Art. 98. 
                      Elenchi reazioni avverse 
  1.  Il  Ministero  della  salute,  avvalendosi  anche  dei   Centri
regionali di farmacovigilanza, effettua la raccolta, il  controllo  e
la predisposizione degli elenchi sugli effetti  collaterali  negativi
effettuata in conformita' alla specifiche linee guida dell'Agenzia. 
  2. Il titolare dell'AIC utilizza, ai  fini  delle  segnalazioni  di
effetti collaterali  negativi,  la  terminologia  medico  veterinaria
internazionale di cui alle linee guida dell'Agenzia.