Art. 37
        Disposizioni in materia di ordinamento universitario

  1.  Il  comma  2-ter  dell'articolo  16  del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398, e' sostituito dal seguente:
"2-ter.  Le  disposizioni  di cui al comma 2-bis si applicano anche a
coloro  che  conseguono  la  laurea specialistica per la classe delle
scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in
esecuzione  del  regolamento  del  Ministro  dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Per tali
soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento
del  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il
Ministro  della  giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle
Scuole  di  cui  al comma 1 puo' essere articolato sulla durata di un
anno.".
  2. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nel primo periodo, le parole: "e' riconosciuto" sono sostituite dalle
seguenti: "puo' essere riconosciuto". Le universita' disciplinano nel
proprio   regolamento   didattico   le   conoscenze   e  le  abilita'
professionali,  certificate  ai  sensi  della  normativa  vigente  in
materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate in attivita'
formative  di  livello  post-secondario  da riconoscere quali crediti
formativi.  In  ogni  caso, il numero di tali crediti non puo' essere
superiore a sessanta.
  3. Per le finalita' di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  si  provvede  con regolamento del Ministro
dell'universita'  e della ricerca, di concerto con il Ministro per le
riforme  e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
fermi  restando  i  principi  e  i  criteri  enunciati nella medesima
disposizione  e  prevedendo altresi' idonei interventi di valutazione
da  parte  del  Comitato  nazionale  per  la  valutazione del sistema
universitario  (CNVSU)  sull'attivita'  svolta,  anche da parte delle
universita' e delle istituzioni gia' abilitate al rilascio dei titoli
accademici  alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore del
regolamento,  non  puo'  essere  autorizzata  l'istituzione  di nuove
universita' telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.