Art. 90. 
Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni  aggiudicatrici
                    in materia di lavori pubblici 
                 (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994) 
 
  1.  Le  prestazioni  relative   alla   progettazione   preliminare,
definitiva ed esecutiva di lavori, nonche' alla direzione dei  lavori
e agli incarichi di supporto  tecnico-amministrativo  alle  attivita'
del responsabile del procedimento e  del  dirigente  competente  alla
formazione  del  programma  triennale  dei   lavori   pubblici   sono
espletate: 
    a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
    b) dagli uffici consortili di progettazione e  di  direzione  dei
lavori che i comuni, i rispettivi consorzi  e  unioni,  le  comunita'
montane, le aziende unita' sanitarie locali, i consorzi, gli enti  di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con  le
modalita' di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267; 
    c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di  cui  le
singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; 
    d) da liberi professionisti singoli od associati nelle  forme  di
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,
ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro  e
alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate  di  beni
architettonici, i soggetti con  qualifica  di  restauratore  di  beni
culturali ai sensi della vigente normativa; 
    e) dalle societa' di professionisti; 
    f) dalle societa' di ingegneria; 
    g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai  soggetti  di  cui
alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano  le  disposizioni  di
cui all'articolo 37 in quanto compatibili; 
    h) da  consorzi  stabili  di  societa'  di  professionisti  e  di
societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno  di
tre consorziati che  abbiano  operato  nel  settore  dei  servizi  di
ingegneria e architettura, per un periodo di tempo  non  inferiore  a
cinque anni, e che  abbiano  deciso  di  operare  in  modo  congiunto
secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo  36.  E'  vietata  la
partecipazione  a  piu'  di  un  consorzio  stabile.  Ai  fini  della
partecipazione  alle  gare  per   l'affidamento   di   incarichi   di
progettazione e attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse, il
fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura  realizzato
da ciascuna societa'  consorziata  nel  quinquennio  o  nel  decennio
precedente e' incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36,
comma 6, della presente legge; ai consorzi  stabili  di  societa'  di
professionisti e di societa' di ingegneria si applicano  altresi'  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  36,  commi  4  e  5  e  di   cui
all'articolo 253, comma 8. 
  2. Si intendono per: 
    a)   societa'   di   professionisti   le   societa'    costituite
esclusivamente  tra  professionisti  iscritti  negli  appositi   albi
previsti dai vigenti ordinamenti  professionali,  nelle  forme  delle
societa' di persone di cui ai capi II, III e  IV  del  titolo  V  del
libro quinto  del  codice  civile  ovvero  nella  forma  di  societa'
cooperativa di cui al capo I del  titolo  VI  del  libro  quinto  del
codice  civile,  che  eseguono  studi  di   fattibilita',   ricerche,
consulenze, progettazioni o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni  di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto  ambientale.  I  soci
delle  societa'  agli  effetti  previdenziali  sono   assimilati   ai
professionisti che svolgono l'attivita' in forma associata  ai  sensi
dell'articolo  1  della  legge  23  novembre  1939,   n.   1815.   Ai
corrispettivi delle societa' si  applica  il  contributo  integrativo
previsto  dalle  norme  che  disciplinano  le  rispettive  Casse   di
previdenza di  categoria  cui  ciascun  firmatario  del  progetto  fa
riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al  relativo  albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota  alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari  e  i  regolamenti
vigenti; 
    b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di cui ai  capi
V, VI e VII del titolo V del libro quinto del  codice  civile  ovvero
nella forma di societa' cooperative di cui al capo I  del  titolo  VI
del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui
alla lettera  a),  che  eseguono  studi  di  fattibilita',  ricerche,
consulenze, progettazioni o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni  di
congruita'  tecnico-economica  o  studi  di  impatto  ambientale.  Ai
corrispettivi  relativi  alle  predette  attivita'  professionali  si
applica  il  contributo  integrativo  qualora  previsto  dalle  norme
legislative che regolano la Cassa  di  previdenza  di  categoria  cui
ciascun  firmatario  del  progetto  fa  riferimento  in  forza  della
iscrizione  obbligatoria  al  relativo  albo   professionale.   Detto
contributo dovra' essere versato  pro  quota  alle  rispettive  Casse
secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti. 
  3. Il regolamento stabilisce i requisiti  organizzativi  e  tecnici
che devono possedere le societa' di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo. 
