Art. 98.
                      Elenchi reazioni avverse
  1.   Il  Ministero  della  salute,  avvalendosi  anche  dei  Centri
regionali  di  farmacovigilanza, effettua la raccolta, il controllo e
la  predisposizione  degli elenchi sugli effetti collaterali negativi
effettuata in conformita' alla specifiche linee guida dell'Agenzia.
  2.  Il  titolare  dell'AIC  utilizza, ai fini delle segnalazioni di
effetti  collaterali  negativi,  la  terminologia  medico veterinaria
internazionale di cui alle linee guida dell'Agenzia.