Art. 96 
    Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico 
(articoli 2-quater e 2-quinquies, d.l. n. 63/2005 conv.  nella  legge
                            n. 109/2005) 
 
  1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse  archeologico
si  articola  in  due  fasi  costituenti   livelli   progressivi   di
approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione  della  fase
successiva dell'indagine e'  subordinata  all'emersione  di  elementi
archeologicamente significativi all'esito della fase  precedente.  La
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel  compimento  delle  indagini  e  nella  redazione  dei  documenti
integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere: 
    a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare: 
      1) esecuzione di carotaggi; 
      2) prospezioni geofisiche e geochimiche; 
      3)  saggi  archeologici  tali  da  assicurare  una  sufficiente
campionatura dell'area interessata dai lavori; 
    b) seconda fase, integrativa della  progettazione  definitiva  ed
esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione. 
  2. La procedura  si  conclude  con  la  redazione  della  relazione
archeologica definitiva,  approvata  dal  soprintendente  di  settore
territorialmente competente. La relazione  contiene  una  descrizione
analitica delle indagini eseguite, con i relativi  esiti  di  seguito
elencati, e detta le conseguenti prescrizioni: 
    a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce  direttamente
l'esigenza di tutela; 
    b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come  complesso
strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali
sono  possibili  interventi  di   reinterro   oppure   smontaggio   -
rimontaggio e musealizzazione in altra  sede  rispetto  a  quella  di
rinvenimento; 
    c) complessi la cui  conservazione  non  puo'  essere  altrimenti
assicurata  che  in  forma  contestualizzata   mediante   l'integrale
mantenimento in sito. 
  3.  Per  l'esecuzione  dei  saggi  e   degli   scavi   archeologici
nell'ambito  della  procedura  di  cui  al   presente   articolo   il
responsabile del procedimento puo'  motivatamente  ridurre,  d'intesa
con la soprintendenza  archeologica  territorialmente  competente,  i
livelli di progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in
particolare in relazione ai  dati,  agli  elaborati  e  ai  documenti
progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del procedimento. 
  4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2,  la  procedura
di  verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico  si  considera
chiusa con esito negativo e  accerta  l'insussistenza  dell'interesse
archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi  di  cui
alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le  prescrizioni
necessarie  ad  assicurare  la  conoscenza,  la  conservazione  e  la
protezione dei rinvenimenti  archeologicamente  rilevanti,  salve  le
misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli  rinvenimenti
o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma  2,  le
prescrizioni sono incluse  nei  provvedimenti  di  assoggettamento  a
tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali avvia il procedimento di  dichiarazione
di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e
del paesaggio. 
  5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse  archeologico
e' condotta sotto  la  direzione  della  soprintendenza  archeologica
territorialmente competente. Gli oneri sono a carica  della  stazione
appaltante. 
  6. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sono
stabilite  linee  guida   finalizzate   ad   assicurare   speditezza,
efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. 
  7. Per gli interventi soggetti alla procedura di  cui  al  presente
articolo,  il  direttore  regionale  competente  per  territorio  del
Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  su  proposta  del
soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui
al  comma  3  dell'articolo  95,  stipula  un  apposito  accordo  con
l'amministrazione   appaltante   per   disciplinare   le   forme   di
coordinamento  e  di   collaborazione   con   il   responsabile   del
procedimento  e  con  gli  uffici  dell'amministrazione   procedente.
Nell'accordo le  amministrazioni  possono  graduare  la  complessita'
della procedura  di  cui  al  presente  articolo,  in  ragione  della
tipologia e dell'entita' dei lavori da eseguire, anche  riducendo  le
fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresi' le
forme   di   documentazione   e   di   divulgazione   dei   risultati
dell'indagine, mediante l'informatizzazione  dei  dati  raccolti,  la
produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche,  eventuali
ricostruzioni  virtuali  volte  alla  comprensione   funzionale   dei
complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni  finalizzate  alla
diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte. 
  8. Le Regioni disciplinano  la  procedura  di  verifica  preventiva
dell'interesse archeologico per le opere  di  loro  competenza  sulla
base di quanto disposto dall'articolo 95 e dai  commi  che  precedono
del presente articolo. 
  9. Alle finalita' di cui all'articolo 95 e dei commi che  precedono
del presente articolo le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono  nell'ambito  delle  competenze  previste  dallo   statuto
speciale e dalle relative norme di attuazione. 
 
          Nota all'art. 96: 
              - Per  gli  articoli  12  e  13  del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, si veda nelle note all'art. 95.