  4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,  lettere  a),
b) e c), sono firmati da dipendenti delle  amministrazioni  abilitati
all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un
rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale   non   possono   espletare,
nell'ambito  territoriale  dell'ufficio  di  appartenenza,  incarichi
professionali  per  conto  di  pubbliche   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive  modificazioni,  se  non  conseguenti  ai  rapporti
d'impiego. 
  5. Il  regolamento  definisce  i  limiti  e  le  modalita'  per  la
stipulazione per intero,  a  carico  delle  stazioni  appaltanti,  di
polizze  assicurative  per  la  copertura  dei   rischi   di   natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
Nel caso di affidamento della progettazione a  soggetti  esterni,  la
stipulazione e' a carico dei soggetti stessi. 
  6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la  redazione
del  progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo,  nonche'   lo
svolgimento  di  attivita'   tecnico-amministrative   connesse   alla
progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) g) e
h), in caso di carenza in organico di personale  tecnico,  ovvero  di
difficolta' di rispettare i tempi della programmazione dei  lavori  o
di svolgere le funzioni di istituto, ovvero  in  caso  di  lavori  di
speciale complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale o in
caso di necessita' di  predisporre  progetti  integrali,  cosi'  come
definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una  pluralita'
di competenze, casi che devono essere  accertati  e  certificati  dal
responsabile del procedimento. 
  7.  Indipendentemente   dalla   natura   giuridica   del   soggetto
affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo  stesso  deve  essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti  ordinamenti  professionali,  personalmente  responsabili   e
nominativamente indicati gia' in sede di presentazione  dell'offerta,
con la specificazione delle rispettive qualificazioni  professionali.
Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona  fisica
incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le  modalita'  per  promuovere  la  presenza
anche di giovani  professionisti  nei  gruppi  concorrenti  ai  bandi
relativi a incarichi di  progettazione,  concorsi  di  progettazione,
concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere
dimostrata la regolarita' contributiva del soggetto affidatario. 
  8.  Gli  affidatari  di  incarichi  di  progettazione  non  possono
partecipare agli appalti  o  alle  concessioni  di  lavori  pubblici,
nonche' agli eventuali subappalti o  cottimi,  per  i  quali  abbiano
svolto la suddetta attivita' di progettazione; ai  medesimi  appalti,
concessioni  di  lavori  pubblici,  subappalti  e  cottimi  non  puo'
partecipare  un  soggetto  controllato,  controllante   o   collegato
all'affidatario di  incarichi  di  progettazione.  Le  situazioni  di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento  a  quanto
previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti  di  cui  al
presente   comma   sono   estesi   ai   dipendenti   dell'affidatario
dell'incarico  di  progettazione,   ai   suoi   collaboratori   nello
svolgimento  dell'incarico  e  ai  loro  dipendenti,   nonche'   agli
affidatari di attivita' di supporto  alla  progettazione  e  ai  loro
dipendenti. 
 
          Note all'art. 90: 
              - Il testo degli articoli  30,  31  e  32  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' il seguente: 
              "Art. 30 (Convenzioni). - 1. Al  fine  di  svolgere  in
          modo coordinato funzioni e servizi  determinati,  gli  enti
          locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 
              2. Le convenzioni devono stabilire i fini,  la  durata,
          le forme di consultazione degli  enti  contraenti,  i  loro
          rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 
              3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
          servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato  e  la
          regione,  nelle  materie  di  propria  competenza,  possono
          prevedere  forme  di  convenzione  obbligatoria  fra   enti
          locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 
              4. Le convenzioni di cui al presente  articolo  possono
          prevedere anche  la  costituzione  di  uffici  comuni,  che
          operano con personale distaccato dagli  enti  partecipanti,
          ai quali affidare l'esercizio delle funzioni  pubbliche  in
          luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
          di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo  a
          favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
          enti deleganti.". 
              "Art. 31 (Consorzi).  -  1.  Gli  enti  locali  per  la
          gestione associata di uno  o  piu'  servizi  e  l'esercizio
          associato  di  funzioni  possono  costituire  un  consorzio
          secondo le norme previste per le aziende  speciali  di  cui
          all'art. 114, in quanto compatibili. Al  consorzio  possono
          partecipare  altri  enti  pubblici,  quando  siano  a  cio'
          autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti. 
              2.  A  tal  fine  i  rispettivi  consigli  approvano  a
          maggioranza assoluta  dei  componenti  una  convenzione  ai
          sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio. 
              3. In particolare la convenzione deve  disciplinare  le
          nomine   e   le   competenze   degli   organi    consortili
          coerentemente a  quanto  disposto  dai  commi  8,  9  e  10
          dell'art. 50  e  dell'art.  42,  comma  2,  lettera  m),  e
          prevedere la trasmissione, agli enti aderenti,  degli  atti
          fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
          convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la  nomina
          e le funzioni degli organi consortili. 
