Art. 37 Disposizioni in materia di ordinamento universitario 1. Il comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e' sostituito dal seguente: "2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 puo' essere articolato sulla durata di un anno.". 2. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: "e' riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere riconosciuto". Le universita' disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilita' professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non puo' essere superiore a sessanta. 3. Per le finalita' di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresi' idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull'attivita' svolta, anche da parte delle universita' e delle istituzioni gia' abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non puo' essere autorizzata l'istituzione di nuove universita' telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.