Art. 91 
                      Procedure di affidamento 
                    (art. 17, legge n. 109/1994) 
 
  1.  Per  l'affidamento  di  incarichi  di  progettazione   di   cui
all'articolo 90 di  importo  pari  o  superiore  a  100.000  euro  si
applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo  II
del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di  cui  alla
parte III, le disposizioni ivi previste. 
  2. Gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla  soglia
di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni  appaltanti,
a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma
1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo  90,  nel  rispetto  dei
principi   di   non   discriminazione,   parita'   di    trattamento,
proporzionalita' e  trasparenza,  e  secondo  la  procedura  prevista
dall'articolo 57, comma 6;  l'invito  e'  rivolto  ad  almeno  cinque
soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. 
  3.  In  tutti  gli  affidamenti  di  cui   al   presente   articolo
l'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione  per
le  attivita'  relative  alle  indagini  geologiche,  geotecniche   e
sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione  di  elaborati  specialistici  e  di  dettaglio,  con
l'esclusione  delle  relazioni  geologiche,  nonche'  per   la   sola
redazione  grafica  degli  elaborati  progettuali.   Resta   comunque
impregiudicata la responsabilita' del progettista. 
  4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma  affidate
al  medesimo  soggetto,  pubblico  o  privato,  salvo  che  in  senso
contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal  responsabile
del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione,  da  parte  del
nuovo progettista, dell'attivita' progettuale precedentemente svolta.
L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli di progettazione,
fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta  sospensivamente
condizionato alla  determinazione  delle  stazioni  appaltanti  sulla
progettazione definitiva. 
  5. Quando la prestazione riguardi la  progettazione  di  lavori  di
particolare rilevanza sotto il  profilo  architettonico,  ambientale,
storico-artistico e conservativo, nonche'  tecnologico,  le  stazioni
appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. 
  6. Nel caso in cui il valore delle  attivita'  di  progettazione  e
direzione lavori superi complessivamente la  soglia  di  applicazione
della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento  diretto  della
direzione dei  lavori  al  progettista  e'  consentito  soltanto  ove
espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. 
  7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori  di  cui
alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni  nonche'
le connesse attivita' tecnico-amministrative per lo svolgimento delle
procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
di cui alla citata parte III, direttamente a societa'  di  ingegneria
di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi
controllate, purche' almeno l'ottanta per cento della cifra  d'affari
media realizzata dalle predette societa'  nell'Unione  europea  negli
ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi  al  soggetto  da
cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si  determinano
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 
  8.  E'  vietato  l'affidamento  di  attivita'   di   progettazione,
direzione lavori, collaudo, indagine e attivita' di supporto a  mezzo
di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da  quelle
previste dal presente codice. 
 
          Nota all'art. 91: 
              - Per l'art. 2359 del codice civile, vedi note all'art.
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