          concorsi  per  titoli  ed  esami  con richiesta di rigorosi
          requisiti  di  competenza  ed  esperienza  nei  settori  di
          attivita'  istituzionali della Commissione. I concorsi sono
          indetti  dalla  stessa  Commissione nazionale e si svolgono
          secondo i bandi appositamente emanati.
              La   Commissione,   per   l'esercizio   delle   proprie
          attribuzioni,  puo'  assumere  direttamente  dipendenti con
          contratto  a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
          diritto  privato,  in numero di centoventicinque unita'. Le
          relative  deliberazioni  sono  adottate  con  non  meno  di
          quattro voti favorevoli.
              La   Commissione   puo'   inoltre   avvalersi,   quando
          necessario,  di  esperti  da consultare su specifici temi e
          problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.
              [Gli  impiegati  e gli esperti addetti alla Commissione
          sono   vincolati   dal   segreto  di  ufficio.  Riferiscono
          esclusivamente   alla   Commissione   le   irregolarita'  e
          violazioni  constatate,  anche  quando assumano la veste di
          reati.   La  Commissione  adotta  i  provvedimenti  di  sua
          competenza,  previa contestazione agli interessati e tenuto
          conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine
          di trenta giorni.».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  40  della  legge
          23 dicembre  1994,  n.  724,  e  successive  modificazioni,
          recante   "Misure   di   razionalizzazione   della  finanza
          pubblica":
              Art.  40  (Sistema  di  finanziamento CONSOB). - 1. Nel
          quadro   dell'attivazione   di  un  processo  di  revisione
          dell'assetto  istituzionale della Commissione nazionale per
          le  societa'  e  la  borsa  (CONSOB),  ai  fini del proprio
          autofinanziamento  la CONSOB segnala al Ministro del tesoro
          entro  il  31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995,
          il   fabbisogno  finanziario  per  l'esercizio  successivo,
          nonche'  la  previsione  delle  entrate, realizzabili nello
          stesso   esercizio,  per  effetto  dell'applicazione  delle
          contribuzioni di cui al comma 3.
              2.  Sulla  base  della  segnalazione  della  CONSOB, il
          Ministro   del   tesoro  determina,  con  proprio  decreto,
          l'ammontare  annuo  del  fondo  di  cui all'art. 1, settimo
          comma,  del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  7 giugno 1974, n. 216, e
          successive  modificazioni,  necessario  per  assicurare  la
          copertura  degli  oneri  di funzionamento della CONSOB, non
          finanziati con le contribuzioni di cui al comma 3.
              3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al
          comma  1,  la  CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare
          delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
          vigilanza.     Nella    determinazione    delle    predette
          contribuzioni  la  CONSOB  adotta criteri di parametrazione
          che  tengono  conto dei costi derivanti dal complesso delle
          attivita'  svolte  relativamente  a  ciascuna  categoria di
          soggetti.
              3-bis.  Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica e' esonerato, fino all'emanazione
          del  testo unico previsto dall'art. 8, comma 1, della legge
          6 febbraio  1996,  n.  52, nelle materie di cui all'art. 21
          della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa
          vigente  relativi  alle  comunicazioni delle partecipazioni
          societarie detenute indirettamente.
              4.  Le  determinazioni  della  CONSOB di cui al comma 3
          sono  rese esecutive con le procedure indicate dall'art. 1,
          nono   comma,  del  decreto-legge  8 aprile  1974,  n.  95,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
          n. 216, e successive modificazioni.
              5.  Le  contribuzioni  di  cui  al comma 3 sono versate
          direttamente  alla  CONSOB  in deroga alla legge 29 ottobre
          1984,   n.  720,  e  successive  modificazioni,  e  vengono
          iscritti   in   apposita  voce  del  relativo  bilancio  di
          previsione.
              6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste
          dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di
          cui  all'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».