              4. Salvo quanto  previsto  dalla  convenzione  e  dallo
          statuto per i consorzi, ai quali partecipano  a  mezzo  dei
          rispettivi rappresentanti legali anche enti  diversi  dagli
          enti locali, l'assemblea  del  consorzio  e'  composta  dai
          rappresentanti  degli  enti  associati  nella  persona  del
          sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
          responsabilita' pari alla quota di  partecipazione  fissata
          dalla convenzione e dallo statuto. 
              5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
          ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 
              6.  Tra  gli  stessi  enti  locali  non   puo'   essere
          costituito piu' di un consorzio. 
              7. In caso di rilevante interesse  pubblico,  la  legge
          dello Stato puo'  prevedere  la  costituzione  di  consorzi
          obbligatori  per  l'esercizio  di  determinate  funzioni  e
          servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
          regionali. 
              8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui all'art.
          113-bis, si applicano le  norme  previste  per  le  aziende
          speciali.". 
              "Art. 32 (Unioni di comuni). - 1. Le unioni  di  comuni
          sono enti locali costituiti da due o piu' comuni  di  norma
          contermini, allo scopo  di  esercitare  congiuntamente  una
          pluralita' di funzioni di loro competenza. 
              2. L'atto costitutivo e  lo  statuto  dell'unione  sono
          approvati dai  consigli  dei  comuni  partecipanti  con  le
          procedure e  la  maggioranza  richieste  per  le  modifiche
          statutarie. Lo statuto individua gli organi  dell'unione  e
          le modalita' per la loro costituzione e individua  altresi'
          le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. 
              3. Lo statuto deve  comunque  prevedere  il  presidente
          dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni  interessati  e
          deve prevedere che altri organi siano formati da componenti
          delle  giunte  e  dei  consigli   dei   comuni   associati,
          garantendo la rappresentanza delle minoranze. 
              4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina
          della propria  organizzazione,  per  lo  svolgimento  delle
          funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari
          con i comuni. 
              5. Alle  unioni  di  comuni  si  applicano,  in  quanto
          compatibili, i  principi  previsti  per  l'ordinamento  dei
          comuni. Si applicano, in particolare, le norme  in  materia
          di composizione degli organi  dei  comuni;  il  numero  dei
          componenti degli organi non puo' comunque eccedere i limiti
          previsti per i comuni di dimensioni pari  alla  popolazione
          complessiva dell'ente. Alle unioni competono  gli  introiti
          derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai  contributi  sui
          servizi ad esse affidati.". 
              - I capi II, III, IV, V, VI e  VII  del  titolo  V  del
          libro V del codice civile, cosi' recitano: 
              "Capo II - Della societa' semplice". 
              "Capo III - Della societa' in nome collettivo". 
              "Capo IV - Della societa' in accomandita semplice". 
              "Capo V - Della societa' per azioni". 
              "Capo VI - Della societa' in accomandita per azioni". 
              "Capo VII - Della societa' a responsabilita' limitata". 
              - Il capo I  del  Titolo  V  del  codice  civle,  cosi'
          recita: 
              "Capo I - Delle imprese cooperative". 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n.
          1815 "Disciplina giuridica degli studi di assistenza  e  di
          consulenza), e' il seuente: 
              "Art. 1. - Le persone che, munite dei necessari  titoli
          di   abilitazione   professionale,    ovvero    autorizzate
          all'esercizio  di  specifiche   attivita'   in   forza   di
          particolari  disposizioni  di  legge,  si   associano   per
          l'esercizio delle professioni o delle altre  attivita'  per
          cui sono abilitate  o  autorizzate,  debbono  usare,  nella
          denominazione del loro ufficio e nei  rapporti  coi  terzi,
          esclusivamente  la  dizione  di  "studio  tecnico,  legale,
          commerciale,  contabile,  amministrativo   o   tributario",
          seguito dal nome e cognome, coi titoli  professionali,  dei
          singoli associati. L'esercizio associato delle  professioni
          o delle altre attivita', ai  sensi  del  comma  precedente,
          deve essere notificato all'organizzazione sindacale da  cui
          sono rappresentati i singoli associati.". 
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma   2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, citato all'art. 8, e' il
          seguente: 
                "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le regioni, le province, i comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.". 
                - Per  l'art.  2359  del  codice  civile,  vedi  note
          all'art. 34.