Art. 95. 
Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede  di  progetto
                             preliminare 
     (art. 2-ter, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005) 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del  codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte  all'applicazione  delle
disposizioni del presente codice in  materia  di  appalti  di  lavori
pubblici,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono  al   soprintendente
territorialmente  competente,  prima  dell'approvazione,  copia   del
progetto preliminare  dell'intervento  o  di  uno  stralcio  di  esso
sufficiente ai  fini  archeologici,  ivi  compresi  gli  esiti  delle
indagini  geologiche  e  archeologiche  preliminari  secondo   quanto
disposto dal regolamento,  con  particolare  attenzione  ai  dati  di
archivio e bibliografici  reperibili,  all'esito  delle  ricognizioni
volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della  geomorfologia
del   territorio,   nonche',   per   le   opere    a    rete,    alle
fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono  ed  elaborano
tale  documentazione  mediante  i  dipartimenti  archeologici   delle
universita', ovvero mediante i soggetti in  possesso  di  diploma  di
laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in
archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93,
comma 7 del presente codice e relativa disciplina  regolamentare.  La
trasmissione della documentazione suindicata non e' richiesta per gli
interventi che non comportino nuova  edificazione  o  scavi  a  quote
diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti esistenti. 
  2. Presso il Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  e'
istituito  un  apposito  elenco,  reso  accessibile   a   tutti   gli
interessati, degli istituti archeologici universitari e dei  soggetti
in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, sentita una  rappresentanza  dei
dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare  i
criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo  modalita'
di partecipazione di tutti i soggetti interessati. 
  3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi  trasmessi
e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un
interesse archeologico nelle  aree  oggetto  di  progettazione,  puo'
richiedere motivatamente, entro il  termine  di  novanta  giorni  dal
ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui  al
comma 1, la sottoposizione dell'intervento  alla  procedura  prevista
dai commi 6 e seguenti. 
  4. In caso di  incompletezza  della  documentazione  trasmessa,  il
termine indicato al comma 3 e' interrotto qualora  il  soprintendente
segnali con modalita' analitiche detta  incompletezza  alla  stazione
appaltante  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento   della   suddetta
documentazione. In caso di documentata  esigenza  di  approfondimenti
istruttori  il  soprintendente  richiede  le  opportune  integrazioni
puntualmente riferibili  ai  contenuti  della  progettazione  e  alle
caratteristiche dell'intervento da realizzare e acquisisce presso  la
stazione appaltante le  conseguenti  informazioni.  La  richiesta  di
integrazioni e informazioni sospende il termine.  Il  soprintendente,
ricevute le integrazioni e informazioni richieste, ha a  disposizione
il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici  giorni,
per formulare la richiesta  di  sottoposizione  dell'intervento  alla
procedura prevista dall'articolo 96. 
  5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile il  ricorso
amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura
di cui all'articolo 96 nel termine di cui al  comma  3,  ovvero  tale
procedura si concluda  con  esito  negativo,  l'esecuzione  di  saggi
archeologici e' possibile solo in caso di successiva acquisizione  di
nuove informazioni o di emersione, nel corso  dei  lavori,  di  nuovi
elementi  archeologicamente  rilevanti,  che  inducano   a   ritenere
probabile la sussistenza in sito di  reperti  archeologici.  In  tale
evenienza il Ministero per i beni e le attivita'  culturali  procede,
contestualmente   alla   richiesta   di   saggi   preventivi,    alla
comunicazione  di  avvio  del   procedimento   di   verifica   o   di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli  12  e
13 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 
  7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche  e  ai
parchi archeologici di cui  all'articolo  101  del  codice  dei  beni
culturali e del  paesaggio,  per  i  quali  restano  fermi  i  poteri
autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi  compresa
la facolta' di prescrivere  l'esecuzione,  a  spese  del  committente
dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi' fermi  i
poteri  previsti  dall'articolo  28,  comma  2,  nonche'   i   poteri
autorizzatori  e  cautelari  previsti  per  le  zone   di   interesse
archeologico, di cui all'articolo  142,  comma  1,  lettera  m),  del
medesimo codice. 
 
          Note all'art. 95: 
              - Il testo degli articoli 28, comma 4, 16, 12, 13,  101
          e 142, del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 citato  all'art.
