Art. 50. 
                       Ricollocamento in ruolo 
  1. Il periodo trascorso dal magistrato  fuori  dal  ruolo  organico
della magistratura e' equiparato all'esercizio delle ultime  funzioni
giudiziarie svolte e  il  ricollocamento  in  ruolo,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato,  avviene  nella  medesima
sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero,
nel  caso   di   cessato   esercizio   di   una   funzione   elettiva
extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le  sue  funzioni
presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso  la  Corte
di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa
vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa  da
quella in cui e' ubicato il distretto presso cui e' posta la sede  di
provenienza nonche' in una regione diversa da quella in cui, in tutto
o in parte e' ubicato il territorio della circoscrizione nella  quale
il magistrato e' stato eletto. 
  2. Il collocamento fuori ruolo non puo' superare il periodo massimo
complessivo di dieci anni, con esclusione del periodo di  aspettativa
per mandato parlamentare o di mandato al  Consiglio  superiore  della
magistratura. In  detto  periodo  massimo  non  e'  computato  quello
trascorso fuori ruolo  antecedentemente  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico  in
quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura
ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare  ai  concorsi
previsti dal presente decreto. 
  4. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma  dell'articolo  30
del decreto del Presidente della Repubblica  16  settembre  1958,  n.
916, e successive modificazioni. 
  5. Il ricollocamento in ruolo dei magistrati  che  risultano  fuori
ruolo alla data di  acquisto  di  efficacia  del  primo  dei  decreti
legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, avviene: 
    a) per  i  magistrati  in  aspettativa  per  mandato  elettorale,
secondo le modalita'  di  cui  al  comma  1,  seconda  parte,  e  con
assegnazione di sede per  concorso  virtuale  nell'ambito  dei  posti
vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo; 
    b) per i magistrati che, all'atto del  ricollocamento  in  ruolo,
non hanno compiuto  tre  anni  di  permanenza  fuori  ruolo,  con  le
modalita' di cui al comma 1,  prima  parte  e,  qualora  la  sede  di
provenienza non sia vacante,  con  assegnazione  di  altra  sede  per
concorso  virtuale  nell'ambito  dei  posti  vacanti   all'atto   del
ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico del bilancio dello Stato; 
    c) per i magistrati che, all'atto del  ricollocamento  in  ruolo,
hanno compiuto piu' di tre anni di permanenza  fuori  ruolo,  con  le
modalita' previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 13  febbraio
2001, n. 48, quando e' richiesta dal magistrato la destinazione  alla
sede di provenienza, ovvero,  in  mancanza  di  tale  richiesta,  con
assegnazione di altra sede  per  concorso  virtuale  nell'ambito  dei
posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del  bilancio  dello  Stato.  Non  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3. 
  6. Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 45  e  46  e  dal
comma 1, nonche', in via transitoria, dal comma 5, non e'  consentito
il tramutamento di sede per concorso  virtuale,  salvo  nel  caso  di
gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza. In  quest'ultimo
caso non e'  consentito  il  successivo  tramutamento  alla  sede  di
provenienza prima che siano decorsi cinque anni. 
 
          Note all'art. 50:
              - Il  testo  dell'art.  30  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  16 settembre 1958, n. 916, (Disposizioni
          di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958,
          n.  195, concernente la costituzione e il funzionamento del
          Consiglio   superiore  della  magistratura  e  disposizioni
          transitorie), e' il seguente:
              «Art.  30  (Collocamento  fuori  ruolo). - I magistrati
          componenti  del Consiglio superiore continuano a esercitare
          le   loro   funzioni   negli  uffici  giudiziari  ai  quali
          appartengono.
              I  magistrati  componenti elettivi sono collocati fuori
          del  ruolo  organico  della  magistratura.  Alla cessazione
          della  carica  il  Consiglio  superiore  della magistratura
          dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in
          ruolo  dei  magistrati  nella  sede  di provenienza e nelle
          funzioni   precedentemente   esercitate.  Prima  che  siano
          trascorsi  due  anni  dal  giorno  in cui ha cessato di far
          parte   del  Consiglio  superiore  della  magistratura,  il
          magistrato  non puo' essere nominato ad ufficio direttivo o
          semidirettivo  diverso  da  quello  eventualmente ricoperto
          prima  dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo
          organico  per  lo svolgimento di funzioni diverse da quelle
          giudiziarie  ordinarie.  La  predetta disposizione tuttavia
          non  si  applica  quando  il  collocamento  fuori del ruolo
          organico  e'  disposto  per  consentire  lo  svolgimento di
          funzioni elettive.».
              - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1
          della  citata  legge  25 luglio  2005, n. 150, si vedano le
          note alle premesse.
              - Il testo dell'art. 3 della legge 13 febbraio 2001, n.
          48,  (Aumento  del ruolo organico e disciplina dell'accesso
          in magistratura), e' il seguente:
              «Art.   3   (Magistrati   destinati   a   funzioni  non
          giudiziarie).  -  1.  Nel ruolo organico della magistratura
          sono  istituiti duecento posti di magistrati di merito o di
          legittimita',   nonche'  di  equiparati  ai  medesimi,  con
          esclusione  degli  uditori  giudiziari, chiamati a svolgere
          funzioni   diverse  da  quelle  giudiziarie  ordinarie,  in
          ossequio alle vigenti disposizioni di legge.
              2.   Cessato  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al
          comma 1,  i magistrati possono essere assegnati agli uffici
          giudiziari  di  provenienza,  con  le  precedenti funzioni,
          anche  in  soprannumero  che deve essere riassorbito con le
          successive vacanze.
              3.  Le  disposizioni che regolano il collocamento fuori
          del ruolo organico della magistratura per lo svolgimento di
          funzioni   diverse   da  quelle  giudiziarie  ordinarie  si
          applicano  ai  magistrati  che  occupano  i  posti di ruolo
          organico istituiti con il presente artico1o.».