Art. 93. 
Livelli della progettazione per gli appalti e per le  concessioni  di
                               lavori 
                    (art. 16, legge n. 109/1994) 
 
  1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola,  nel
rispetto dei vincoli esistenti,  preventivamente  accertati,  laddove
possibile fin dal  documento  preliminare,  e  dei  limiti  di  spesa
prestabiliti,  secondo  tre  livelli  di  successivi  approfondimenti
tecnici,  in  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva,  in  modo   da
assicurare: 
    a)  la  qualita'  dell'opera  e  la  rispondenza  alle  finalita'
relative; 
    b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche; 
    c) il soddisfacimento  dei  requisiti  essenziali,  definiti  dal
quadro normativo nazionale e comunitario. 
  2. Le prescrizioni relative agli elaborati  descrittivi  e  grafici
contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere  i
progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile  del  procedimento
nella fase di  progettazione  qualora,  in  rapporto  alla  specifica
tipologia e alla dimensione dei  lavori  da  progettare,  ritenga  le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4  e  5  insufficienti  o  eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle. 
  3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative
e funzionali dei lavori, il quadro delle  esigenze  da  soddisfare  e
delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in  una  relazione
illustrativa delle ragioni della scelta della  soluzione  prospettata
in base alla valutazione delle eventuali soluzioni  possibili,  anche
con riferimento ai profili ambientali e  all'utilizzo  dei  materiali
provenienti  dalle  attivita'  di  riuso  e  riciclaggio,  della  sua
fattibilita'  amministrativa  e  tecnica,  accertata  attraverso   le
indispensabili indagini  di  prima  approssimazione,  dei  costi,  da
determinare in relazione ai  benefici  previsti,  nonche'  in  schemi
grafici  per  l'individuazione  delle  caratteristiche  dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche  dei  lavori  da
realizzare; il progetto preliminare dovra' inoltre consentire l'avvio
della procedura espropriativa. 
  4. Il progetto  definitivo  individua  compiutamente  i  lavori  da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei  criteri,  dei  vincoli,
degli  indirizzi  e  delle   indicazioni   stabiliti   nel   progetto
preliminare e contiene tutti  gli  elementi  necessari  ai  fini  del
rilascio  delle  prescritte  autorizzazioni  e   approvazioni.   Esso
consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati  per  le
scelte  progettuali,  nonche'  delle  caratteristiche  dei  materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio
di  impatto  ambientale  ove  previsto;  in  disegni  generali  nelle
opportune scale descrittivi delle  principali  caratteristiche  delle
opere, e delle  soluzioni  architettoniche,  delle  superfici  e  dei
volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione  del  tipo
di fondazione; negli studi  e  indagini  preliminari  occorrenti  con
riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera;  nei  calcoli
preliminari delle strutture e  degli  impianti;  in  un  disciplinare
descrittivo  degli  elementi  prestazionali,  tecnici  ed   economici
previsti in progetto nonche' in un computo  metrico  estimativo.  Gli
studi e le indagini occorrenti, quali  quelli  di  tipo  geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i  rilievi  e  i
sondaggi, sono condotti fino ad  un  livello  tale  da  consentire  i
calcoli preliminari delle strutture e degli impianti  e  lo  sviluppo
del computo metrico estimativo. 
  5. Il  progetto  esecutivo,  redatto  in  conformita'  al  progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare  e  il
relativo costo previsto e deve essere sviluppato  ad  un  livello  di
definizione tale da consentire che ogni elemento  sia  identificabile
in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il
progetto e' costituito  dall'insieme  delle  relazioni,  dei  calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati  grafici
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo,  dal
computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso  e'
redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti  nelle  fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio
o di verifica delle ipotesi progettuali, che  risultino  necessari  e
sulla  base   di   rilievi   planoaltimetrici,   di   misurazioni   e
picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo.  Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da  apposito  piano
di manutenzione  dell'opera  e  delle  sue  parti  da  redigersi  nei
termini, con le modalita', i contenuti,  i  tempi  e  la  gradualita'
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5. 
  6. In relazione alle caratteristiche e  all'importanza  dell'opera,
il regolamento, con riferimento  alle  categorie  di  lavori  e  alle
tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione  e
di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di  verifica
tecnica dei vari livelli di progettazione. 
  7. Gli  oneri  inerenti  alla  progettazione,  alla  direzione  dei
lavori, alla vigilanza e ai  collaudi,  nonche'  agli  studi  e  alle
ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli
oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a
definire gli elementi  necessari  a  fornire  il  progetto  esecutivo
completo in  ogni  dettaglio,  ivi  compresi  i  rilievi  e  i  costi
riguardanti prove, sondaggi, analisi,  collaudo  di  strutture  e  di
impianti per gli edifici esistenti, fanno  carico  agli  stanziamenti
previsti per la realizzazione  dei  singoli  lavori  negli  stati  di
previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 
  8. I progetti sono redatti in modo da assicurare  il  coordinamento
dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto  del  contesto  in  cui  si
inseriscono, con  particolare  attenzione,  nel  caso  di  interventi
urbani, ai problemi della accessibilita' e della  manutenzione  degli
impianti e dei servizi a rete. 
  9. L'accesso per l'espletamento delle  indagini  e  delle  ricerche
necessarie all'attivita' di progettazione  e'  autorizzato  ai  sensi
dell'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. 
 
          Note all'art. 93: 
              - Per il decreto legislativo n. 494 del 1996, si vedano
          le note all'art. 92. 
              - Il testo dell'art.  15  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, (Testo unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita), e' il seguente:. 
              Art. 15 (Disposizioni sulla redazione del progetto).  -
          1. Per le operazioni planimetriche e  le  altre  operazioni
          preparatorie necessarie per la  redazione  dello  strumento
          urbanistico generale, di una sua  variante  o  di  un  atto
          avente efficacia equivalente nonche' per l'attuazione delle
          previsioni urbanistiche e per  la  progettazione  di  opere
          pubbliche e di pubblica  utilita',  i  tecnici  incaricati,
          anche privati, possono  essere  autorizzati  ad  introdursi
          nell'area interessata. 
              2. Chiunque chieda  il  rilascio  della  autorizzazione
          deve darne notizia, mediante atto notificato con  le  forme
          degli atti processuali civili o  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonche' al
          suo  possessore,   se   risulti   conosciuto.   L'autorita'
          espropriante  tiene  conto  delle  eventuali  osservazioni,
          formulate dal proprietario o  dal  possessore  entro  sette
          giorni dalla relativa  notifica  o  comunicazione,  e  puo'
          accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi  almeno
          ulteriori  dieci  giorni  dalla  data  in  cui   e'   stata
          notificata o comunicata la richiesta  di  introdursi  nella
          altrui proprieta'. 
              3. L'autorizzazione indica i  nomi  delle  persone  che
          possono introdursi nell'altrui proprieta' ed e'  notificata
          o comunicata mediante lettera raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  delle
          operazioni. 
              4. Il proprietario e il  possessore  del  bene  possono
          assistere alle operazioni, anche mediante persone  di  loro
          fiducia. 
              5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si  estende  alle
          ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici  e
          alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche
          sono  compiute  sotto   la   vigilanza   delle   competenti
          soprintendenze, che  curano  la  tempestiva  programmazione
          delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di
          evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.ยป.