          7, e' il seguente: 
              «4.  In  caso  di  realizzazione  di  opere   pubbliche
          ricadenti in aree di interesse archeologico,  anche  quando
          per esse non siano intervenute la verifica di cui  all'art.
          12, comma 2, o la dichiarazione  di  cui  all'art.  13,  il
          soprintendente  puo'  richiedere  l'esecuzione   di   saggi
          archeologici preventivi sulle aree  medesime  a  spese  del
          committente dell'opera pubblica.». 
              «Art.   16   (Ricorso   amministrativo    avverso    la
          dichiarazione).  -  1.  Avverso  la  dichiarazione  di  cui
          all'art. 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi  di
          legittimita'  e  di  merito,  entro  trenta  giorni   dalla
          notifica della dichiarazione. 
              2. La proposizione del ricorso comporta la  sospensione
          degli effetti del  provvedimento  impugnato.  Rimane  ferma
          l'applicazione,  in  via  cautelare,   delle   disposizioni
          previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e  dalla
          sezione I del Capo IV del presente Titolo. 
              3.  Il  Ministero,   sentito   il   competente   organo
          consultivo, decide sul ricorso entro il termine di  novanta
          giorni dalla presentazione dello stesso. 
              4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla  o
          riforma l'atto impugnato. 
              5.  Si  applicano  le  disposizioni  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.». 
              Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale).  -  1.  Le
          cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma  1,  che
          siano opera di autore non piu' vivente e la cui  esecuzione
          risalga ad  oltre  cinquanta  anni,  sono  sottoposte  alle
          disposizioni del presente Titolo  fino  a  quando  non  sia
          stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 
              2. I competenti organi del Ministero,  d'ufficio  o  su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano  la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o etnoantropologico nelle cose di cui  al  comma  1,  sulla
          base di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti  dal
          Ministero medesimo al fine  di  assicurare  uniformita'  di
          valutazione. 
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e  dalle
          relative   schede   descrittive.   I   criteri    per    la
          predisposizione degli elenchi, le  modalita'  di  redazione
          delle schede descrittive e di  trasmissione  di  elenchi  e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto con l'Agenzia del demanio e, per i  beni  immobili
          in uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con  il
          concerto della competente Direzione generale dei  lavori  e
          del demanio. Il  Ministero  fissa,  con  propri  decreti  i
          criteri  e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e   la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione conoscitiva, da parte degli  altri  soggetti
          di cui al comma 1. 
              4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura  non  sia
          stato riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose
          medesime sono escluse dall'applicazione delle  disposizioni
          del presente Titolo. 
              5. Nel caso di verifica  con  esito  negativo  su  cose
          appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e  degli
          altri enti pubblici territoriali, la  scheda  contenente  i
          relativi dati e' trasmessa ai competenti  uffici  affinche'
          ne dispongano la sdemanializzazione,  qualora,  secondo  le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse. 
              6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4
          per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione  sono
          liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 
              7. L'accertamento  dell'interesse  artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli indirizzi generali di  cui  al  comma  2,  costituisce
          dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  13  ed   il   relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
          comma 2. I beni  restano  definitivamente  sottoposti  alle
          disposizioni del presente Titolo. 
              8. Le schede descrittive degli immobili  di  proprieta'
          dello  Stato  oggetto  di  verifica  con  esito   positivo,
          integrate  con  il  provvedimento  di  cui  al   comma   7,
          confluiscono in  un  archivio  informatico  accessibile  al
          Ministero e  all'agenzia  del  demanio,  per  finalita'  di
          monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione
          degli interventi in funzione  delle  rispettive  competenze
          istituzionali. 
              9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          alle cose di cui al comma 1 anche qualora  i  soggetti  cui
          esse appartengono mutino in qualunque modo la  loro  natura
          giuridica. 
              10. Resta fermo quanto disposto dall'art. 27, commi  8,
          10, 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 30  settembre  2003,
          n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  24
          novembre 2003, n. 326. 
              Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). -  1.
          La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che  ne
          forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma
          3. 
              2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di  cui
          all'art. 10, comma 2.  Tali  beni  rimangono  sottoposti  a
          tutela anche  qualora  i  soggetti  cui  essi  appartengono
          mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.». 
