Art. 99.
                   Sospensione e revoca a seguito
                 di segnalazioni di farmacovigilanza
  1.  Il  Ministero  della  salute, se in seguito a valutazione delle
informazioni  relative  alla farmacovigilanza nel settore veterinario
ritiene  necessario  sospendere,  revocare o modificare le condizioni
dell'AIC  per  limitarne le indicazioni o la disponibilita', cambiare
posologia  o aggiungere una controindicazione o una nuova avvertenza,
ne  informa  immediatamente  l'Agenzia,  gli  altri Stati membri e il
titolare dell'AIC.
  2.  Il  Ministero  della  salute, se ritiene necessario, ai fini di
tutela  della  salute umana o animale, l'adozione di provvedimenti di
urgenza,   puo'   sospendere  l'AIC  di  un  medicinale  veterinario,
informandone  l'Agenzia,  la  commissione e gli altri Stati membri al
piu'  tardi  il  primo  giorno  feriale successivo a quello in cui ha
ricevuto la notizia da cui deriva tale esigenza.