Art. 29. 
(Risoluzione delle  controversie  in  materia  di  trasparenza  delle
                  operazioni e dei servizi bancari) 
   1.  Dopo  l'articolo  128  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' aggiunto il seguente: 
   "Art. 128-bis. - (Risoluzione delle controversie). - 1. I soggetti
di  cui  all'articolo  115  aderiscono  a  sistemi   di   risoluzione
stragiudiziale delle controversie con i consumatori. 
   2. Con deliberazione del CICR, su proposta della  Banca  d'Italia,
sono  determinati  i  criteri  di  svolgimento  delle  procedure   di
risoluzione  delle  controversie  e   di   composizione   dell'organo
decidente, in  modo  che  risulti  assicurata  l'imparzialita'  dello
stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure
devono in ogni caso assicurare  la  rapidita',  l'economicita'  della
soluzione delle controversie e l'effettivita' della tutela. 
   3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano  per  il
cliente il ricorso, in qualunque  momento,  a  ogni  altro  mezzo  di
tutela previsto dall'ordinamento". 
 
          Nota all'art. 29:
              - Per il decreto n. 385/1993 si vedano le note all'art.
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