Art. 93.
            Controllo delle attivita' di farmacovigilanza
  1.   Per  garantirne  l'indipendenza,  la  gestione  delle  risorse
utilizzate  per  l'attivita'  di  farmacovigilanza,  il funzionamento
delle   reti   di   comunicazione   e  la  sorveglianza  sul  mercato
relativamente  alla qualita', sicurezza ed efficacia, avvengono sotto
il controllo permanente del Ministero della salute.