Art. 91.
              Segnalazione di sospette reazioni avverse
  1.   Chiunque  ha  motivo  di  ritenere  che  dall'utilizzo  di  un
medicinale veterinario sono derivate sospette reazioni avverse ne da'
comunicazione   al  Centro  regionale  di  farmacovigilanza,  di  cui
all'articolo 94,  comma 2,  e  al  Ministero della salute che adotta,
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il  bilancio dello Stato, ogni
provvedimento ritenuto necessario.
  2.  Il  Ministero  della  salute puo' definire specifici obblighi a
carico  dei veterinari o degli altri operatori sanitari relativi alla
segnalazione di sospette gravi o inattese reazioni avverse su animali
o sull'uomo.
  3.  I  veterinari  ed  i  farmacisti riferiscono al Ministero della
salute   e   ai   Centri   regionali   di   farmacovigilanza  di  cui
all'articolo 94  di  ogni  sospetta  reazione  avversa sull'animale e
sull'uomo   o   dell'eventuale   mancanza   di   efficacia  collegata
all'utilizzo  di  un  medicinale  veterinario.  Le  segnalazioni sono
effettuate utilizzando il modello armonizzato di cui all'allegato II,
conforme alle linee guida dell'Agenzia.
  4.  Le  schede  di segnalazione di cui al comma 3 sono trasmesse di
norma  entro  quindici giorni lavorativi dal momento della conoscenza
dell'evento.   Nel   caso   in  cui  le  reazioni  avverse  siano  da
considerarsi  gravi,  il  predetto  termine  e'  ridotto a sei giorni
lavorativi.