Art. 97.
                       Scambio di informazioni
  1.  Al  fine di agevolare lo scambio delle informazioni inerenti la
farmacovigilanza   dei   medicinali  veterinari  in  commercio  nella
comunita',   il   Ministero   della   salute  si  avvale  della  rete
informatizzata   attivata,   per   tale  finalita',  dall'Agenzia  in
collaborazione con gli Stati membri e la Commissione.
  2.  Nel  caso  si verifichino sospetti di gravi effetti collaterali
negativi  e  di  effetti collaterali negativi sull'uomo o sospetti di
mancanza  di efficacia attesa, il Ministero della salute assicura che
le  segnalazioni ricevute, siano trasmesse, senza ritardo, attraverso
la rete informatica di cui al comma 1, all'Agenzia e agli altri Stati
membri nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida dell'Agenzia
di  cui  all'articolo 98.  Tale  comunicazione comunque deve avvenire
entro  quindici  giorni  di calendario dall'avvenuta comunicazione al
Ministero della salute.
  3.  Il  Ministero  della  salute  mette a disposizione del titolare
dell'AIC   immediatamente   o   comunque  entro  quindici  giorni  di
calendario  dalla  data di comunicazione degli effetti collaterali di
cui al comma 2, le informazioni ricevute, e provvede anche a fornirne
tempestiva   notizia  al  pubblico  mediante  il  sito  istituzionale
informatico del Ministero della salute.
  4.  L'obbligo di cui al comma 3 e' previsto solo nel caso in cui il
titolare dell'AIC non sia gia' a conoscenza delle stesse informazioni
ricevute dal Ministero della salute.