Art. 93. 
            Controllo delle attivita' di farmacovigilanza 
  1.  Per  garantirne  l'indipendenza,  la  gestione  delle   risorse
utilizzate per  l'attivita'  di  farmacovigilanza,  il  funzionamento
delle  reti  di  comunicazione  e   la   sorveglianza   sul   mercato
relativamente alla qualita', sicurezza ed efficacia, avvengono  sotto
il controllo permanente del Ministero della salute.