              «Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura).  -  1.  Ai
          fini del presente  codice  sono  istituti  e  luoghi  della
          cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e  i
          parchi archeologici, i complessi monumentali. 
              2. Si intende per: 
                a) "museo", una struttura permanente che  acquisisce,
          conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita'  di
          educazione e di studio; 
                b)  "biblioteca",  una   struttura   permanente   che
          raccoglie e  conserva  un  insieme  organizzato  di  libri,
          materiali e informazioni, comunque editi  o  pubblicati  su
          qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al  fine
          di promuovere la lettura e lo studio; 
                c)   "archivio",   una   struttura   permanente   che
          raccoglie, inventaria e  conserva  documenti  originali  di
          interesse  storico  e  ne  assicura  la  consultazione  per
          finalita' di studio e di ricerca. 
                d) "area archeologica", un sito caratterizzato  dalla
          presenza di resti  di  natura  fossile  o  di  manufatti  o
          strutture preistorici o di eta' antica; 
                e)  "parco  archeologico",  un  ambito   territoriale
          caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
          compresenza di valori storici, paesaggistici o  ambientali,
          attrezzato come museo all'aperto; 
                f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
          pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
          che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
          autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 
              3. Gli istituti ed i luoghi  di  cui  al  comma  1  che
          appartengono  a  soggetti  pubblici  sono  destinati   alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 
              4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
          luoghi di cui  al  comma  1  che  appartengono  a  soggetti
          privati e sono aperti al  pubblico  espletano  un  servizio
          privato di utilita' sociale.». 
              Art.  142  (Aree  tutelate  per  legge).  -   1.   Fino
          all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'art.
          156, sono comunque sottoposti alle disposizioni  di  questo
          Titolo per il loro interesse paesaggistico: 
                a) i territori costieri compresi in una fascia  della
          profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per
          i terreni elevati sul mare; 
                b) i territori contermini ai laghi  compresi  in  una
          fascia della  profondita'  di  300  metri  dalla  linea  di
          battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 
                c) i fiumi, i  torrenti,  i  corsi  d'acqua  iscritti
          negli elenchi previsti dal testo unico  delle  disposizioni
          di legge sulle acque ed impianti elettrici,  approvato  con
          regio decreto 11 dicembre 1933,  n.  1775,  e  le  relative
          sponde o piedi degli argini per una  fascia  di  150  metri
          ciascuna; 
                d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul
          livello del mare per la catena alpina  e  1.200  metri  sul
          livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 
                e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 
                f) i parchi  e  le  riserve  nazionali  o  regionali,
          nonche' i territori di protezione esterna dei parchi; 
                g) i  territori  coperti  da  foreste  e  da  boschi,
          ancorche'  percorsi  o  danneggiati  dal  fuoco,  e  quelli
          sottoposti  a  vincolo  di  rimboschimento,  come  definiti
          dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio
          2001, n. 227; 
                h) le aree assegnate alle universita'  agrarie  e  le
          zone gravate da usi civici; 
                i) le zone umide  incluse  nell'elenco  previsto  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo  1976,  n.
          448; 
                l) i vulcani; 
                m) le zone di interesse archeologico individuate alla
          data di entrata in vigore del presente codice. 
              2.  Le  disposizioni  previste  dal  comma  1  non   si
          applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985: 
                a) erano delimitate negli strumenti urbanistici  come
          zone A e B; 
                b) limitatamente  alle  parti  ricomprese  nei  piani
          pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti
          urbanistici ai sensi  del  decreto  ministeriale  2  aprile
          1968, n. 1444 come zone diverse  da  quelle  indicate  alla
          lettera a) e, nei  comuni  sprovvisti  di  tali  strumenti,
          ricadevano  nei  centri  edificati  perimetrati  ai   sensi
          dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
              3. La disposizione del comma 1 non si applica  ai  beni
          ivi indicati alla lettera c) che,  in  tutto  o  in  parte,
          siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto
          inclusi in apposito elenco redatto e  reso  pubblico  dalla
          regione  competente.  Il   Ministero,   con   provvedimento
          adottato con le  procedure  previste  dall'art.  141,  puo'
          tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti
          beni. 
              4. Resta in ogni caso  ferma  la  disciplina  derivante
          dagli atti e dai provvedimenti indicati all'art. 157.».